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Document 31998R0988

Regolamento (CE) n. 988/98 della Commissione dell'11 maggio 1998 recante decima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

GU L 140 del 12.5.1998, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/02/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/988/oj

31998R0988

Regolamento (CE) n. 988/98 della Commissione dell'11 maggio 1998 recante decima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 12/05/1998 pag. 0003 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 988/98 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 1998 recante decima modifica del regolamento (CE) n. 913/97, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/98 (4);

considerando che, a motivo della prosecuzione delle restrizioni veterinarie e commerciali e della loro estensione a zone nuove, segnatamente nella provincia di Saragozza, occorre aumentare il numero di suinetti che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter così proseguire l'applicazione delle misure eccezionali a partire dal 22 aprile 1998;

considerando che i suinetti provenienti dalle nuove zone sono generalmente commercializzati ad un peso pari o superiore a 6 chilogrammi; che è quindi necessario ridurre il peso minimo dei suinetti ammissibili e fissare l'aiuto per questo tipo di animali;

considerando che le restrizioni alla libera circolazione di suini vivi sono applicate nelle zone di Saragozza da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 4, relative a tale zona retroattivamente a partire dal 15 aprile 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 4, il termie «10 kg» è sostituito da «6 kg»;

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 4, primo comma, il termine «10 kg» è sostituito da «13 kg»;

b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Per i suinetti di peso medio, per partita, pari o superiore a 6 kg, ma inferiore a 13 kg, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 4 è fissato a 27 ECU/capo, franco azienda.»;

3) Il testo dell'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

4) Il testo dell'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 22 aprile 1998.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 4, si applica a partire dal 15 aprile 1998 per le zone di protezione e sorveglianza definite nell'ordinanza della Diputación General de Aragón del 25 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.

(4) GU L 103 del 3. 4. 1998, pag. 5.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Parte 1

- Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Generalitat de Catalogne del 9 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Generalitat del 16 marzo 1998, pag. 3488.

- Nella provincia di Segovia, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Junta di Castilla y León del 19 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Junta del 20 gennaio 1998, pag. 619.

- Nella provincia di Madrid, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Comunidad de Madrid, del 14 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad del 16 gennaio 1998, pag. 11.

- Nella provincia di Toledo, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del 13 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Junta del 16 gennaio 1998, pag. 319.

- Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón del 25 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad del 27 marzo 1998, pag. 1411.

- Nella provincia di Saragozza, le zone di protezione e di sorveglianza definite negli allegati I e II dell'ordinanza della Diputación General de Aragón del 17 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunidad del 20 aprile 1998, pag. 1868.

Parte 2

Le "comarcas" veterinarie delle province di Segovia, Madrid e Toledo di cui all'allegato I della decisione 97/285/CE della Commissione (1).

(1) GU L 114 dell'1. 5. 1997, pag. 47.»

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