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Document 31998D0120

98/120/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia del Belgio relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

GU L 39 del 12.2.1998, p. 9–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/120(1)/oj

31998D0120

98/120/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia del Belgio relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 12/02/1998 pag. 0009 - 0014


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia del Belgio relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (98/120/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (2), in particolare gli articoli 5 e 6,

vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che la decisione 97/413/CE è stata adottata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (4), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che il Belgio, in appresso denominata lo Stato membro, ha trasmesso alla Commissione, in data 30 giugno 1997 e conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 97/413/CE, un programma di contenimento dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 ed ha completato il programma fornendo successivamente ulteriori informazioni; che l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 97/413/CE stabilisce che la Commissione adotti i programmi d'orientamento pluriennali (POP) per le flotte pescherecce dei singoli Stati membri non oltre il 30 novembre 1997;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE prevede che le riduzioni di capacità vengano ottenute con l'attuazione, in ciascuno Stato membro, di un regime permanente di rinnovo controllato della flotta che determina, segmento per segmento, il rapporto entrate/uscite di pescherecci; che i programmi presentati dagli Stati membri non contengono alcuna informazione su questo aspetto oppure sono insoddisfacenti da questo punto di vista; che gli Stati membri dovranno pertanto comunicare successivamente le necessarie informazioni alla Commissione;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 97/413/CE stabilisce che, nel determinare gli obiettivi per le flotte pescherecce entro il 31 dicembre 2001, il punto di partenza è costituito dagli obiettivi fissati dal precedente programma per il 31 dicembre 1996;

considerando che gli obiettivi fissati dal precedente programma dovranno essere adeguati, in casi giustificati, in base alle nuove informazioni fornite dallo Stato membro interessato;

considerando che nel fissare gli obiettivi per una determinata flotta peschereccia occorre tener conto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE, della situazione specifica della flotta dello Stato membro interessato;

considerando che la decisione 97/413/CE e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, prevede che vengano fissati obiettivi annui intermedi; che, in considerazione del fatto che gran parte del primo anno di applicazione dei programmi sarà già trascorsa al momento dell'adozione della presente decisione, non è opportuno stabilire un obiettivo intermedio per il 1997;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 97/413/CE, la Commissione adotta le modalità di applicazione di tale decisione; che è opportuno precisare determinati concetti;

considerando che la base del calcolo degli obiettivi intermedi e finali per le flotte nell'ambito dei POP IV è costituita dagli obiettivi stabiliti dai precedenti programmi per il 31 dicembre 1996 (POP III); che gli obiettivi in termini di stazza fissati dai POP III erano espressi in tonnellate di stazza lorda (TSL), mentre gli obiettivi dei POP IV debbono essere espressi in unità di stazza lorda (GT); che non tutti gli Stati membri hanno trasmesso la stazza in GT dei loro pescherecci, nonostante l'obbligo di misurare o di stimare tale stazza per tutti i pescherecci della propria flotta, nonché di trasmettere queste informazioni alla Commissione;

considerando che, vista la situazione, la Commissione deve adottare un'impostazione pragmatica ed effettuare una stima delle stazze in GT mancanti, per poter determinare provvisoriamente gli obiettivi intermedi e finali del POP IV per lo Stato membro in questione in base a tali stime;

considerando che la Commissione non può tuttavia accettare eventuali dichiarazioni degli Stati membri relative alla riduzione dello sforzo di pesca e/o della capacità qualora esse si riferiscano a pescherecci per i quali lo Stato membro interessato non ha adempiuto al proprio obbligo di trasmettere alla Commissione la stazza in GT misurata o stimata, in quanto l'entità esatta di tale riduzione non è verificabile;

considerando che, in mancanza dei necessari dati relativi alla stazza in GT misurata o stimata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (5), modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (6) e attuato dalla decisione 95/84/CE della Commissione (7), la Commissione non sarà in grado di verificare la variazione percentuale della capacità o dello sforzo di pesca della flotta provocata dalle variazioni della capacità o attività dei singoli pescherecci, oppure dall'entrata o dall'uscita di pescherecci dalla flotta; che la Commissione dovrà pertanto valutare se le riduzioni dello sforzo di pesca applicate alle navi per le quali è stata fornita la stazza in GT siano state sufficiente per poter ragionevolmente presumere che lo Stato membro ha conseguito gli obiettivi del POP IV;

considerando che, essendo gli obiettivi dei POP IV basati sugli obiettivi dei POP III, si può considerare che uno Stato membro abbia conseguito gli obiettivi intermedi o finali del POP IV solamente se ha adempiuto agli obblighi previsti dal POP III, realizzando in particolare almeno il 55 % della riduzione di capacità fissata da quest'ultimo;

considerando che la segmentazione della flotta deve tener conto della segmentazione adottata dal precedente programma;

