Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1482

    Regolamento (CE) n. 1482/98 della Commissione del 10 luglio 1998 relativo all'adeguamento provvisorio del regime speciale all'importazione di riso di cui al regolamento (CEE) n. 862/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

    GU L 195 del 11.7.1998, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1482/oj

    31998R1482

    Regolamento (CE) n. 1482/98 della Commissione del 10 luglio 1998 relativo all'adeguamento provvisorio del regime speciale all'importazione di riso di cui al regolamento (CEE) n. 862/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

    Gazzetta ufficiale n. L 195 del 11/07/1998 pag. 0014 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 1482/98 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1998 relativo all'adeguamento provvisorio del regime speciale all'importazione di riso di cui al regolamento (CEE) n. 862/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (3), prevede, entro determinati quantitativi massimi, riduzione del prelievo applicabile alle importazioni nella Comunità di riso originario di tale paese a condizione che in tale paese sia riscossa una tassa all'esportazione;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 862/91 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/97 (5), stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regime speciale;

    considerando che la Comunità si è impegnata, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a tariffare i prelievi variabili e a sostituirli con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995; che tale sostituzione rischia di paralizzare il regime speciale e che è quindi necessario adeguare in via provvisoria il regolamento suddetto della Commissione pur conservando le caratteristiche essenziali del regime stesso;

    considerando che, a tal fine, è necessario sostituire il termine «prelievo» con «dazio doganale» e applicare le riduzioni accordate al Bangladesh ai dazi doganali applicabili; che è inoltre necessario, per non ledere gli interessi di tale paese, sostituire la concessione relativa alla riduzione dell'elemento di protezione dell'industria con una riduzione forfettaria del dazio all'importazione;

    considerando che le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune per le importazioni di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 e del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono quelle applicabili nel momento indicato dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (7);

    considerando che il buon funzionamento del regime, che è subordinato alla riscossione di una tassa all'esportazione, esige la fissazione anticipata del dazio all'importazione; che è quindi opportuno mantenere la possibilità di fissare anticipatamente l'importo del dazio applicabile il giorno in cui è presentata la domanda del titolo d'importazione;

    considerando che è opportuno stabilire un aumento dell'importo della cauzione prevista all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 (9), per includere le operazioni effettuate con fissazione anticipata;

    considerando che il regolamento (CE) n. 1407/97 ha istituito, fino al 30 giugno 1998, misure transitorie intese a facilitare il passaggio al suddetto regime speciale all'importazione;

    considerando che il regolamento (CE) n. 1340/98 del Consiglio (10) ha prorogato fino al 30 giugno 1998 il periodo per l'adozione di misure transitorie; che è opportuno prorogare al 30 giugno 1999 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1407/97;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il riso,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato come segue:

    1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 1

    Gli importi dei dazi doganali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono determinati ogni settimana dalla Commissione in base ai criteri seguenti:

    - il dazio applicabile all'importazione di risone di cui al codice NC 1006 10, fatta eccezione per il codice NC 1006 10 10, è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

    - il dazio applicabile all'importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, diminuito del 50 % e di un importo di 4,34 ECU;

    - il dazio applicabile all'importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50 % e di un importo di 6,52 ECU.»

    2) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Il titolo d'importazione rilasciato per un quantitativo che non supera quello menzionato nel certificato d'origine di cui all'articolo 2 obbliga ad importare dal Bangladesh. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.»

    3) All'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, il termine «prelievo» è sostituito da «dazio doganale» ogni volta che figura nel testo.

    Articolo 2

    In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli rilasciati nel quadro del regolamento (CEE) n. 862/91 è di 28 ECU/t.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998 e fino al 30 giugno 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (2) GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.

    (3) GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.

    (4) GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.

    (5) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 13.

    (6) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (7) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

    (8) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

    (9) GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

    (10) GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 1.

    Top