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Document 31997R2307

    Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

    GU L 325 del 27.11.1997, p. 1–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2000; abrog. impl. da 32000R2724

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2307/oj

    31997R2307

    Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 27/11/1997 pag. 0001 - 0052


    REGOLAMENTO (CE) N. 2307/97 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

    considerando che nella decima sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, svoltasi ad Harare dal 9 al 20 giugno 1997 sono state apportate modifiche alle appendici I e II della convenzione; che sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione; che gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio devono quindi essere modificati in conformità delle suddette modifiche;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio di specie di fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97;

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio sono sostituiti dal allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1997.

    Per la Commissione

    Ritt BJERREGAARD

    Membro della Commissione

    (1) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 1.

    ALLEGATO

    Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

    1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

    a) secondo il nome delle specie; oppure

    b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

    2. L'abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

    3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.

    4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (1) («direttiva uccelli») o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2) («direttiva habitat»).

    5. Le seguenti abbreviazioni servono a designare taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

    a) «ssp» serve a designare le sottospecie;

    b) «var(s) » serve a designare le varietà;

    c) «fa» serve a designare le forme.

    6. L'abbreviazione «p.e.» serve a designare specie probabilmente estinte.

    7. Un asterisco «*» posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato A e sono escluse dall'allegato B.

    8. Due asterischi «**» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A.

    9. I simboli «I», «II» e «III» e il simbolo «×» seguito da un numero posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, come indicato ai punti 10-13. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

    10. Il simbolo «I» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.

    11. Il simbolo «II» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.

    12. Il simbolo «III» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia) e UY (Uruguay).

    13. Il simbolo «×» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore nell'allegato A o B indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, figurano nell'appendice I, II o III della Convenzione, come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    14. Il simbolo «-» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxon sono esclusi dall'allegato in questione, come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    15. Il simbolo «+» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'allegato in questione, come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    16. Il simbolo «=» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    17. Il simbolo «°» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o taxon più elevato va interpretato come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    18. A norma dell'articolo 2, lettera t) del presente regolamento, il simbolo «

    », seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti del presente regolamento.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    19. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di Flora inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

    20. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    21. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) GU L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE della Commissione (GU L 223 del 13. 8. 1997, pag. 9).

    (2) GU L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7; modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

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