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/96 (9), ogni Stato membro è tenuto a comunicare tutte le variazioni della situazione della flotta peschereccia e l'evoluzione dello sforzo di pesca per ogni singola attività;

considerando che il calcolo degli obiettivi del programma si basa sulle informazioni fornite dallo Stato membro; che potrebbe essere necessario riconsiderare questi obiettivi qualora le suddette informazioni risultino inesatte;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma d'orientamento pluriennale della flotta da pesca del Belgio per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, trasmesso il 30 giugno 1997 e successivamente completato, è approvato alle condizioni fissate dalla presente decisione e dal relativo allegato.

Articolo 2

Lo Stato membro provvede affinché le riduzioni di capacità o di sforzo di pesca necessarie per conseguire gli obiettivi finali del programma vengano realizzate progressivamente. A tal fine, gli obiettivi intermedi sono stabiliti in modo tale che almeno il 25 % delle riduzioni venga realizzato entro il 31 dicembre 1998, il 50 % entro il 31 dicembre 1999 e il 75 % entro il 31 dicembre 2000.

Nell'intento di garantire che gli obiettivi intermedi e finali del programma siano rispettati, lo Stato membro sottopone all'approvazione della Commissione il regime di entrate/uscite di navi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 97/413/CE del Consiglio.

Articolo 3

1. Per valutare se gli obiettivi finali e intermedi del POP IV sono stati realizzati vengono utilizzate le seguenti unità di misura:

i) la capacità del peschereccio è misurata sia in termini di stazza espressa in stazza lorda (GT), sia in termini di potenza misurata in kW, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86;

ii) l'attività di pesca di un peschereccio è misurata in giorni in mare, conformemente all'allegato VI del regolamento (CE) n. 109/94;

iii) lo sforzo di pesca di una nave è misurato sia in termini di sforzo in relazione alla stazza, ottenuto moltiplicando l'attività della nave per la stazza espressa in GT, sia in termini di sforzo in relazione alla potenza, ottenuto moltiplicando l'attività per la potenza espressa in kW, conformemente all'allegato VI del regolamento (CE) n. 109/94.

2. Gli attrezzi da pesca mobili e fissi corrispondono rispettivamente agli elenchi di attrezzi da traino e di attrezzi fissi dell'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 109/94, ad eccezione delle reti da circuizione a chiusura, che vengono considerate attrezzi mobili ai sensi della presente decisione.

3. I segmenti della flotta e, se del caso, le attività di pesca sono definiti secondo quanto figura in allegato e conformemente al punto 1 delle disposizioni complementari.

Articolo 4

1. Fino al momento in cui lo Stato membro non ha adempiuto all'obbligo previsto dal regolamento (CEE) n. 2930/86 di comunicare la stazza in GT misurata o opportunamente stimata di un dato peschereccio, la Commissione considera, ai fini del POP IV, la stazza di tale peschereccio come equivalente alla stazza dello stesso espressa in TSL.

2. Eventuali riduzioni dello sforzo di pesca, comprese le riduzioni di capacità, dichiarate da uno Stato membro non sono prese in considerazione dalla Commissione tranne qualora lo Stato membro abbia adempiuto all'obbligo previsto dal regolamento (CEE) n. 2930/86 di fornire alla Commissione la stazza in GT misurata o stimata del peschereccio in questione.

3. Qualora uno Stato membro non abbia trasmesso tutti i dati o le stime relativi alla stazza in GT richiesti dal regolamento (CEE) n. 2930/86 e necessari per determinare se tale Stato membro abbia conseguito gli obiettivi intermedi o finali, la Commissione valuta se le informazioni relative alla stazza pervenute sono tuttavia sufficienti per poter presumere che tale Stato membro ha conseguito il proprio obiettivo. In caso affermativo, la Commissione considera soddisfatte le condizioni relative alla concessione di aiuti per l'ammodernamento e la costruzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3699/93.

Articolo 5

Fino a quando uno Stato membro non ha adempiuto a tutti gli obblighi finali previsti dal POP III, in particolare l'obbligo di realizzare almeno il 55 % degli obiettivi di riduzione del POP III mediante riduzioni della capacità, si considera che esso non abbia conseguito gli obiettivi intermedi e/o finali del POP IV.

