Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0048

    98/48/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) per il 1998 presentato dalla Francia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 16 del 21.1.1998, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/48(1)/oj

    31998D0048

    98/48/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) per il 1998 presentato dalla Francia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0024 - 0024


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) per il 1998 presentato dalla Francia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (98/48/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 24,

    considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia del trotto (scrapie);

    considerando che, con lettera, la Francia ha presentato un programma di eradicazione della suddetta malattia;

    considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (4);

    considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1998, quale fissato dalla decisione 97/681/CE della Commissione (5);

    considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico della Francia, sino ad un importo massimo pari a 300 000 ECU;

    considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Francia è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998.

    Articolo 2

    La Francia pone in vigore il 1° gennaio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi a carico della Francia per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, sino ad un importo massimo di 800 000 ECU.

    2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che:

    - venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute;

    - venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1999, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute,

    sempre che sia stata rispettata la legislazione comunitaria nel settore veterinario.

    Articolo 4

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

    (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

    (3) GU L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.

    (4) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

    (5) GU L 286 del 18. 10. 1997, pag. 11.

    Top