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Document 31997R1909

    Regolamento (CE) n. 1909/97 della Commissione del 30 settembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

    GU L 268 del 1.10.1997, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1909/oj

    31997R1909

    Regolamento (CE) n. 1909/97 della Commissione del 30 settembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

    Gazzetta ufficiale n. L 268 del 01/10/1997 pag. 0020 - 0020


    REGOLAMENTO (CE) N. 1909/97 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1341/97 (3), riprende all'allegato B l'elenco delle merci per le quali può essere concessa una restituzione; che tale elenco è stabilito in base agli allegati dei regolamenti menzionati all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94;

    considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2931/95 (5); che quest'ultimo regolamento è stato rettificato dal regolamento (CE) n. 1812/97 (6) della Commissione per mantenere il diritto alla restituzione per le merci di cui al codice NC 1901 90 91; che occorre quindi rettificare in conseguenza l'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94 alle condizioni previste all'articolo 8 bis di tale regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

    All'allegato B, in riferimento al codice NC 1901 90 91 è aggiunta una crocetta nella colonna 7 (prodotti lattiero-caseari).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 16 luglio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1997.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

    (2) GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

    (3) GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 12.

    (4) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (5) GU L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

    (6) GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 5.

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