Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1898

    Regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione del 29 settembre 1997 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94

    GU L 267 del 30.9.1997, p. 58–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005; abrogato da 32005R2040

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1898/oj

    31997R1898

    Regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione del 29 settembre 1997 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94

    Gazzetta ufficiale n. L 267 del 30/09/1997 pag. 0058 - 0066


    REGOLAMENTO (CE) N. 1898/97 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1997 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 22,

    considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 dispone, a titolo autonomo e transitorio, adeguamenti delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e, rispettivamente, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altro, per il periodo dal 1° gennaio 1996 all'entrata in vigore dei protocolli addizionali; che tali misure sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997 a norma del regolamento (CE) n. 2490/96 del Consiglio (5); che, a causa di ritardi procedurali, i protocolli addizionali agli accordi europei, i cui negoziati sono stati conclusi, non possono entrare in vigore il 1° luglio 1997; che, pertanto, il regolamento (CE) n. 3066/95 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1595/97 al fine di consentire l'applicazione anticipata dei risultati dei negoziati relativi al settore agricolo;

    considerando che, fatte salve le disposizioni degli accordi destinate a garantire l'origine del prodotto, è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata mediante titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 (7); che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

    considerando che per una gestione efficace del regime previsto è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione inerenti al regime considerato nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori;

    considerando che per talune categorie di prodotti del settore delle carni suine sono già stati assegnati titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997 con il regolamento (CE) n. 1461/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca (8), e con il regolamento (CE) n. 1462/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania (9); che occorre quindi fissare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 tenendo conto dei quantitativi concessi e dei contingenti fissati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97 (11), ha stabilito le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca; che il presente regolamento sostituisce il summenzionato regolamento; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2698/93;

    considerando che il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97, ha stabilito le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il presente regolamento sostituisce il summenzionato regolamento; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1590/94;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, H 1, H 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 12/13, 14, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

    I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione del dazio doganale di cui alla tariffa doganale comune sono indicati, per ciascun gruppo, nell'allegato I.

    Articolo 2

    I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati per ciascun periodo specificato nell'allegato I nel modo seguente:

    - 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

    - 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,

    - 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

    - 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

    Articolo 3

    Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

    1) Il richiedente di un titolo d'importazione dev'essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

    2) Nella domanda di titolo deve essere indicato uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. La domanda può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno solo dei paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15. La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

    3) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

    4) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    - Reglamento (CE) n° 1898/97

    - Forordning (EF) nr. 1898/97

    - Verordnung (EG) Nr. 1898/97

    - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1898/97

    - Regulation (EC) No 1898/97

    - Règlement (CE) n° 1898/97

    - Regolamento (CE) n. 1898/97

    - Verordening (EG) nr. 1898/97

    - Regulamento (CE) nº 1898/97

    - Asetus (EY) N:o 1898/97

    - Förordning (EG) nr 1898/97.

    5) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

    - Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n° 1898/97

    - Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 1898/97

    - Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/97

    - Ìåßùóç ôïõ äáóìïý üðùò ðñïâëÝðåôáé óôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 1898/97

    - Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 1898/97

    - Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n° 1898/97

    - Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 1898/97

    - Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/97

    - Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) nº 1898/97

    - Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1898/97

    - Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 1898/97.

    Articolo 4

    1. La domanda di titolo deve essere obbligatoriamente presentata nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

    2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative a prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro. Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per ciascun gruppo. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

    4. La Commissione decide tempestivamente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

    Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

    Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

    5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

    6. I titoli sono validi su tutto il territorio comunitario.

    Articolo 5

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

    I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

    Articolo 6

    Le domande di titolo d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg.

    Articolo 7

    Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88.

    Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

    Articolo 8

    I prodotti sono messi in libera pratica su presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei conclusi con i paesi suddetti oppure su presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'esportatore secondo quanto disposto nel suddetto protocollo.

    Articolo 9

    Gli Stati membri e la Commissione mantengono una stretta collaborazione intesa a garantire il rispetto del presente regolamento.

    Articolo 10

    I quantitativi disponibili per le domande presentate dal 1° al 10 ottobre 1997 figurano all'allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 11

    Il regolamento (CEE) n. 2698/93 e il regolamento (CE) n. 1590/94 sono abrogati.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

    (2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (4) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (5) GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

    (6) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (7) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

    (8) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 22.

    (9) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 24.

    (10) GU L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

    (11) GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 12.

    (12) GU L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

    ALLEGATO II

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO III

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO IV

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top