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Document 31997S1401
Commission Decision No 1401/97/ECSC of 7 July 1997 on administering certain restrictions on imports of certain steel products from Ukraine
Decisione n. 1401/97/CECA della Commissione del 7 luglio 1997 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dall'Ucraina
Decisione n. 1401/97/CECA della Commissione del 7 luglio 1997 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dall'Ucraina
GU L 193 del 22.7.1997, p. 12–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/10/1998
Decisione n. 1401/97/CECA della Commissione del 7 luglio 1997 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dall'Ucraina
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 22/07/1997 pag. 0012 - 0031
DECISIONE N. 1401/97/CECA DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1997 relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dall'Ucraina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità, considerando che, nel 1995, nel 1996 e nel primo semestre del 1997 gli scambi di taluni prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti (1); che la Comunità ha concluso con l'Ucraina un altro accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per tener conto delle mutate relazioni tra le parti (2); considerando che detto accordo stabilisce i limiti quantitativi per l'immissione in libera pratica nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici tra il 1997 e il 2001 e fornisce un quadro per l'abolizione delle restrizioni quantitative purché siano rispettate determinate condizioni, segnatamente laddove sono state istituite, per i prodotti di acciaio contemplati dall'accordo, discipline equivalenti in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell'ambiente; considerando che si deve disporre dei mezzi necessari per amministrare l'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con l'accordo precedente in applicazione della decisione n. 3/96/CECA della Commissione (3), modificata dalla decisione n. 2510/96/CECA (4), per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1997; considerando che occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa; considerando che, per la corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze; considerando che i prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti; che, per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione; considerando che l'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse; che l'Ucraina ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; che, in mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile; considerando che, per garantire un'applicazione corretta del sistema comunitario di rilascio delle licenze nonché la coerenza e la continuità necessarie, occorre imputare le licenze di esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1997 sui limiti fissati per il 1997 nella presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Campo di applicazione 1. La presente decisione si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell'Ucraina. 2. Ai fini del paragrafo 1, detti prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I. 3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC). Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nella parte I dell'allegato II. 4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità. 5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalle disposizioni degli allegati II e III e dalla normativa comunitaria vigente. Articolo 2 Limiti quantitativi 1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato IV. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari dell'Ucraina è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore. 2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. 3. Le importazioni di prodotti successivi al 1° gennaio 1997, per le quali era stata richiesta una licenza di esportazione in conformità della decisione n. 2510/96/CECA, sono imputate sui corrispondenti limiti per il 1997 di cui all'allegato IV. 4. Ai fini della presente decisione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione. Articolo 3 Regime sospensivo 1. I limiti quantitativi di cui all'allegato IV non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione). 2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato IV. Articolo 4 Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»). 2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica. 3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione. 4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità ucraine nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione. 5. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti. 6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato II. 7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità ucraine della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti. 8. La Commissione può adottare, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 7, qualsiasi misura necessaria all'esecuzione del presente articolo. Articolo 5 Statistiche 1. Per i prodotti di acciaio di cui all'allegato I, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali immessi in libera pratica nel mese in questione indicando il codice della nomenclatura combinata e le unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari, del codice stesso. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore. 2. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dalla presente decisione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni dell'anno precedente. Articolo 6 Elusione 1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi. 2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata. 3. Se la Comunità e l'Ucraina non giungono ad una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 7, un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina. Articolo 7 Comitato 1. Nell'applicare la presente decisione, la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il presidente presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime all'unanimità parere conforme in merito a tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. La Commissione adotta le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato. Quando le misure proposte non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione le presenta senza indugio al Consiglio. Se il Consiglio, deliberando all'unanimità non esprime parere conforme entro un mese dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione. 3. Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante degli Stati membri, consultare il comitato per ogni questione relativa all'esecuzione o all'applicazione della presente decisione. Articolo 8 Disposizioni finali Le eventuali modifiche degli allegati necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi con l'Ucraina, di adeguamenti dei limiti quantitativi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 o dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo CECA con l'Ucraina o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7. Articolo 9 La presente decisione non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni degli accordi bilaterali sul commercio di alcuni prodotti di acciaio conclusi dalla Comunità con l'Ucraina, che prevalgono in caso di conflitto. Articolo 10 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1997. