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Document 31998R0009

Regolamento (CE) n. 9/98 della Commissione del 6 gennaio 1998 relativo al rilascio di titoli di importazione per le rotture di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio

GU L 3 del 7.1.1998, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/9/oj

31998R0009

Regolamento (CE) n. 9/98 della Commissione del 6 gennaio 1998 relativo al rilascio di titoli di importazione per le rotture di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/1998 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 9/98 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 1998 relativo al rilascio di titoli di importazione per le rotture di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 999/90 della Commissione, del 20 aprile 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2603/97 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90, la riduzione del dazio doganale si applica, per anno civile, limitatamente a 20 000 tonnellate di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00; che la Commissione, non appena constati che, nell'anno in corso, le imporzationi che hanno beneficiato del dazio ridotto hanno raggiunto i volumi previsti, sospende l'applicazione della misura per il periodo rimamente dell'anno;

considerando che, per evitare il superamento del volume del contingente tariffario, il regolamento (CEE) n. 999/90 dispone all'articolo 3, paragrafo 4 che la Commissione fissi una percentuale unica di riduzione da applicare ai quantitativi per i quali vengono presentate domande il giorno del superamento, qualora i quantitativi richiesti superino i quantitativi che possono beneficiare della riduzione dei dazi doganali;

considerando che i quantitativi chiesti il 30 dicembre 1997 superano i quantitativi disponibili per le rotture di riso originarie degli Stati ACP; che occorre di conseguenza applicare l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 999/90 per le domande presentate alla data suddetta e disporre il rigetto delle domande presentate successivamente;

considerando che le quantità di rotture di riso originarie degli Stati ACP, disponibili per un'importazione nel quadro del contingente tariffario suddetto, sono esaurite per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione di rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, originarie degli Stati ACP, presentate il 30 dicembre 1997 nel quadro del regime di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90, i titoli di importazione sono rilasciati previa applicazione, ai quantitativi indicati nelle domande, di una percentuale unica di riduzione di 16,87 %.

Articolo 2

Per le domande di titoli di importazione di rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, originarie degli Stati ACP, presentate 31 dicembre 1997 nel quadro del contingente tariffario previsto all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90, non vengono rilasciati titoli di importazione nel quadro di tale contingente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.

(3) GU L 101 del 21. 4. 1990, pag. 20.

(4) GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 22.

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