This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31997R2062
Commission Regulation (EC) No 2062/97 of 21 October 1997 amending Regulation (EEC) No 700/88 laying down detailed rules for the application of the arrangements for the import into the Community of certain flowers originating in Cyprus, Israel, Jordan, Morocco and the West Bank and Gaza Strip
Regolamento (CE) n. 2062/97 della Commissione del 21 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
Regolamento (CE) n. 2062/97 della Commissione del 21 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
GU L 289 del 22.10.1997, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
Regolamento (CE) n. 2062/97 della Commissione del 21 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
Gazzetta ufficiale n. L 289 del 22/10/1997 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2062/97 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, considerando che, in seguito agli accordi in forma di scambio di lettere conclusi dalla Comunità con Israele (3) e con il Marocco (4) in merito alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, per mazzi o per ornamento, la Comunità e i suddetti paesi hanno convenuto di adattare le procedure relative alla determinazione dei prezzi comunitari alla produzione e al rilevamento dei prezzi dei prodotti importati; che occorre adeguare in conformità le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/97 (6), considerando che le principali modifiche consistono nel ricorso a medie ponderate anziché a medie aritmetiche per la determinazione dei prezzi alla produzione e all'importazione, nonché nella frequenza quindicinale di tale determinazione, seguita dall'applicazione dei dazi doganali pertinenti nelle due settimane successive alla data della determinazione; considerando che occorre fissare le scadenze per la notificazione dei dati da parte degli Stati membri e precisare come procedere qualora tali dati siano incompleti o mancanti; considerando che è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello in cui scade il regolamento (CE) n. 989/97 della Commissione, del 30 maggio 1997, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (7); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 700/88 è modificato come segue: 1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Per ciascuno dei quattro prodotti citati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87 - garofani a fiore singolo, garofani a fiore multiplo, rose a fiore grande e rose a fiore piccolo -, gli Stati membri calcolano, ogni quindici giorni a cominciare dal lunedì, i prezzi alla produzione in moneta nazionale per cento unità; detti prezzi corrispondono alla media dei corsi giornalieri rilevati su ciascuno dei mercati di produzione rappresentativi di cui all'articolo 2, ponderata per le relative quantità. Per le rose, i prezzi suddetti sono determinati limitatamente alle varietà pilota menzionate in allegato. I corsi giornalieri delle varietà di cui al primo comma vengono rilevati per i prodotti della categoria di qualità I definita a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio (*), qualunque sia la classe di lunghezza; l'incidenza dei costi inerenti alla presentazione dei prodotti è da considerarsi compresa nei prezzi rilevati. Articolo 1 bis Per ciascuno dei quattro prodotti citati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87 - garofani a fiore singolo, garofani a fiore multiplo, rose a fiore grande e rose a fiore piccolo - e per ciascuna delle seguenti origini: Cipro, Israele, Giordania, Marocco, Cisgiordania e Striscia di Gaza, gli Stati membri calcolano, ogni quindici giorni a cominciare dal lunedì, i prezzi all'importazione in moneta nazionale per cento unità; detti prezzi corrispondono alla media dei corsi giornalieri rilevati su ciascuno dei mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 3, allo stadio importatore all'ingrosso e al lordo dal dazio doganale, ponderata per le relative quantità. Articolo 1 ter Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica i prezzi ponderati alla produzione e all'importazione della decorsa quindicina, espressi in moneta nazionale per cento unità, nonché i quantitativi globali corrispondenti, entro le ore 13 del lunedì successivo alle due settimane cui si riferiscono i prezzi notificati. Sulla base dei suddetti prezzi ponderati e delle quantità globali corrispondenti, la Commissione calcola la media ponderata comunitaria dei prezzi alla produzione e la media ponderata comunitaria dei prezzi all'importazione e fissa immediatamente questi ultimi prezzi per le quattro categorie di fiori citate agli articoli 1 e 1 bis, in ecu per cento unità. I prezzi comunicati dagli Stati membri sono convertiti in ecu al tasso di conversione agricolo valido l'ultimo giorno della quindicina considerata. (*) GU L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1». 2) È inserito un nuovo articolo 4: «Articolo 4 Se i dati che gli Stati membri devono notificare a norma dell'articolo 1 ter mancano o sono incompleti alla scadenza indicata nello stesso articolo, la Commissione procede al calcolo delle medie comunitarie sulla base degli ultimi prezzi determinati. Se il giorno previsto per la notifica è un giorno di festa nazionale, lo Stato membro interessato procede alla notifica in questione il giorno lavorativo consecutivo.» 3) Gli ex articoli 4, 5 e 6 sono soppressi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. (2) GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1. (3) Decisione 96/206/CECA, CE (GU L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1). (4) Regolamento (CE) n. 3057/95 (GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3). (5) GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (6) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 71. (7) GU L 141 del 31. 5. 1997, pag. 71.