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 5 dell'8. 1. 1996, pag. 47 e GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 88. (2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 5 dell'8. 1. 1996, pag. 1. (4) GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 19. ALLEGATO I UCRAINA A. Prodotti laminati piatti 1. Arrotolati 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7211 14 10 7211 19 20 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7225 19 10 7225 20 20 7225 30 00 2. Lamiera pesante 7208 40 10 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7211 13 00 3. Altri prodotti laminati piatti 7208 40 90 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 14 90 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7225 40 80 B. Prodotti lunghi 1. Barre 7207 19 31 7207 20 71 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 2. Vergella 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 3. Altri prodotti lunghi 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7218 99 20 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7224 90 31 7224 90 39 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 ALLEGATO II PARTE I CLASSIFICAZIONE Articolo 1 La classificazione dei prodotti siderurgici contemplati dalla presente decisione si basa sulla nomenclatura combinata (NC). Articolo 2 Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del Comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), modificato dall'articolo 252 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2), esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni dei regolamenti suddetti, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dalla presente decisione nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente. Articolo 3 La Commissione informa l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dalla presente decisione al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità della Comunità. Articolo 4 La Commissione informa le competenti autorità ucraine di tutte le decisioni adottate conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dalla presente decisione, entro e non oltre un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende: a) una descrizione dei prodotti; b) il gruppo di prodotti corrispondenti e il codice della nomenclatura combinata (NC); c) i motivi che giustificano la decisione. Articolo 5 1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro della presente decisione, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di trenta giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione. 2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti al metodo di classificazione precedente purché siano presentati all'importazione entro sessanta giorni da questa data. Articolo 6 Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 del presente allegato riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9 della decisione al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato IV. Articolo 7 1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto della presente decisione e la classificazione stabilita dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in questione vengono assoggettate provvisoriamente al regime d'importazione che ad esse si applica conformemente alla presente decisione sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità. 2. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1, indicando in particolare: - i quantitativi di prodotti; - il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti; - il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata. 3. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato IV in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da imporre sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4 della presente decisione. 4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo. Articolo 8 Nei casi di cui all'articolo 7, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle competenti autorità ucraine, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l'Ucraina onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza. Articolo 9 Di concerto con le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell'Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 8, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza. Articolo 10 Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 9, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata. PARTE II SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO (per la gestione dei limiti quantitativi) Articolo 11 1. Le competenti autorità ucraine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti. 2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 14. Articolo 12 1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'appendice 1 del presente allegato e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente. 2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I. Articolo 13 Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 della decisione. Articolo 14 1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4 della decisione, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4 della decisione, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente. 2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quatto mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Tali proroghe vengono notificate alla Commissione. In casi eccezionali, l'importatore può chiedere una seconda proroga, che può essere concessa solo mediante una decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 7 della decisione. 3. Per le autorizzazioni d'importazione si deve utilizzare il formulario che figura nell'appendice 2 del presente allegato. Esse sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità. 4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere: a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore; c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC); d) il paese d'origine delle merci; e) il paese di spedizione; f) il gruppo di prodotti e il quantitativo, espresso nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato IV della decisione per i prodotti in questione; g) il peso netto per ogni voce della nomenclatura combinata; h) il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC (come indicato nella casella 13 della licenza di esportazione); i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto; k) la data e il numero della licenza di esportazione; l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministativi; m) la data e al firma dell'importatore. 5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione. Articolo 15 La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità ucraine in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione. Articolo 16 Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti. Articolo 17 1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno dell'accordo superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione. 2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato. PARTE III DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 18 1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 11 del presente allegato e il certificato di origine (modello allegato) possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. 2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello. 3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni della presente decisione. 