Articolo 6

Per poter controllare e sorvegliare l'applicazione del programma gli Stati membri comunicano qualsiasi variazione intervenuta nella situazione della flotta peschereccia e l'evoluzione dello sforzo di pesca per ogni singola attività, secondo le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 109/94.

La comunicazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato d'avanzamento dei POP IV, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3699/93, si basa sulle informazioni contenute nello schedario comunitario delle navi da pesca e può contenere informazioni supplementari ricavate dalle relazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3699/93.

Articolo 7

Gli obiettivi del programma figurano nell'allegato. Essi possono essere modificati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, ogniqualvolta risulti che le informazioni raccolte per il calcolo degli obiettivi erano inesatte, in particolare quelle concernenti la composizione delle catture per ogni segmento o attività di pesca, i livelli di partenza dello sforzo e le stazze misurate o stimate in GT.

Articolo 8

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1.

(2) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 7.

(3) GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

(4) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

(5) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

(6) GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11.

(7) GU L 67 del 25.3.1995, pag. 33.

(8) GU L 19 del 22.1.1994, pag. 5.

(9) GU L 72 del 21.3.1996, pag. 12.

ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DEL BELGIO RELATIVO AL PERIODO 1997-2001

I. TABELLA DEGLI OBIETTIVI

Le tabelle relative agli obiettivi di riduzione applicabili si trovano alla fine dell'allegato.

II. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. Identificazione dei segmenti e delle attività di pesca

I segmenti della flotta sono definiti conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 e all'articolo 4 decisione 97/413/CE. È possibile definire una o più attività di pesca all'interno dei segmenti che impiegano attrezzi da pesca mobili.

Gli obiettivi stabiliti in termini di sforzo di pesca per ogni attività sono validi purché vengano rispettate le misure di contenimento dello sforzo di pesca illustrate nel programma presentato in applicazione dell'articolo 6 della decisione 97/413/CE e approvato dalla Commissione.

Gli obiettivi stabiliti per ogni segmento e, se del caso, per ogni attività debbono essere raggiunti entro la fine del programma.

Ad ogni segmento della flotta viene attribuito un codice che consente di identificare, nello schedario comunitario delle navi da pesca, il segmento a cui appartiene un determinato peschereccio. Qualsiasi variazione nell'assegnazione dei pescherecci ai vari segmenti deve essere comunicata secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 109/94.

2. Conversione degli obiettivi di stazza da unità TSL a unità GT

Gli obiettivi del POP III fissati per il 31 dicembre 1996 costituiscono il punto di partenza per il calcolo degli obiettivi del POP IV. Gli obiettivi di stazza del POP III si possono convertire da unità TSL a unità GT applicando a ciascuno dei segmenti o, se del caso, sottosegmenti della flotta del POP III la seguente formula:

Obiettivo per il 31.12.1996 (GT) = obiettivo per il 31.12.1996 (TSL) × >NUM>situazione al 31.12.1996 (GT)

>DEN>situazione al 31.12.1996 (TSL)

La situazione al 31.12.1996 in TSL tiene conto, se necessario, dei calcoli effettuati conformemente alla decisione 97/259/CE della Commissione (1).

3. Calcolo degli obiettivi

Gli obiettivi sono espressi in termini di stazza in GT e di potenza in kW, secondo le definizioni del regolamento (CEE) n. 2930/86.

3.1. Obiettivi per segmento

Una volta definito un segmento che comprende piccole navi costiere conformemente all'articolo 3 della decisione 97/413/CE, gli obiettivi del POP IV consistono nello stabilizzare la capacità al livello del 1° gennaio 1997 oppure, a scelta dello Stato membro, nel limitare la capacità a un livello corrispondente agli obiettivi del POP III per tale segmento.

Gli obiettivi in termini di capacità per il 31 dicembre 2001 di tutti gli altri segmenti sono calcolati applicando il relativo tasso di riduzione agli obiettivi di capacità stabiliti per il 31 dicembre 1996 dal POP III riguardo a ogni segmento. Qualora le navi appartenenti ad uno o più segmenti del POP III vengano ridistribuite in uno o più segmenti del POP IV, la somma degli obiettivi per il 31 dicembre dei segmenti considerati del POP III fornisce la somma degli obiettivi per il 31 dicembre 1996 dei nuovi segmenti creati nel POP IV. Gli obiettivi per il 31 dicembre 1996 dei singoli segmenti del POP IV sono calcolati ripartendo tale somma tra i segmenti in base alle loro dimensioni al 31 dicembre 1996.

