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Document 31997R2508

Regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97

GU L 345 del 16.12.1997, p. 31–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2001; abrogato da 32001R2535

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2508/oj

31997R2508

Regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 16/12/1997 pag. 0031 - 0043


REGOLAMENTO (CE) N. 2508/97 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (5), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (6), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra (7), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (8), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (9), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra (10), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (12), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (13),

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (14) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/97 (15), stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (16) modificato da ultimo dal regolamento n. 1873/97 (17), stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra;

considerando che il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione (18) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/97, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi baltici;

considerando che il regolamento (CE) n. 455/97 della Commissione (19) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1873/97, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena;

considerando che le condizioni previste dai regolamenti succitati in merito all'inoltro delle domande di titoli d'importazione e al rilascio di questi ultimi, nonché alle altre modalità di gestione delle importazioni sono identiche; che, ai fini della semplificazione della normativa e per poter applicare regole uniformi a tutti i regimi, è opportuno incorporare le modalità relative ai diversi regimi in un unico regolamento consolidato ed abrogare i regolamenti precitati; che occorre nel contempo apportare taluni adeguamenti d'ordine tecnico al sistema di gestione;

considerando che, ai fini di una gestione oculata del volume delle importazioni, è opportuno, da un lato, che la domanda di titolo d'importazione sia corredata da una cauzione e, dall'altro, che vengano definite talune condizioni per l'inoltro delle domande di titoli; che è altresì necessario prevedere lo scaglionamento delle quantità fisse nel corso dell'anno e determinare la procedura per il conferimento dei titoli nonché la loro durata di validità;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori della Comunità l'accesso ai regimi sopraccitati e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota ridotta del dazio doganale a tutte le importazioni dei prodotti in causa nella totalità degli Stati membri fino ad esaurimento dei quantitativi previsti; che è opportuno adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria efficiente di detti quantitativi; che, in particolare, il rischio di speculazione induce a subordinare l'accesso degli operatori al suddetto regime al rispetto di determinate condizioni; che questo tipo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, a fini di chiarezza, occorre determinare nello stesso tempo le quantità di prodotti disponibili per il primo semestre 1998 nell'ambito dei vari regimi; che tali quantità sono fissate tenendo conto sia delle quantità rimanenti dal periodo precedente, sia, per quanto riguarda il regime d'importazione dai paesi baltici, delle quantità per le quali sono stati rilasciati titoli d'importazione in eccesso rispetto alle quantità disponibili per il terzo trimestre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I regimi d'importazione dei prodotti lattiero-caseari contemplati dal presente regolamento sono i seguenti:

a) i regimi di cui al regolamento (CE) n. 3066/95, applicabili a taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria;

b) i regimi di cui al regolamento (CE) n. 1926/96, applicabili a taluni prodotti agricoli originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;

c) il regime di cui all'articolo 15, paragrafo 2 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica slovena.

2. Qualsiasi importazione nella Comunità dei prodotti lattiero-caseari ascrivibili ai codici elencati nell'allegato I, effettuata nel quadro dei regimi citati al paragrafo 1, è subordinata alla prestazione di un titolo d'importazione richiesto e rilasciato secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Le quantità dei prodotti che beneficiano dei suddetti regimi e il tasso di riduzione dei dazi doganali sono indicati nell'allegato I.

4. Ai sensi del presente regolamento, il prodotto o i prodotti originari di un paese, per i quali è fissato un quantitativo annuo nell'allegato I, sono denominati «gruppo di prodotti».

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per «anno d'importazione»:

- il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° luglio per i regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b);

- l'anno civile per il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

2. Il volume dei quantitativi che figurano nell'allegato I è scaglionato nel corso dell'anno d'importazione nel modo seguente:

- 50 % durante il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno;

- 50 % durante il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre.

Tuttavia, le quantità disponibili per il primo semestre 1998 sono quelle indicate nell'allegato I A.

