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Document 31998D0718

98/718/CE: Decisione della Commissione del 4 dicembre 1998 che autorizza la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito ad effettuare soltanto due indagini annuali sui suini [notificata con il numero C(1998) 3790] (I testi in lingua tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)

GU L 342 del 17.12.1998, p. 28-28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statutul juridic al documentului Nu se cunoaște data intrării în vigoare (în așteptarea notificării) sau nu a intrat încă în vigoare.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/718/oj

31998D0718

98/718/CE: Decisione della Commissione del 4 dicembre 1998 che autorizza la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito ad effettuare soltanto due indagini annuali sui suini [notificata con il numero C(1998) 3790] (I testi in lingua tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 17/12/1998 pag. 0028 - 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1998 che autorizza la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito ad effettuare soltanto due indagini annuali sui suini [notificata con il numero C(1998) 3790] (I testi in lingua tedesca, inglese, francese e italiana sono i soli facenti fede) (98/718/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1° giugno 1993 riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/77/CE (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che quattro Stati membri hanno presentato una documentazione metodologica che, secondo la direttiva 93/23/CEE, garantisce il mantenimento della qualità delle previsioni di produzione;

considerando che c'è motivo di autorizzare detti Stati membri ad effettuare soltanto due indagini l'anno, ad un intervallo di sei mesi, e precisamente nei mesi di maggio/giugno e novembre/dicembre,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In forza dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 93/23/CE, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono autorizzati ad effettuare soltanto due indagini annue, ad un intervallo di sei mesi, e precisamente nei mesi di maggio/giugno e novembre/dicembre.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1.

(2) GU L 10 del 16. 1. 1998, pag. 28.

Sus