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Document 31998R1058

Regolamento (CE) n. 1058/98 della Commissione del 20 maggio 1998 che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 546/98 nell'ambito del contingente tariffario per taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

GU L 151 del 21.5.1998, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1058/oj

31998R1058

Regolamento (CE) n. 1058/98 della Commissione del 20 maggio 1998 che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 546/98 nell'ambito del contingente tariffario per taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 151 del 21/05/1998 pag. 0027 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 1058/98 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1998 che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 546/98 nell'ambito del contingente tariffario per taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 546/98 della Commissione, del 10 marzo 1998, che stabilisce, per il 1998, le modalità di applicazione del regime di importazione previsto dalla decisione 97/831/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine (1), modificato dal regolamento (CE) n. 853/98 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 546/98 ha fissato la quantità di taluni prodotti del settore delle carni bovine, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che può essere importata a condizioni speciali nel corso del 1998;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 546/98, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione, presentata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 546/98, è soddisfatta nella misura dello 0,4056 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 72 dell'11. 3. 1998, pag. 8.

(2) GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 6.

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