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Document 31998E0614

98/614/PESC: Posizione commune del 30 ottobre 1998 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla Nigeria

GU L 293 del 31.10.1998, p. 77–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1999; abrogato da 399D0347

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1998/614/oj

31998E0614

98/614/PESC: Posizione commune del 30 ottobre 1998 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla Nigeria

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 31/10/1998 pag. 0077 - 0078


POSIZIONE COMUNE del 30 ottobre 1998 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla Nigeria (98/614/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il Consiglio ha definito la posizione comune 95/515/PESC (1) relativa alla Nigeria il 20 novembre 1995 e la posizione comune 95/544/PESC (2) relativa alla Nigeria il 4 dicembre 1995;

considerando che la posizione comune 95/544/PESC è stata prorogata fino al 1° novembre 1998 dalla decisione 97/821/PESC (3);

considerando che l'Unione europea attribuisce grande importanza alle relazioni tra l'Unione e la Nigeria in riconoscimento della posizione chiave che questo paese occupa sul piano regionale ed internazionale, in particolare del suo contributo alle azioni per il mantenimento della pace ad esempio in Liberia e Sierra Leone, che l'Unione continua a sostenere;

considerando che l'Unione europea è memore degli avvenimenti del passato, in particolare di quelli del 1993, quando furono annullate le libere elezioni e venne insediato un governo militare, e prende atto dell'instabilità tuttora esistente in Nigeria;

considerando che l'Unione europea rammenta la sua dichiarazione del 18 settembre 1998, in cui esprime viva soddisfazione per i recenti sviluppi in Nigeria;

considerando che l'Unione europea incoraggia l'amministrazione sotto la guida del generale Abubakar a proseguire l'attuazione del programma di transizione nonché l'impegno a trasmettere i poteri ad un governo civile valido nel maggio 1999 a seguito di elezioni libere e corrette;

considerando che l'Unione europea si compiace della liberazione dei prigionieri politici e sollecita un rapido chiarimento dei casi che restano in attesa di definizione;

considerando che l'Unione europea si rallegra che il generale Abubakar si sia impegnato ad attuare una riforma economica che comprende politiche intese a ridurre la povertà, nonché a restituire professionalità alle forze armate e a garantire il ritorno dei militari nelle caserme entro il 29 maggio 1999;

considerando che l'Unione europea è disposta a rafforzare un dialogo politico costruttivo con la Nigeria e prenderà in considerazione il varo di misure concrete per sostenere il processo elettorale in Nigeria;

considerando che le misure adottate nel 1995 dovrebbero essere modificate alla luce dell'attuale situazione,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 95/515/PESC è abrogata, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

Continuano ad applicarsi le seguenti misure di cui al punto 3 della posizione comune 95/515/PESC:

a) sospensione della cooperazione militare;

b) soppressione dei corsi di formazione per tutto il personale militare nigeriano, tranne i corsi non di combattimento volti a incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e a preparare i militari al controllo democratico di un governo civile sulle forze armate;

c) embargo su armi, munizioni e attrezzature militari che comprendono le armi letali e le relative munizioni, le piattaforme per armi e quelle non dotate di armi, nonché le attrezzature ausiliare, i pezzi di ricambio, le riparazioni, la manutenzione e il trasferimento di tecnologia militare. I contratti conclusi prima della data di entrata in vigore della posizione comune 95/515/PESC non sono presi in considerazione.

Articolo 3

1. Il dialogo sulla cooperazione allo sviluppo con la Nigeria, compresi i pertinenti studi e misure preliminari, può essere ripreso con le autorità nigeriane in previsione di un nuovo impegno dopo l'insediamento di un governo civile democraticamente eletto.

2. Nel frattempo, la cooperazione allo sviluppo con la Nigeria potrà proseguire limitatamente ad azioni a sostegno dei diritti dell'uomo e della democrazia, nonché a quelle concentrate sull'alleviamento della povertà e, in particolare, sul soddisfacimento delle prime necessità per la fascia più povera della popolazione, nell'ambito di una cooperazione decentrata attraverso le autorità civili locali e le organizzazioni non governative.

Articolo 4

1. La presente posizione comune sarà seguita attentamente dal Consiglio, cui la Presidenza e la Commissione riferiranno regolarmente. Essa sarà riesaminata entro il 1° giugno 1999 alla luce degli ulteriori sviluppi in Nigeria, in particolare con riferimento all'insediamento di un governo civile democraticamente eletto.

2. Nel caso in cui si verificasse deterioramento della situazione in materia di diritti dell'uomo o di processi democratici in Nigeria, il Consiglio rivedrà immediatamente la posizione comune al fine di adottare misure supplementari.

Articolo 5

La presente posizione comune entra in vigore il 1° novembre 1998.

Articolo 6

La posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 298 dell'11. 12. 1995, pag. 1.

(2) GU L 309 del 21. 12. 1995, pag. 1.

(3) GU L 338 del 9. 12. 1997, pag. 8.

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