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Document 31998D0558
98/558/EC: Council Decision of 28 September 1998 authorising the Portuguese Republic to extend until 7 March 1999 the Agreement on mutual fishery relations with the Republic of South Africa
98/558/CE: Decisione del Consiglio del 28 settembre 1998 che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1999 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
98/558/CE: Decisione del Consiglio del 28 settembre 1998 che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1999 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
GU L 267 del 2.10.1998, p. 40–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1999
98/558/CE: Decisione del Consiglio del 28 settembre 1998 che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1999 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 02/10/1998 pag. 0040 - 0040
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 settembre 1998 che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1999 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana (98/558/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni; che in seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi; considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti; considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza di tali accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da tali accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno; che l'accordo previsto è stato prorogato fino al 7 marzo 1998 (1); considerando che, per evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano interrompere le proprie attività, è opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1999 l'accordo di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 7 marzo 1999 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979. Articolo 2 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU L 164 del 21. 6. 1997, pag. 36.