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Document 31998D0072
98/72/EC: Commission Decision of 8 January 1998 concerning an application for the refund of anti-dumping duties collected$on imports of woven polyolefin sacks originating in the People's Republic of China (Only the English text is authentic)
98/72/CE: Decisione della Commissione dell'8 gennaio 1998 relativa a una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
98/72/CE: Decisione della Commissione dell'8 gennaio 1998 relativa a una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 11 del 17.1.1998, p. 43–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/01/1998
98/72/CE: Decisione della Commissione dell'8 gennaio 1998 relativa a una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 17/01/1998 pag. 0043 - 0044
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1998 relativa a una domanda di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (98/72/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2) (in appresso «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) Con regolamento (CEE) n. 3308/90 (3), è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici classificati al codice NC ex 6305 31 91 e originari della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio definitivo era pari al 43,4 %. (2) Il regolamento (CEE) n. 2346/93 (4), ha modificato detto regolamento portando l'aliquota del dazio all'85,7 %. (3) Il 18 maggio 1995, l'Envopak Group Ltd ha importato una spedizione di sacchetti di tessuti poliolefinici originari della Cina e destinati alla società DHL. La merce in questione è stata dichiarata alla voce doganale 6305 39 00. Tale classificazione è stata contestata dai servizi doganali del Regno Unito i quali, il 26 maggio 1995, hanno stabilito che l'esatta classificazione dei prodotti si collocava alla voce doganale 6305 31 91 e che questi erano quindi soggetti al dazio antidumping dell'85,7 %. I dazi antidumping sono stati pagati il 25 luglio 1995. (4) Contro l'imposizione del dazio antidumping, l'acquirente finale dei prodotti, il corriere internazionale DHL, il 20 giugno 1995 ha presentato un ricorso all'amministrazione delle dogane e accise del Regno Unito chiedendo un riesame a norma della legislazione del Regno Unito che applica l'articolo 245 del codice doganale comunitario e affermando che l'esatta classificazione dei prodotti era alla voce doganale 4202 come sacche da viaggio. Il 28 giugno 1995, il riesame confermava la classificazione alla voce doganale 6305 31 91. (5) Successivamente, il 2 agosto 1995, l'Envopak ha presentato al tribunale per l'IVA e dazi un formale ricorso ai sensi dell'articolo 245 del codice doganale comunitario, affermando che i prodotti in questione dovevano essere classificati alla voce doganale 4202. Il tribunale ha esaminato il ricorso il 7 dicembre 1995 e il 16 gennaio 1996 ha confermato che la classificazione alla voce doganale 6305 31 91 era corretta. (6) Con avviso di apertura (95/C 271/03) (5) e a seguito di una denuncia presentata dall'associazione europea per i poliolefinici tessili, il 17 ottobre 1995 la Commissione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, ha avviato un riesame delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese. Il 21 marzo 1996, l'Envopak Group Ltd ha presentato alla Commissione osservazioni secondo le quali i prodotti in questione non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3308/90. La Commissione ha confermato che, nel quadro del riesame, i prodotti in questione rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3308/90 e ne ha informato l'Envopak Group Ltd il 20 giugno 1996. (7) Il 16 luglio 1996, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento di base, l'Envopak Group Ltd ha presentato una domanda di restituzione dei dazi antidumping definitivi pagati per l'importazione di una spedizione di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese, effettuata il 18 maggio 1995. (8) Il 30 giugno 1997, la Commissione ha comunicato al richiedente i principali fatti e considerazioni sulla cui base intendeva dichiarare la domanda inammissibile. Al richiedente è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima della decisione definitiva. Il richiedente ha osservato che, a parer suo, nel procedimento di restituzione la Commissione non aveva trattato in modo appropriato la questione del prodotto simile. B. ARGOMENTI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE (9) Nella sua domanda, il richiedente afferma, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento di base, che i margini di dumping relativi ai sacchi di tessuti poliolefinici importati il 18 maggio 1995 sono stati eliminati rispetto al livello dell'85,7 % del dazio antidumping stabilito dal regolamento (CEE) n. 3308/90. (10) Il richiedente ha inoltre sostenuto che il prodotto in esame non dovrebbe essere classificato alla voce doganale 6305 31 91 e, di conseguenza, non dovrebbe essere soggetto ai dazi antidumping. (11) Il richiedente ha comunque affermato che il prodotto in esame, anche se classificato alla voce doganale 6305 31 91, non costituisce un prodotto simile e, di conseguenza, non dovrebbe essere soggetto ai dazi antidumping. (12) Nella domanda di restituzione il richiedente ha ammesso, infine, che la domanda stessa è stata presentata oltre la scadenza dei termini. Egli ha affermato tuttavia che la Commissione dovrebbe tenere conto delle eccezionali circostanze del caso, in particolare della notevole durata delle procedure di appello presso le autorità doganali nazionali descritte ai precedenti punti 4 e 5 e dei tempi necessari per la presentazione alla Commissione delle osservazioni in merito al prodotto simile, e dovrebbe concedere una proroga dei termini per la presentazione della domanda considerando quindi quest'ultima ammissibile. C. AMMISSIBILITÀ 1. Prodotto simile e classificazione (13) Il procedimento di rimborso non ha la finalità di trattare le questioni relative al prodotto simile o alla classificazione doganale. L'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento di base stipula che un importatore può chiedere la restituzione se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore. Ciò presuppone che in precedenza sia stato correttamente stabilito che le importazioni dei prodotti in esame erano soggette all'applicazione delle misure in vigore. Le questioni del prodotto simile e della classificazione doganale non sono quindi pertinenti nel contesto di un procedimento di rimborso e sono state trattate in sede apposita, come descritto nei precedenti punti da 3 a 6. 2. Termini (14) L'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento di base stabilisce che l'importatore che chiede una restituzione deve presentare una domanda entro sei mesi dalla data in cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere. Il rispetto dei termini di presentazione è una condizione tassativa ai fini dell'ammissibilità di una domanda di restituzione e non è passibile di eccezioni qualunque siano le circostanze. Il termine di sei mesi, prescritto dall'articolo 11, paragrafo 8 per la presentazione della domanda non può quindi essere sospeso né dalle procedure d'appello presso le autorità doganali nazionali, né dalla presentazione di osservazioni alla Commissione sulla questione del prodotto simile. (15) È stato quindi considerato che i dazi definitivi da riscuotere siano stati accertati non oltre il 26 maggio 1995. Il termine di sei mesi, quindi, è scaduto il 26 novembre 1995. La domanda è stata presentata il 25 luglio 1996, dopo la scadenza del termine, e di conseguenza viene respinta in quanto inammissibile, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È respinta la domanda di restituzione di dati antidumping presentata dall'Envopak Group Sales per l'importazione di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese, effettuata il 18 maggio 1995. Articolo 2 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'Envopak Group Limited sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. (2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1. (3) GU L 318 del 17. 11. 1990, pag. 1. (4) GU L 215 del 25. 8. 1993, pag. 3. (5) GU C 271 del 17. 10. 1995, pag. 3.