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Document 31998D0371

98/371/CE: Decisione della Commissione del 29 maggio 1998 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei [notificata con il numero C(1998) 1445] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 170 del 16.6.1998, p. 16–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004D0212

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/371/oj

31998D0371

98/371/CE: Decisione della Commissione del 29 maggio 1998 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei [notificata con il numero C(1998) 1445] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 16/06/1998 pag. 0016 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1998 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei [notificata con il numero C(1998) 1445] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/371/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Bulgaria, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica federale di Iugoslava sono state stabilite con le decisioni 81/547/CEE (3), 82/8/CEE (4), 82/9/CEE (5), 82/132/CEE (6), 92/222/CEE (7), 92/377/CEE (8), 92/390/CEE (9), 94/845/CE (10), 94/846/CE (11) e 97/737/CE (12) della Commissione;

considerando che con decisione 89/197/CEE della Commissione (13) non sono autorizzate le importazioni di carni fresche dall'Albania;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Bielorussia, dalla Bosnia-Erzegovina, dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania e dalla Russia non sono state ancora stabilite; che occorre pertanto determinare i prodotti da autorizzare e le garanzie sanitarie da richiedere;

considerando che sono state adottate numerose misure di protezione sanitaria nel quadro degli scambi intracomunitari in vista del mercato interno; che la realizzazione di questo obiettivo presuppone nel contempo un adeguamento delle condizioni di polizia sanitaria richieste per le importazioni di carni fresche provenienti dai paesi terzi, in particolare da alcuni paesi europei;

considerando che, ai fini di tale adeguamento, si deve tenere conto della situazione epidemiologica di ciascuno dei paesi interessati e talora anche delle diverse parti del loro territorio; che, data l'identica situazione sanitaria esistente in determinati territori di questi paesi, occorre tenere conto di questa realtà ai fini della costituzione di un nuovo sistema di garanzie sanitarie;

considerando che, per questo motivo, le condizioni prescritte per l'importazione di carni fresche provenienti dalle diverse categorie di paesi o di territori saranno attestate da certificati sanitari distinti;

considerando che, per chiarire e semplificare la legislazione comunitaria, è necessario raggruppare le condizioni sanitarie richieste per l'importazione di carni fresche dai paesi europei interessati e abrogare le decisioni in vigore per tali paesi;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati debbono confermare che i loro paesi o le loro regioni sono indenni da almeno dodici mesi da peste bovina, afta epizootica, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen);

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati debbono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, con fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore dalla conferma, l'insorgere di una delle malattie summenzionate o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale; considerando che le autorità di alcuni paesi si sono inoltre impegnate a trasmettere periodicamente alla Commissione dati aggiornati sui piani di monitoraggio e di controllo per le malattie summenzionate, in particolare per quanto riguarda la peste suina classica;

considerando che diverse condizioni di polizia sanitaria devono essere stabilite per le carni non destinate al consumo umano, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE del Consiglio (14) e della decisione 89/18/CEE della Commissione (15), relativa all'importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoosanitaria del paese terzo interessato;

considerando che la direttiva 96/93/CE del Consiglio (16) stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi; considerando che occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che a norma della direttiva 93/119/CE del Consiglio (17) ai fini dell'importazione delle carni in provenienza da un paese terzo il certificato sanitario che accompagna tali carni dovrà essere completato da un attestato che comprovi che gli animali sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste da detta direttiva;

considerando che viene qui istituito un nuovo regime di certificazione la cui attuazione richiederà un certo periodo di tempo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

«carni fresche»: i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (18).

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano, in provenienza dai territori definiti nell'allegato I, le importazioni di carni fresche delle categorie menzionate nell'allegato II, conformi alle garanzie richieste nel certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all'allegato III.

2. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di carni fresche dal paese di origine solo se conforme alle garanzie supplementari richieste nell'allegato II e descritte nell'allegato IV. Dette garanzie supplementari devono essere inserite dal paese di esportazione nella sezione V del modello di certificato di cui all'allegato III.

3. Per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di cui all'articolo 1, per scopi diversi dal consumo umano, gli Stati membri garantiscono il rispetto:

- delle prescrizioni del precedente paragrafo 1;

- delle prescrizioni della direttiva 92/118/CEE;

- delle prescrizioni della decisione 89/18/CEE.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei paesi europei interessati da cui sono autorizzate le importazioni.

