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Document 31997R2062

    Regolamento (CE) n. 2062/97 della Commissione del 21 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    GU L 289 del 22.10.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2062/oj

    31997R2062

    Regolamento (CE) n. 2062/97 della Commissione del 21 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    Gazzetta ufficiale n. L 289 del 22/10/1997 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 2062/97 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

    considerando che, in seguito agli accordi in forma di scambio di lettere conclusi dalla Comunità con Israele (3) e con il Marocco (4) in merito alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, per mazzi o per ornamento, la Comunità e i suddetti paesi hanno convenuto di adattare le procedure relative alla determinazione dei prezzi comunitari alla produzione e al rilevamento dei prezzi dei prodotti importati; che occorre adeguare in conformità le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/97 (6),

    considerando che le principali modifiche consistono nel ricorso a medie ponderate anziché a medie aritmetiche per la determinazione dei prezzi alla produzione e all'importazione, nonché nella frequenza quindicinale di tale determinazione, seguita dall'applicazione dei dazi doganali pertinenti nelle due settimane successive alla data della determinazione;

    considerando che occorre fissare le scadenze per la notificazione dei dati da parte degli Stati membri e precisare come procedere qualora tali dati siano incompleti o mancanti;

    considerando che è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello in cui scade il regolamento (CE) n. 989/97 della Commissione, del 30 maggio 1997, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (7);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 700/88 è modificato come segue:

    1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 1

    Per ciascuno dei quattro prodotti citati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87 - garofani a fiore singolo, garofani a fiore multiplo, rose a fiore grande e rose a fiore piccolo -, gli Stati membri calcolano, ogni quindici giorni a cominciare dal lunedì, i prezzi alla produzione in moneta nazionale per cento unità; detti prezzi corrispondono alla media dei corsi giornalieri rilevati su ciascuno dei mercati di produzione rappresentativi di cui all'articolo 2, ponderata per le relative quantità. Per le rose, i prezzi suddetti sono determinati limitatamente alle varietà pilota menzionate in allegato.

    I corsi giornalieri delle varietà di cui al primo comma vengono rilevati per i prodotti della categoria di qualità I definita a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio (*), qualunque sia la classe di lunghezza; l'incidenza dei costi inerenti alla presentazione dei prodotti è da considerarsi compresa nei prezzi rilevati.

    Articolo 1 bis

    Per ciascuno dei quattro prodotti citati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87 - garofani a fiore singolo, garofani a fiore multiplo, rose a fiore grande e rose a fiore piccolo - e per ciascuna delle seguenti origini: Cipro, Israele, Giordania, Marocco, Cisgiordania e Striscia di Gaza, gli Stati membri calcolano, ogni quindici giorni a cominciare dal lunedì, i prezzi all'importazione in moneta nazionale per cento unità; detti prezzi corrispondono alla media dei corsi giornalieri rilevati su ciascuno dei mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 3, allo stadio importatore all'ingrosso e al lordo dal dazio doganale, ponderata per le relative quantità.

    Articolo 1 ter

    Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica i prezzi ponderati alla produzione e all'importazione della decorsa quindicina, espressi in moneta nazionale per cento unità, nonché i quantitativi globali corrispondenti, entro le ore 13 del lunedì successivo alle due settimane cui si riferiscono i prezzi notificati.

    Sulla base dei suddetti prezzi ponderati e delle quantità globali corrispondenti, la Commissione calcola la media ponderata comunitaria dei prezzi alla produzione e la media ponderata comunitaria dei prezzi all'importazione e fissa immediatamente questi ultimi prezzi per le quattro categorie di fiori citate agli articoli 1 e 1 bis, in ecu per cento unità.

    I prezzi comunicati dagli Stati membri sono convertiti in ecu al tasso di conversione agricolo valido l'ultimo giorno della quindicina considerata.

    (*) GU L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1».

    2) È inserito un nuovo articolo 4:

    «Articolo 4

    Se i dati che gli Stati membri devono notificare a norma dell'articolo 1 ter mancano o sono incompleti alla scadenza indicata nello stesso articolo, la Commissione procede al calcolo delle medie comunitarie sulla base degli ultimi prezzi determinati.

    Se il giorno previsto per la notifica è un giorno di festa nazionale, lo Stato membro interessato procede alla notifica in questione il giorno lavorativo consecutivo.»

    3) Gli ex articoli 4, 5 e 6 sono soppressi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

    (2) GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

    (3) Decisione 96/206/CECA, CE (GU L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1).

    (4) Regolamento (CE) n. 3057/95 (GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3).

    (5) GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

    (6) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 71.

    (7) GU L 141 del 31. 5. 1997, pag. 71.

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