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Document 31997R2424

    Regolamento (CE) n. 2424/97 della Commissione del 4 dicembre 1997 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    GU L 335 del 6.12.1997, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2424/oj

    31997R2424

    Regolamento (CE) n. 2424/97 della Commissione del 4 dicembre 1997 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    Gazzetta ufficiale n. L 335 del 06/12/1997 pag. 0008 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 2424/97 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1997 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/97 (4), prevede dei contingenti di sogliola per il 1997;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1997; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 14 novembre 1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contintente assegnato al Belgio per il 1997.

    La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 14 novembre 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

    (2) GU L 304 del 7. 11. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

    (4) GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 1.

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