Il tasso di riduzione applicato a ciascun segmento viene calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato II della decisione 97/413/CE, nel quale il tasso di riduzione pilota per il segmento è moltiplicato per la percentuale, in peso, delle catture del segmento costituito da stock critici.

3.2. Obiettivi per attività di pesca

Nel caso in cui siano state individuate diverse attività di pesca in uno o più segmenti e qualora il programma di contenimento dello sforzo di pesca per ciascuna di queste attività, presentato conformemente all'articolo 6 della decisione 97/413/CE, sia stato approvato dalla Commissione, si provvede a calcolare, per ciascuna attività, il relativo tasso di riduzione dello sforzo. Il metodo di calcolo di questi tassi è identico a quello utilizzato per le riduzioni di capacità in ciascun segmento.

Gli obiettivi in termini di sforzo per le varie attività si calcolano applicando il relativo tasso di riduzione al livello di partenza dello sforzo per tale attività; per stabilire questo livello si procede alla ripartizione, tra le varie attività, dell'obiettivo in termini di sforzo relativo al segmento per il 31 dicembre 1996. Tale obiettivo si ottiene moltiplicando l'obiettivo di capacità del segmento per il 31 dicembre 1996 per l'attività media delle navi nel segmento durante il periodo di riferimento concordato con la Commissione. La proporzione dell'obiettivo in termini di sforzo del segmento assegnata ad ogni attività è stabilita dallo Stato membro, previa approvazione della Commissione, e vale per tutta la durata del programma.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 della presente decisione, si considera che gli obiettivi intermedi in termini di sforzo di pesca siano stati conseguiti se lo sforzo cumulato dall'inizio del programma sino alla data dell'obiettivo intermedio è inferiore o pari allo sforzo cumulato che si sarebbe ottenuto qualora fossero stati rigorosamente raggiunti tutti gli obiettivi intermedi annui.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 della presente decisione, si considera che gli obiettivi finali in termini di sforzo di pesca siano stati conseguiti se lo sforzo cumulato sull'intera durata del programma è inferiore o pari allo sforzo cumulato che si sarebbe ottenuto se fossero stati rigorosamente rispettati tutti gli obiettivi intermedi annui.

3.3. Adeguamenti autorizzati degli obiettivi

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, in qualsiasi momento, un programma di miglioramenti concernenti la sicurezza. Conformemente agli articoli 3 e 4 della decisione 97/413/CE, la Commissione deciderà se eventuali aumenti di capacità previsti da questi programmi giustifichino un corrispondente incremento degli obiettivi del POP IV.

Qualora uno Stato membro adotti misure tecniche tali da provocare una riduzione delle catture accessorie di stock critici, la Commissione stabilisce, su richiesta dello stesso Stato membro, se tali misure possano giustificare una revisione dei tassi di riduzione ponderati applicabili ai segmenti o alle attività di pesca considerate.

Le decisioni della Commissione relative alle disposizioni del presente paragrafo sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

3.4. Ritardi rispetto al programma precedente

Qualora gli obiettivi per il 31 dicembre 1996 non siano stati conseguiti, il ritardo per un determinato segmento può essere recuperato combinando riduzioni di capacità e di attività, purché venga sottoposto all'approvazione della Commissione un programma di riduzione dello sforzo conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 109/94 e a condizione che almeno il 55 % del ritardo per tutti i segmenti venga colmato mediante riduzioni di capacità. Le riduzioni di attività derivanti da un programma di questo genere sono state prese in considerazione nello stabilire i livelli di attività di partenza per i POP IV.

4. Attuazione e controllo

Ai fini dell'attuazione delle misure per la riduzione dello sforzo di pesca in alcuni segmenti della flotta è necessario che lo Stato membro dimostri alla Commissione che, per ciascuno dei segmenti interessati, sono disponibili:

- dati relativi al livello di attività prima dell'entrata in vigore delle misure;

- efficaci strumenti di gestione del tempo di attività in mare e la capacità di gestire regimi di licenze di pesca;

- dati che consentano di controllare l'effetto delle misure attuate. Tale effetto deve poter essere controllato dalla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio (2) relativo ai controlli.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 104 del 22.4.1997, pag. 28.

(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

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