Articolo 4

La presente decisione ha efficacia a decorrere dal 15 giugno 1998.

Articolo 5

1. Le decisioni 81/547/CEE, 82/8/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 92/222/CEE, 92/377/CEE, 92/390/CEE, 94/845/CE, 94/846/CE e 97/737/CE sono abrogate alla data menzionata all'articolo 4.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 82/8/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 92/222/CEE, 92/377/CEE, 92/390/CEE, 94/845/CE e 94/846/CE durante i 15 giorni successivi alla data menzionata al paragrafo 1.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

(3) GU L 206 del 27. 7. 1981, pag. 15.

(4) GU L 8 del 13. 1. 1982, pag. 9.

(5) GU L 8 del 13. 1. 1982, pag. 15.

(6) GU L 60 del 3. 3. 1982, pag. 16.

(7) GU L 108 del 25. 4. 1992, pag. 38.

(8) GU L 197 del 16. 7. 1992, pag. 75.

(9) GU L 207 del 23. 7. 1992, pag. 53.

(10) GU L 352 del 31. 12. 1994, pag. 38.

(11) GU L 352 del 31. 12. 1994, pag. 48.

(12) GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 39.

(13) GU L 73 del 17. 3. 1989, pag. 53.

(14) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(15) GU L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

(16) GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 28.

(17) GU L 340 del 31. 12. 1993, pag. 21.

(18) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

MODELLO A

CERTIFICATO SANITARIO relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie bovina, destinate ad essere spedite nella Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Numero di serie (2)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Codice:

Ministero:

Autorità competente:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione e provenienza delle carni Lotto n. Specie Natura dei pezzi Natura del- l'imballaggio Peso netto (kg) Approvazione n. del macello Approvazione n. del labora- torio di Approvazione n. del magazzino frigorifero

II. Provenienza delle carni

Indirizzo del luogo di carico:

Nome e indirizzo dello speditore:

III. Destinazione delle carni

Nome e indirizzo del destinatario:

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

con il seguente mezzo di trasporto (3): Carro ferroviario Autocarro Aereo Nave

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tutttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Attribuito dall'autorità competente.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

Numero di serie

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione, con il codice . . ., versione . . . ., è indenne da 12 mesi da peste bovina e afta epizootica e durante lo stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro le suddette malattie;

2) le carni fresche sopra descritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato nel territorio di cui al punto IV.1 per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

- da bovini provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni;

- da bovini che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

- da bovini che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza presentare in particolare segni ricollegabili all'afta epizootica;

3) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disenfezione totali degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

V. Garanzie supplementari

(Garanzie supplementari, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 98/371/CE della Commissione) (cancellare se non sono richieste garanzie).

VI. Attestazione relativa alla protezione degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a , (luogo) il (data)

Timbro (1) (firma del veterinario ufficiale) (1)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

MODELLO B

CERTIFICATO SANITARIO relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina, destinate ad essere spedite nella Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Numero di serie (2)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Codice:

Ministero:

Autorità competente:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione e provenienza delle carni Lotto n. Specie Natura dei pezzi Natura del- l'imballaggio Peso netto (kg) Approvazione n. del macello Approvazione n. del laboratorio di sezionamento Approvazione n. del magazzino frigorifero

II. Provenienza delle carni

Indirizzo del luogo di carico:

Nome e indirizzo dello speditore:

III. Destinazione delle carni

Nome e indirizzo del destinatario:

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

con il seguente mezzo di trasporto (3): Carro ferroviario Autocarro Aereo Nave

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Attribuito dall'autorità competente.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

Numero di serie

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione con il codice . . ., versione . . ., è indenne da 12 mesi da peste suina classica, afta epizootica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini e durante lo stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro le suddette malattie;

2) le carni fresche sopra descritte derivano:

- da suini che hanno soggiornato nel territorio di cui al punto IV.1 per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

- da suini provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni;

- da suini che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

- da suini che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e che in particolare non presentavano segni ricollegabili all'afta epizootica;

- da suini non provenienti da un allevamento a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

3) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

V. Garanzie supplementari

(Garanzie supplementari se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione della Commissione 98/371/CE) (cancellare se non sono richieste garanzie)

VI. Attestazione relativa alla protezione degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio.

Fatto a , (luogo) il (data)

Timbro (1) (firma del veterinario ufficiale)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

