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Document 31998D0620

98/620/CE: Decisione della Commissione del 30 ottobre 1998 concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Portogallo [notificata con il numero C(1998) 3340] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

GU L 295 del 4.11.1998, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/620/oj

31998D0620

98/620/CE: Decisione della Commissione del 30 ottobre 1998 concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Portogallo [notificata con il numero C(1998) 3340] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 04/11/1998 pag. 0054 - 0057


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1998 concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Portogallo [notificata con il numero C(1998) 3340] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (98/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1996, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del quantitativo nazionale garantito e dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva, in casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38;

considerando che il Portogallo ha presentato una domanda per la campagna 1998/99 e che occorre stabilire la modalità di concessione dell'aiuto;

considerando che occorre prevedere che l'aiuto sia concesso ai produttori di olive da tavola trasformate provenienti da oliveti situati in Portogallo e precisare le condizioni a cui può essere concesso l'aiuto;

considerando che il periodo di trasformazione deve essere definito come il periodo compreso tra il 1° novembre 1998 e il 31 agosto 1999; che le olive fresche entrate nell'impresa di trasformazione anteriormente al 1° settembre 1998 non sono considerate trasformate a titolo del suddetto periodo; che debbono essere considerate trasformate le olive oggetto di un primo trattamento in salamoia della durata minima di quindici giorni e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano;

considerando che occorre determinare il peso delle olive da tavola trasformate aventi diritto all'aiuto nonché l'equivalenza tra le olive da tavola trasformate e l'olio d'oliva ai fini del calcolo dell'aiuto unitario alle olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti;

considerando che le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono essere riconosciute a condizioni da determinare;

considerando che occorre prevedere disposizioni per il controllo dell'aiuto alle olive da tavola; che dette disposizioni devono prevedere tra l'altro la dichiarazione di coltivazione del produttore per le olive da tavola, un'attestazione dei trasformatori sui quantitativi di olive consegnate dai produttori e uscite dalla catena di trasformazione nonché gli obblighi in materia di controllo degli organismi pagatori; che occorre prevedere sanzioni per i produttori delle olive da tavola in caso di dichiarazione discordante con gli elementi constatati nel corso del controllo;

considerando che occorre determinare gli elementi per il calcolo dell'aiuto da concedere ai produttori delle olive da tavola trasformate; che può essere concesso un anticipo dell'aiuto a determinate condizioni;

considerando che il Portogallo deve comunicare alla Commissione le misure nazionali prese per applicare la presente decisione nonché gli elementi necessari per calcolare l'anticipo dell'aiuto e l'aiuto definitivo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1998/99 il Portogallo è autorizzato a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola alle condizioni previste dalla presente decisione.

Articolo 2

1. L'aiuto alla produzione di olive da tavola è concesso ai produttori di olive provenienti da oliveti situati in Portogallo, entrate in un'impresa di trasformazione riconosciuta, per essere trasformate in olive da tavola.

2. L'aiuto è concesso per le olive da tavola trasformate dal 1° novembre 1998 al 31 agosto 1999.

Tuttavia non sono prese in considerazione le olive entrate nelle imprese di trasformazione riconosciute anteriormente al 1° settembre 1998.

3. Ai sensi della presente decisione per olive da tavola trasformate si intendono olive oggetto, per almeno quindici giorni, di un primo trattamento in salamoia, e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.

Articolo 3

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto unitario per le olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti di olio d'oliva, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalenti a 10 kg di olio d'oliva, avente diritto all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CE.

2. Il peso delle olive da tavola trasformate da prendere in considerazione è il peso netto sgocciolato delle olive intere, trasformate, ove del caso frantumate, ma non snocciolate.

Articolo 4

1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese che:

- presentato una domanda di riconoscimento accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;

- commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni;

- hanno ricevuto o stanno per ricevere, ai sensi della normativa nazionale in vigore, un'autorizzazione per l'esercizio di attività industriali.

2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:

- una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive;

- una descrizione dei tipi di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato;

- lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per tipo di preparazione, alle date del 1° settembre 1998 e del 1° novembre 1998.

