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Document 31998R0122

    Regolamento (CE) n. 122/98 della Commissione del 16 gennaio 1998 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliege acide fresche e di ciliege acide trasformate originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia

    GU L 11 del 17.1.1998, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrogato da 398R2865

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/122/oj

    31998R0122

    Regolamento (CE) n. 122/98 della Commissione del 16 gennaio 1998 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliege acide fresche e di ciliege acide trasformate originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia

    Gazzetta ufficiale n. L 011 del 17/01/1998 pag. 0015 - 0016


    REGOLAMENTO (CE) N. 122/98 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1998 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliege acide fresche e di ciliege acide trasformate originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex-repubblica iugoslava di Macedonia e della repubblica di Slovenia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2636/97 (2), in particolare l'articolo 10,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1556/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che istituisce un regime di titoli di importazione per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1064/97 (4), subordina l'immissione in libera pratica, tra l'altro, delle ciliege acide fresche di cui al codice NC 0809 20 05, alla presentazione di un titolo di importazione;

    considerando che per motivi di ordine pratico è opportuno limitare talune disposizioni del presente regolamento, relative alle ciliege acide fresche, al periodo di raccolta e di commercializzazione di questi prodotti;

    considerando che il regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a basi di ortofrutticoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 3518/86 (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2427/95 (6), sottopone, tra l'altro, le ciliege acide trasformate di cui ai codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91 al regime dei titoli d'importazione;

    considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 70/97, la gestione dei massimali di 2 500 tonnellate di ciliege acide fresche e di 12 800 tonnellate di ciliege acide trasformate di cui ai codici NC suindicati, fissati nell'allegato D del regolamento citato, viene effettuata mediante il rilascio di titoli di importazione; che è opportuno vincolare la concessione della preferenza alla presentazione di titoli rilasciati in conformità del presente regolamento;

    considerando che occorre adottare in modo automatico e molto rapidamente dei provvedimenti non appena la domanda di titoli raggiunge uno dei massimali fissati; che è opportuno autorizzare la Commissione a prendere le misure necessarie;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento concerne la gestione dei massimali tariffari, fissati dal regolamento (CE) n. 70/97, di ciliege acide fresche di cui al codice NC 0809 20 05, da un lato, e di ciliege acide trasformate di cui ai codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91, dall'altro, originarie delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina o di Croazia.

    Articolo 2

    1. Ogni importazione effettuata nell'ambito dei massimali di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.

    2. Fatte salve disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1556/96 per le ciliege fresche e del regolamento (CE) n. 1921/95 per le ciliege acide trasformate.

    3. Il titolo d'importazione reca nella casella 24 una delle diciture seguenti:

    - Derecho preferencial ad valorem - Reglamento (CE) n° 70/97

    - Præferenceværditold - Forordning (EF) nr. 70/97

    - Präferentieller Wertzoll - Verordnung (EG) Nr. 70/97

    - Ðñïôéìçóéáêüò äáóìüò ad valorem - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 70/97

    - Preferential ad valorem duty - Regulation (EC) No 70/97

    - Droit ad valorem préférentiel - Règlement (CE) n° 70/97

    - Dazio ad valorem preferenziale - Regolamento (CE) n. 70/97

    - Preferentieel ad-valoremrecht - Verordening (EG) nr. 70/97

    - Direito preferencial ad valorem - Regulamento (CE) nº 70/97

    - Arvotullietuus - asetus (EY) N:o 70/97

    - Särskild värdetull - Förordning (EG) nr 70/97.

    4. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso viene indicato il paese di origine e viene apposta una croce sul termine «sì».

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri comunicano i dati relativi alle domande di titoli conformemente alle disposizioni:

    a) dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1556/96 per le ciliege acide fresche, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;

    b) dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1921/95 per le ciliege acide trasformate.

    2. Per le ciliege acide trasformate, gli Stati membri comunicano alla Commissione, appena ne sono a conoscenza, i quantitativi per i quali i titoli d'importazione rilasciati non sono stati utilizzati.

    Articolo 4

    1. I titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari nel frattempo.

    2. Quando la quantità di titoli richiesta raggiunge uno dei massimali fissati dal regolamento (CE) n. 70/97, la Commissione fissa, se del caso, una percentuale unica di riduzione per le domande in questione e sospende il rilascio dei titoli per qualsiasi domanda successiva nell'ambito del massimale in causa.

    Articolo 5

    Su richiesta dell'interessato, i titoli rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1921/95 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i prodotti e le origini di cui all'articolo 1, non utilizzati o utilizzati solo in parte e per i quali non è superata la data limite di validità, sono annullati e la cauzione viene svincolata per il quantitativo non utilizzato.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 16.

    (3) GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 5.

    (4) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 3.

    (5) GU L 185 del 4. 8. 1995, pag. 10.

    (6) GU L 249 del 17. 10. 1995, pag. 12.

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