Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0677

    98/677/CE: Decisione del Consiglio del 18 maggio 1998 relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

    GU L 321 del 30.11.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/677/oj

    Related international agreement

    31998D0677

    98/677/CE: Decisione del Consiglio del 18 maggio 1998 relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

    Gazzetta ufficiale n. L 321 del 30/11/1998 pag. 0001 - 0002


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1998 relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente (98/677/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che è opportuno approvare il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nonché dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round sull'agricoltura, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore;

    considerando che si dovrebbe autorizzare la Commissione ad adottare le misure di applicazione del protocollo nel settore dei prodotti agricoli di base o trasformati;

    considerando che, con i regolamenti (CE) n. 1926/96 (1), (CE) n. 921/96 (2) e (CE) n. 340/97 (3), la Comunità ha anticipato l'applicazione delle misure previste nel protocollo per quanto riguarda, rispettivamente, i prodotti agricoli di base, i prodotti tessili e della pesca e i prodotti agricoli trasformati; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni adeguate per garantire una transizione armoniosa tra i regimi preferenziali applicati in base a detti regolamenti e quelli del protocollo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round sull'agricoltura, compresi i miglioramenti preferenziali del regime in vigore, in prosieguo denominato «il protocollo».

    Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    1. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente decisione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (4), oppure, a seconda dei casi, le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, del regolamento (CE) n. 3448/93 (5) o del regolamento (CE) n. 2178/95 (6).

    2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, i regolamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1926/96 per l'attuazione delle concessioni riguardanti i prodotti contenuti nel protocollo si considerano basati sul paragrafo 1.

    Articolo 3

    1. Le disposizioni riguardanti l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari fissati nei nuovi allegati dell'accordo europeo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e di Taric o dalla conclusione, da parte del Consiglio, di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e la Lituania, vengono adottati dalla Commissione assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (7), secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere su tale progetto entro un termine fissato dal presidente in funzione dell'urgenza della questione. Il parere viene formulato alla maggioranza definita all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per quanto riguarda le decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato è attribuita la ponderazione indicata in detto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta le misure considerate, che sono direttamente applicabili. Qualora, tuttavia, tali misure non siano conformi al parere del comitato, vengono comunicate senza indugio dalla Commissione al Consiglio. In tale caso:

    - la Commissione può rimandare l'applicazione delle misure decise di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

    - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

    3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente all'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta di uno Stato membro.

    4. Non appena sono raggiunti i massimali tariffari, la Commissione può adottare un regolamento che ristabilisce, fino al termine dell'anno civile in questione, i dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 7 del protocollo.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1998.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. SHORT

    (1) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

    (2) GU L 126 del 24.5.1996, pag. 1.

    (3) GU L 58 del 27.2.1997, pag. 25.

    (4) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

    (5) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

    (6) GU L 223 del 20.9.1995, pag. 1.

    (7) GU L 302 del 14.10.1992, pag. 1.

    Top