5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 6. Detto numero è composto dai seguenti elementi: - due lettere che indicano il paese esportatore come seguente: UA = Ucraina; - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione: BE = Belgio DE = Germania DK = Danimarca EL = Grecia ES = Spagna FR = Francia IE = Irlanda IT = Italia LU = Lussemburgo NL = Paesi Bassi AT = Austria PT = Portogallo FI = Finlandia SE = Svezia GB = Regno Unito; - un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 7 per il 1997; - un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore; - un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnto allo Stato membro di destinazione. Articolo 19 La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively». Articolo 20 In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate». I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine). PARTE IV LICENZA D'IMPORTAZIONE COMUNITARIA - MODULO COMUNE Articolo 21 1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri (elenco accluso al presente allegato) per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 14 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'appendice 2 del presente allegato. 2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il numero 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare numero 2 per scopi amministrativi. 3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. 5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4. 6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati. 7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente. 8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossible l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, 1 000 ECU). 9. Sul retro degli esemplari numeri 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari numeri 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente. 10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri. 11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali. Appendice 1 >RIFERIMENTO A UN FILM> LICENZA DI ESPORTAZIONE >INIZIO DI UN GRAFICO> (prodotti CECA) 1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 2. Numero 3. Anno 4. Categoria di prodotti 5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 6. Paese d'origine 7. Paese di destinazione 8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto 9. Indicazioni complementari 10. Descrizione delle merci - Produttore 11. Codice NC 12. Quantitativo (1) 13. Valore FOB (2) 14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate al limite quantitativo stabilito per l'anno indicato nella casella n. 3 in relazione alla categoria di prodotti indicata nella casella n. 4, conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di prodotti CECA con la Comunità europea. 15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese) Fatto a , (Firma) il (Timbro) (1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (2) Nella valuta del contratto di vendita.>FINE DI UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN FILM> CERTIFICATO DI ORIGINE >INIZIO DI UN GRAFICO> (prodotti CECA) 1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 2. Numero 3. Anno 4. Categoria di prodotti 5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 6. Paese d'origine 7. Paese di destinazione 8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto 9. Indicazioni complementari 10. Descrizione delle merci - Produttore 11. Codice NC 12. Quantitativo (1) 13. Valore FOB (2) 14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nella casella n. 6, conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità europea. 15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese) Fatto a , (Firma) il (Timbro) (1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (2) Nella valuta del contratto di vendita. >FINE DI UN GRAFICO> Appendice 2 >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Administration des relations économiques Quatrième division: mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 230 83 22 Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax: (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax: (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 5171 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196/40 42 12 ÅËËÁÄÁ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ä.Ï.Ó Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ ÊïñíÜñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31 FRANCE Setice 8, rue de la Tour des Dames F-75436 Paris Cedex 09 Télécopieur: (33 1) 44 63 26 59 IRELAND Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353 1) 676 61 54 ITALIA Ministero del Commercio con L'Estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 00144 Roma Telefax: (39 6) 59 93 22 35 - 59 93 26 36 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98 ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL Direcção-Geral do Comércio Externo Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Telekopio: + 358-0 614 2852 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax: (46 8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House, West Precinct Billingham, Cleveland UK-TS23 2NF Fax: (44) 1642 533 557 (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. ALLEGATO III COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 1 La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità. Articolo 2 Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente. Articolo 3 1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative dell'Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza. 2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine. 3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma della presente decisione. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci (1). 4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. Su richiesta di uno stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato del codice doganale esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2), l'opportunità di esigere la presentazione di un certificato di origine per i prodotti e per il paese esportatore in questione. La decisione viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (3). 5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione. Articolo 4 1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2 o dalle informazioni in possesso dalle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni della presente decisione, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con la presente decisione. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci. 2. A seguito delle misure prese a norma del presente allegato, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni della presente decisione. 3. Qualora si accerti che le disposizioni della presente decisione sono state violate, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 7 della decisione, può prendere, con l'accordo dell'Ucraina, le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta. Articolo 5 La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti. (1) Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente di ogni paese esportatore deve conservare per almeno due anni le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti di esportazione. (2) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. ALLEGATO IV LIMITI QUANTITATIVI >SPAZIO PER TABELLA>