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Document 31997R2318

Regolamento (CE) n. 2318/97 della Commissione del 21 novembre 1997 recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 321 del 22.11.1997, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2318/oj

31997R2318

Regolamento (CE) n. 2318/97 della Commissione del 21 novembre 1997 recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 22/11/1997 pag. 0026 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 2318/97 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1997 recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), sono fissati quantitativi indicativi, espressi in percentuale dei quantitativi assegnati ai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), per il rilascio dei titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario;

considerando che l'analisi dei dati relativi, da un lato, alle quantità di banane commercializzate nella Comunità nel 1997, in particolare alle importazioni effettive realizzate nel corso del primo trimestre e, d'altro, le prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nel primo trimestre del 1998, induce a fissare, ai fini di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità, un quantitativo indicativo pari al 34 % del quantitativo assegnato nel quadro del contingente tariffario per ogni origine;

considerando che con gli stessi criteri occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B può chiedere per il primo trimestre 1998;

considerando che occorre altresì fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il primo trimestre del 1998;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il primo trimestre del 1998, al 34 % dei quantitativi stabiliti per paese o gruppo di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95.

Per le importazioni di banane originarie della Costa Rica, della Colombia e del Nicaragua, i quantitativi indicativi si applicano, da un lato, per le domande di titoli d'importazione delle categorie A e C e, dall'altro, della categoria B.

Articolo 2

Per il primo trimestre 1998, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 36 % del quantitativo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

Articolo 3

Per il primo trimestre 1998, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati al 32 % dei quantitativi tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

(5) GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

(6) GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

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