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Document 31998D0718
98/718/EC: Commission Decision of 4 December 1998 authorising France, Germany, Italy and the United Kingdom to conduct only two pig surveys per year (notified under document number C(1998) 3790) (Only the English, French, German and Italian texts are authentic)
98/718/CE: Decisione della Commissione del 4 dicembre 1998 che autorizza la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito ad effettuare soltanto due indagini annuali sui suini [notificata con il numero C(1998) 3790] (I testi in lingua tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)
98/718/CE: Decisione della Commissione del 4 dicembre 1998 che autorizza la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito ad effettuare soltanto due indagini annuali sui suini [notificata con il numero C(1998) 3790] (I testi in lingua tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)
GU L 342 del 17.12.1998, p. 28-28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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98/718/CE: Decisione della Commissione del 4 dicembre 1998 che autorizza la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito ad effettuare soltanto due indagini annuali sui suini [notificata con il numero C(1998) 3790] (I testi in lingua tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 342 del 17/12/1998 pag. 0028 - 0028
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1998 che autorizza la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito ad effettuare soltanto due indagini annuali sui suini [notificata con il numero C(1998) 3790] (I testi in lingua tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede) (98/718/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993 riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, considerando che quattro Stati membri hanno presentato una documentazione metodologica che, secondo la direttiva 93/23/CEE, garantisce il mantenimento della qualità delle previsioni di produzione; considerando che c'è motivo di autorizzare detti Stati membri ad effettuare soltanto due indagini l'anno, ad un intervallo di sei mesi, e precisamente nei mesi di maggio/giugno e novembre/dicembre, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In forza dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 93/23/CE, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono autorizzati ad effettuare soltanto due indagini annue, ad un intervallo di sei mesi, e precisamente nei mesi di maggio/giugno e novembre/dicembre. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998. Per la Commissione Yves-Thibault DE SILGUY Membro della Commissione (1) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1. (2) GU L 10 del 16. 1. 1998, pag. 28.