Articolo 3

Per poter beneficiare del regime di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve dimostrare, al momento della presentazione della domanda e con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, che nel corso degli ultimi dodici mesi ha regolarmente importato nella Comunità e/o esportato dalla Comunità latte o prodotti lattiero-caseari. Non possono tuttavia beneficiare del regime i rivenditori al dettaglio o i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC di cui all'allegato I del presente regolamento per lo stesso gruppo di prodotti e deve precisare la quantità richiesta per ciascun codice. Tuttavia, per ogni codice di prodotto viene rilasciato un titolo distinto.

La domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non più del 25 % del quantitativo disponibile di prodotto considerato per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali la domanda è presentata;

c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine il titolo obbliga ad importare da tale paese;

d) la domanda di titolo ed il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 2508/97

- Forordning (EF) nr. 2508/97

- Verordnung (EG) Nr. 2508/97

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2508/97

- Regulation (EC) No 2508/97

- Règlement (CE) n° 2508/97

- Regolamento (CE) n. 2508/97

- Verordening (EG) nr. 2508/97

- Regulamento (CE) nº 2508/97

- Asetus (EY) N:o 2508/97

- Förordning (EG) nr 2508/97;

e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Reducción del derecho de aduana establecida en el Reglamento (CE) n° 2508/97

- Nedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 2508/97, af toldsatsen

- Zollermäßigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2508/97

- Ìåßùóç ôïõ äáóìïý üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 2508/97

- Duty rate reduced in accordance with Regulation (EC) No 2508/97

- Réduction du taux de droit de douane prévue par le règlement (CE) n° 2508/97

- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2508/97

- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2508/97

- Redução da taxa de direito aduaneiro prevista no Regulamento (CE) nº 2508/97

- Vähennetty tullimaksu asetuksen (EY) N:o 2508/97 mukaisesti

- Nedsättning av tullsatsen enligt förordning (EG) nr 2508/97.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ad uno stesso gruppo di prodotti, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso gruppo di prodotti, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, l'indicazione delle quantità richieste, per codice NC, l'indicazione dei paesi d'origine e un prospetto che riepiloghi i paesi d'origine, il codice NC e la quantità totale richiesta per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide senza indugio in quale misura si possa dar seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, per gruppo di prodotti, i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente unico di attribuzione dei quantitativi richiesti per codice NC nel gruppo di prodotti considerato. Se il coefficiente di attribuzione è inferiore a 0,80, il richiedente può rinunciare al titolo per uno o più dei codici NC indicati nella domanda. In tal caso, egli comunica la propria decisione alla competente autorità entro il termine di tre giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma precedente e la suddetta autorità trasmette immediatamente alla Commissione i dati concernenti tale rinuncia. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore, per gruppo di prodotti, al quantitativo disponibile, la Commissione determina il quantitativo restante, che si aggiunge a quello disponibile nel periodo successivo dello stesso anno d'importazione.

5. I titoli vengono rilasciati non appena possibile dopo la decisione della Commissione ai richiedenti le cui domande sono state notificate conformemente al paragrafo 3.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

Articolo 6

Le domande di titoli d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 35 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il dazio all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune (TDC) è integralmente riscosso per tutti i quantitativi superiori a quelli indicati nel titolo d'importazione.

Articolo 8

I prodotti oggetto dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi conclusi tra la Comunità e il paese considerato, oppure di una dichiarazione rilasciata dall'esportatore conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Articolo 9

I regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97 sono abrogati. Tuttavia, le disposizioni di detti regolamenti continuano ad applicarsi ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(2) GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(3) GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(4) GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(5) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(6) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(7) GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

(8) GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.

(9) GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

(10) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.

(11) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(12) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

(13) GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(14) GU L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

(15) GU L 282 del 15. 10. 1997, pag. 11.

(16) GU L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

(17) GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 23.

(18) GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

(19) GU L 69 dell'11. 3. 1997, pag. 7.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Nonostante le norme sull'interpretazione della nomenclatura combinata, il titolo della designazione dei prodotti deve essere considerato di valore puramente indicativo, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata nel quadro del presente allegato dalla portata dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

ALLEGATO I.A

Quantità totale disponibile in tonnellate per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

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