MODELLO C

CERTIFICATO SANITARO relativo a carni fresche (1) di animali domestici delle specie ovina e caprina, destinate ad essere spedite nella Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Numero di serie (2)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Codice:

Ministero:

Autorità competente:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione e provenienza delle carni Lotto n. Specie Natura dei pezzi Natura del- l'imballaggio Peso netto (kg) Approvazione n. del macello Approvazione n. del laboratorio di sezionamento Approvazione n. del magazzino frigorifero

II. Provenienza delle carni

Indirizzo del luogo di carico:

Nome e indirizzo dello speditore:

III. Destinazione delle carni

Nome e indirizzo del destinatario:

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

con il seguente mezzo di trasporto (3): Carro ferroviario Autocarro Aereo Nave

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Attribuito dall'autorità competente.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

Numero di serie

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione con il codice . . ., versione . . ., è indenne da 12 mesi da peste bovina e afta epizootica e durante lo stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro le suddette malattie

2) le carni fresche sopra descritte derivano:

- da ovini e caprini che hanno soggiornato nel territorio di cui al punto IV.1 per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

- da ovini e caprini provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni;

- da ovini e caprini che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

- da ovini e caprini che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione, e che in particolare non presentavano segni ricollegabili all'afta epizootica;

- da ovini e caprini non provenienti da un allevamento a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

3) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

V. Garanzie supplementari

(Garanzie supplementari se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione della Commissione 98/371/CE) (cancellare se non sono richieste garanzie)

VI. Attestazione relativa alla protezione degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio.

Fatto a , (luogo) il (data)

Timbro (1) (firma del veterinario ufficiale) (1)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

MODELLO D

CERTIFICATO SANITARIO relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate ad essere spedite nella Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Numero di serie (2)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del cartificato sanitario:

Paese esportatore: Codice:

Ministero:

Autorità competente:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione e provenienza delle carni Lotto n. Specie Natura dei pezzi Natura del- l'imballaggio Peso netto (kg) Approvazione n. del macello Approvazione n. del laboratorio di sezionamento Approvazione n. del magazzino frigorifero

II. Provenienza delle carni

Indirizzo del luogo di carico:

Nome e indirizzo dello speditore:

III. Destinazione delle carni

Nome e indirizzo del destinatario:

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

con il seguente mezzo di trasporto (3): Carro ferroviario Autocarro Aereo Nave

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Attribuito dall'autorità competente.

(3) Per i carri ferrioviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

Numero di serie

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione con il codice . . ., versione . . ., per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

V. Garanzie supplementari

(Garanzie supplementari se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione della Commissione 98/371/CE) (cancellare se non sono richieste garanzie)

VI. Attestazione relativa alla protezione degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio.

Fatto a , (luogo) il (data)

Timbro (1) (firma del veterinario ufficiale) (1)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

MODELLO E

CERTIFICATO SANITARIO relativo a carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina da utilizzare per usi diversi dal consumo umano ai sensi dell'articolo 2 della decisione 94/845/CE della Commissione e destinate ad essere spedite nella Comunità europea

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Numero di serie (1)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Paese esportatore: Codice:

Ministero:

Autorità competente:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione e provenienza delle carni Lotto n. Specie Natura dei pezzi Natura del- l'imballaggio Peso netto (kg) Approvazione n. del macello Approvazione n. del laboratorio di sezionamento Approvazione n. del magazzino frigorifero

II. Provenienza delle carni

Indirizzo del luogo di carico:

Nome e indirizzo dello speditore:

III. Destinazione delle carni

Nome e indirizzo del destinatario:

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

con il seguente mezzo di trasporto (2): Carro ferroviario Autocarro Aereo Nave

Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione:

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

Numero di serie

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche sopra descritte derivano:

- da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CEE della Commissione con il codice . . ., versione . . ., per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

- di animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia per altri 30 giorni;

- inoltre, nel caso delle carni fresche suine, da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni;

- da animali che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

- da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e che in particolare non presentavano segni ricollegabili all'afta epizootica;

- nel caso delle carni fresche suine, da animali non provenienti da un allevamento a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

- nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina e caprina nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

V. Attestazione relativa alla protezione degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio.

Fatto a , (luogo) il (data)

Timbro (1) (firma del veterinario ufficiale) (1)

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DAL TERRITORIO DI ESPORTAZIONE SE RICHIESTE NELL'ALLEGATO II AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

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