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Document 31998D0007

98/7/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 che proroga il divieto di ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario, stabilito con la decisione 96/743/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 2 del 6.1.1998, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/7(1)/oj

31998D0007

98/7/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 che proroga il divieto di ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario, stabilito con la decisione 96/743/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 06/01/1998 pag. 0011 - 0011


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che proroga il divieto di ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario, stabilito con la decisione 96/743/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/7/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (4), in particolare l'articolo 362,

considerando che in virtù dell'articolo 362, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente nei confronti di merci che presentano un rischio maggiore di frodi, a richiesta di uno o più Stati membri;

considerando che la Commissione deve stabilire almeno una volta all'anno se sia opportuno mantenere le misure adottate in virtù dell'articolo 362, paragrafo 1;

considerando che con la decisione 96/743/CE della Commissione, del 9 dicembre 1996, relativa all'adozione di misure specifiche miranti a vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per talune operazioni di transito comunitario esterno (5), modificata dalla decisione 97/583/CE (6), la Commissione ha deciso di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale per le operazioni di transito comunitario esterno relative alle sigarette della sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato e a talune merci il cui elenco figura in allegato a detta decisione, a motivo del rischio di frode maggiore connesso a queste operazioni;

considerando che la tutela degli interessi finanziari con dette operazioni rende necessario il rinnovo di queste misure sia per il transito comunitario che per il transito comune, per garantire la massima efficacia di tale tutela;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure adottate con la decisione 96/743/CE sono rinnovate per un periodo di dodici mesi.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

(5) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 105.

(6) GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 41.

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