This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31998R1255
Commission Regulation (EC) No 1255/98 of 17 June 1998 correcting Regulation (EEC) No 536/93 laying down detailed rules on the application of the additional levy on milk and milk products
Regolamento (CE) n. 1255/98 della Commissione del 17 giugno 1998 che rettifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CE) n. 1255/98 della Commissione del 17 giugno 1998 che rettifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 173 del 18.6.1998, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2002
Regolamento (CE) n. 1255/98 della Commissione del 17 giugno 1998 che rettifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 18/06/1998 pag. 0014 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 1255/98 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1998 che rettifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 903/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, considerando che il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/98 (4), prevede, all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'obbligo per l'acquirente di trasmettere all'autorità competente dello Stato membro i dati relativi al latte consegnatogli anteriormente al 15 maggio e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, l'obbligo per il produttore che effettua vendite dirette di trasmettere la relativa dichiarazione anteriormente al 15 maggio; che è riscontrato un errore nel testo italiano del regolamento, che prevede che le suddette comunicazioni debbano effettuarsi «entro» il 15 maggio, anziché «anteriormente» al 15 maggio; che è quindi necessario rettificare il testo italiano del regolamento in esame; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del testo italiano del regolamento (CEE) n. 536/93 i termini «entro il 15 maggio» sono sostituiti dai termini «anteriormente al 15 maggio». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU L 127 del 29. 4. 1998, pag. 8. (3) GU L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12. (4) GU L 142 del 14. 5. 1998, pag. 22.