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Document 31997R2574

    Regolamento (CE) n. 2574/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 che fissa, per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 350 del 20.12.1997, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2574/oj

    31997R2574

    Regolamento (CE) n. 2574/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 che fissa, per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 350 del 20/12/1997 pag. 0055 - 0056


    REGOLAMENTO (CE) N. 2574/97 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 che fissa, per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1337/95 (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione;

    considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

    considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per la campagna 1998 al livello indicato in allegato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1998 l'ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (3) è fissato al livello indicato nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

    (2) GU L 129 del 14. 6. 1995, pag. 5.

    (3) GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    ALLEGATO

    1. Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e D, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Ammontare dell'aiuto di riporto per gli altri prodotti nell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

    >SPAZIO PER TABELLA>

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