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Document 31997R2458

    Regolamento (CE) n. 2458/97 della Commissione del 10 dicembre 1997 che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 1998 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

    GU L 340 del 11.12.1997, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2458/oj

    31997R2458

    Regolamento (CE) n. 2458/97 della Commissione del 10 dicembre 1997 che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 1998 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 340 del 11/12/1997 pag. 0031 - 0034


    REGOLAMENTO (CE) N. 2458/97 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1997 che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 1998 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi, da protocolli o da altre intese bilaterali né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione (2), in particolare il combinato disposto dell'articolo 17, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3,

    considerando che il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 517/94, contingenti quantitativi all'importazione di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e ha previsto, all'articolo 17, paragrafo 2 di detto regolamento, che tali contingenti siano assegnati nell'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il criterio «chi arriva per primo ha la precedenza»;

    considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94 consente, in determinate circostanze, di ricorrere a metodi di assegnazione diversi da quello basato esclusivamente sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri, nonché di suddividere i contingenti in frazioni o di riservare parte di un limite quantitativo specifico alle domande corredate della prova di precedenti risultati in materia d'importazione;

    considerando inoltre che, per evitare di perturbare indebitamente la continuità degli scambi, sembra opportuno adottare, prima che inizi l'anno contingentale, le modalità di gestione e di ripartizione dei contingenti istituiti per il 1998 a norma del regolamento (CE) n. 517/94;

    considerando che le misure contenute nel regolamento (CE) n. 2339/96 della Commissione (3), che stabilisce regole specifiche di gestione e di ripartizione per taluni contingenti quantitativi tessili istituiti per il 1997 dal regolamento (CE) n. 517/94, si sono dimostrate soddisfacenti;

    considerando quindi che si ritiene opportuno rendere meno rigido il metodo di assegnazione basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il principio «chi arriva per primo ha la precedenza» in modo da soddisfare il maggior numero possibile di operatori, limitando a un massimale i quantitativi attribuiti a ciascuno di essi;

    considerando tuttavia che occorre garantire per quanto possibile una certa continuità degli scambi commerciali e che, a tal fine, si ritiene opportuno, anche per una gestione efficace dei contingenti, consentire agli operatori di presentare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 1998, a concorrenza dei quantitativi importati, per ciascuna categoria tessile e per ciascun paese terzo, nel corso del 1997;

    considerando inoltre che, per determinate categorie, è risultato necessario rivedere i livelli dei massimali fissati in precedenza per consentire operazioni significativi dal punto di vista commerciale;

    considerando che, per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, occorre autorizzare gli operatori a presentare, dopo aver utilizzato il 50 % di una licenza, una nuova domanda di licenza non superiore a un quantitativo predeterminato, sempreché nei contingenti in questione rimangano quantitativi disponibili;

    considerando che, ai fini di una buona gestione, occorre fissare la durata di validità delle autorizzazioni d'importazione a nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e autorizzare gli Stati membri a rilasciare le autorizzazioni, previa notifica della decisione della Commissione, solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e certifichi, tranne i casi in cui ciò sia espressamente previsto, di non aver già beneficiato all'interno della Comunità, per le categorie e i paesi in questione, di un'autorizzazione d'importazione a norma del presente regolamento; che tuttavia le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 1999, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione è almeno del 60 % al momento della richiesta di proroga;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce alcune regole specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 e applicabile nel 1998.

    Articolo 2

    I contingenti di cui all'articolo 1 e agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 sono assegnati in base all'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori per quantitativi che non devono superare i massimali fissati, per ogni operatore, nell'allegato al presente regolamento, secondo il principio «chi arriva per primo ha la precedenza».

    Tuttavia, detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda a titolo del 1998 per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo, possono dimostrare alle autorità competenti, in base alle licenze d'importazione concesse loro per il 1997, di avere effettivamente importato dallo stesso paese terzo quantitativi superiori ai massimali stabiliti per la medesima categoria. Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 1997 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

    Articolo 3

    Un importatore che abbia utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli a norma del presente regolamento può presentare, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, una nuova domanda di licenza per quantitativi non superiori ai massimali indicati in allegato, sempreché nel contingente rimangano quantitativi disponibili.

    Articolo 4

    Le autorizzazioni d'importazione possono essere presentate alla Commissione a decorrere dal 2 gennaio 1998 alle 10,00, ora di Bruxelles. Le autorizzazioni d'importazione valgono nove mesi a decorrere dalla data di rischio e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Tuttavia, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi, ma comunque non oltre il 31 marzo 1999, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione è almeno del 60 % al momento della domanda di proroga.

    Le autorizzazioni d'importazione saranno concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, previa notifica della decisione della Commissione, a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e, fatto salvo il disposto dell'articolo 3, certifichi mediante dichiarazione scritta di non avere già beneficiato all'interno della Comunità, per la categoria e per il paese interessati, di un'autorizzazione d'importazione rilasciata in esecuzione del presente regolamento.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

    (2) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 6.

    (3) GU L 318 del 7. 12. 1996, pag. 5.

    ALLEGATO

    Quantitativi massimi di cui all'articolo 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

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