3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:

- prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;

- tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, legata alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:

a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita,

b) i quantitativi di olive messe in trasformazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e i quantitativi di olive da tavola trasformate,

c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata,

d) i quantitativi usciti dall'impresa per tipo di preparazione, precisando i destinatari;

- fornire al produttore e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui al'articolo 6 alle condizioni ivi indicate;

- sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. Il riconoscimento è rifiutato o ritirato immediatamente qualora l'impresa:

- non soddisfi le condizioni stabilite per il riconoscimento, oppure

- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure

- sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi.

Articolo 5

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola l'oleicoltore presenta, entro il 31 dicembre 1998, una dichiarazione complementare alla dichiarazione di coltivazione prevista per l'aiuto alla produzione di olio d'oliva o, se del caso, una nuova dichiarazione, che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte le informazioni contemplate da detta dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva.

Qualora le informazioni in questione siano state già fornite da una dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva, nella dichiarazione complementare vengono solo indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e delle parcelle di cui trattasi.

Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Articolo 6

1. L'impresa riconosciuta rilascia al produttore di olive da tavola, all'atto della consegna, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa. Per le olive entrate nell'impresa a decorrere dal 1° settembre 1998 al 31 ottobre 1998 per esservi trasformate a decorrere dal 1° novembre 1998, l'attestato deve essere rilasciato anteriormente al 1° dicembre 1998.

2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

a) prima del 10 di ogni mese:

- i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione per la prima volta e trasformate nel corso del mese precedente,

- i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del mese precedente,

- la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte, alla fine del mese precedente;

b) anteriormente al 1° luglio 1999, l'elenco nominativo dei produttori di olive da tavola, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1998/99, e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;

c) anteriormente al 1° giugno 2000, il totale dei quantitativi consegnati a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1998/99 e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti.

Articolo 7

1. Il produttore di olive da tavola presenta presso l'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1° luglio 1999, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

- il proprio nome e indirizzo;

- l'ubicazione delle aziende e delle parcelle in cui sono state raccolte le olive, con riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente;

- l'impresa riconosciuta a cui sono state consegnate le olive.

La domanda è accompagnata dagli attestati di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Ove del caso, la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni lavorativi la domanda è irricevibile.

Articolo 8

1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente effettua i controlli necessari per verificare:

- i quantitativi di olive da tavola per i quali sono stati rilasciati attestati di consegna;

- i quantitativi di olive da tavola trasformate e la loro ripartizione per produttore.

Il controllo comprende:

- diverse ispezioni materiali delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità delle imprese riconosciute;

- un esame più approfondito delle domande di aiuto relative ad oleicoltori che richiedono l'aiuto sia per le olive da tavola che per l'olio d'oliva.

2. Il Portogallo prende tutte le misure necessarie per garantire che:

- sia rispettato il diritto all'aiuto alla produzione di olive da tavola;

- siano escluse dal diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva le olive entrate in un'impresa riconosciuta ai sensi della presente decisione;

- non siano presentate più domande di aiuto per le stesse olive.

3. Fatte salve le sanzioni previste dal Portogallo, non è concesso alcun aiuto al produttore di olive da tavola la cui dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 o la cui domanda di aiuti ai sensi dell'articolo 7 risulti in contraddizione con gli elementi constatati nel corso di un controllo.

Articolo 9

1. L'anticipo dell'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (3), moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa riconosciuta di cui trattasi. Tuttavia il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90 % del quantitativo di olive da tavola consegnate.

2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre 1999.

Articolo 10

1. L'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'aiuto al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1998/99.

Qualora il quantitativo di olive trasformate corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilito, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre imprese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detto quantitativo di olive trasformate non può essere superiore al 75 % del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

2. Il tasso applicabile per la conversione in escudi portoghesi dell'importo dell'aiuto è il tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno del mese della prima consegna di olive da parte dal produttore di cui trattati.

3. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 8, entro 90 giorni a decorrere dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione.

Articolo 11

La Grecia comunica alla Commissione:

- senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione;

- anteriormente al 1° agosto 1999, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo;

- anteriormente al 16 giugno 2000, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi.

Articolo 12

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1998.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

(3) GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

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