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Document 31998R1359
Council Regulation (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain industrial and agricultural products
Regolamento (CE) n. 1359/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli
Regolamento (CE) n. 1359/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli
GU L 186 del 30.6.1998, p. 1–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1344
Regolamento (CE) n. 1359/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1998 pag. 0001 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 1359/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 (1); considerando che i prodotti di cui al suddetto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, devono essere eliminati dall'elenco ad esso allegato; considerando che, per motivi di chiarezza, si devono quindi considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96. I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi a questi prodotti sono sospesi all'aliquota indicata a fronte di ciascuno di essi. Articolo 2 I prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998. Per il Consiglio Il Presidente R. COOK (1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2590/97 (GU L 355 del 30.12.1997, pag. 1). ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II >SPAZIO PER TABELLA>