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Document 31998D0188

    98/188/CE: Decisione della Commissione del 2 marzo 1998 che modifica la decisione 97/602/CE del Consiglio concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione

    GU L 70 del 10.3.1998, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/10/1998; abrog. impl. da 398D0596

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/188/oj

    31998D0188

    98/188/CE: Decisione della Commissione del 2 marzo 1998 che modifica la decisione 97/602/CE del Consiglio concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 10/03/1998 pag. 0028 - 0030


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1998 che modifica la decisione 97/602/CE del Consiglio concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione (98/188/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,

    considerando che il regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica solo alle importazioni di pelli di animali non nati ed allevati in cattività originari dei paesi elencati nell'allegato dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3254/91;

    considerando che l'elenco fissato dalla decisione 97/602/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione (3), ha unicamente carattere transitorio e che deve essere immediatamente modificato in funzione delle nuove circostanze, in modo da non ostacolare il commercio di pelli e di merci da esse derivate, segnatamente quando si presenti una situazione contemplata dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3254/91;

    considerando che un accordo con gli Stati Uniti d'America sulle norme internazionali relative a metodi di cattura non crudeli è stato siglato e inviato al Consiglio; che è opportuno astenersi dall'effettuare interventi che potrebbero pregiudicare le finalità e gli obiettivi dell'accordo; che l'elenco comprende pertanto tale paese, che ha siglato l'accordo; che tale inclusione deve entrare in vigore con decorrenza dal momento in cui la Comunità europea e gli Stati Uniti sono pervenuti ad un accordo;

    considerando che con decorrenza dal 1° giugno 1997 il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (4), ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio (5); che, di conseguenza al comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3626/82 si sostituisce il comitato di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'allegato della decisione 97/602/CE si sostituisce l'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1997.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1998.

    Per la Commissione

    Ritt BJERREGAARD

    Membro della Commissione

    (1) GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.

    (2) GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 2.

    (3) GU L 242 del 4. 9. 1997, pag. 64.

    (4) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.

    (5) GU L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

    ALLEGATO

    Elenco dei paesi/delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

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    SPAZIO PER TABELLA>

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