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Document 31998R1008

    Regolamento (CE) n. 1008/98 della Commissione del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1371/95 recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova

    GU L 145 del 15.5.1998, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1008/oj

    31998R1008

    Regolamento (CE) n. 1008/98 della Commissione del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1371/95 recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 15/05/1998 pag. 0006 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 1008/98 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1371/95 recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/96 (4) ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 (6), reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che nell'articolo 3 di tale regolamento figura la definizione del giorno dell'esportazione; che è opportuno adattare il testo del regolamento (CE) n. 1371/95 per tener conto di tale definizione;

    considerando che sono stati riscontrati errori agli articoli 4 e 9 e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1371/95; che è necessario rettificarli;

    considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande di titolo di esportazione a posteriori entro lo stesso termine previsto per gli altri titoli di esportazione;

    considerando che è necessario adattare l'allegato III del regolamento (CE) n. 1371/95 per tener conto delle modifiche delle restituzioni differenziate;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1371/95 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), i riferimenti alle caselle 17 e 18 sono sostituiti da riferimenti alle caselle 15 e 16,

    2) L'articolo 9 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 2, primo comma,

    - il riferimento alla casella 22 è sostituito da un riferimento alla casella 20;

    - il termini «data di espletamento delle stesse» sono sostituiti dai termini «data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87».

    b) al paragrafo 3, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

    «3. Ogni venerdì a partire dalle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso.»

    c) al paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87».

    3) Nell'allegato II, parte A, i termini «in ecu/100 kg» sono sostituiti dai termini «in ecu/100 pezzi»;

    4) L'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

    (2) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

    (3) GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 16.

    (4) GU L 153 del 27. 6. 1996, pag. 19.

    (5) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

    (6) GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 19.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    Russia

    Kuweit

    Bahrein

    Qatar

    Oman

    Emirati arabi uniti

    Repubblica dello Yemen

    Hongkong SAR

    Corea del Sud

    Giappone

    Malaysia

    Tailandia

    Taiwan

    Filippine

    Egitto»

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