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Document 31998R1548

Regolamento (CE) n. 1548/98 della Commissione del 17 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1435/97 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1996/97

GU L 202 del 18.7.1998, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1548/oj

31998R1548

Regolamento (CE) n. 1548/98 della Commissione del 17 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1435/97 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1996/97

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 18/07/1998 pag. 0024 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 1548/98 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1435/97 che stabilisce gli Stati membri nei quali sono organizzate campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva per la campagna 1996/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5 e l'articolo 81,

considerando che, tenendo conto del periodo necessario per completare l'esame dei programmi, è necessario prorogare il termine per la firma dei contratti prevista all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1435/97 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1035/98 (4);

considerando che l'applicazione della regola prevista nella versione modificata del regolamento in esame fa sì che il termine per la firma nei contratti scada il 1° luglio 1998 e per questo motivo è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1435/97, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contratti realizzati nell'ambito della presente campagna promozionale vengono firmati entro e non oltre il 27 luglio 1998. Il pagamento relativo a tali contratti si effettua entro i tre mesi successivi alla data di realizzazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

(3) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 58.

(4) GU L 148 del 19. 5. 1998, pag. 9.

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