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Document 31997R1677
Commission Regulation (EC) No 1677/97 of 28 August 1997 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in the beef and veal sector as regards the payment of advances
Regolamento (CE) n. 1677/97 della Commissione del 28 agosto 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento di anticipi
Regolamento (CE) n. 1677/97 della Commissione del 28 agosto 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento di anticipi
GU L 238 del 29.8.1997, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Regolamento (CE) n. 1677/97 della Commissione del 28 agosto 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento di anticipi
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 29/08/1997 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1677/97 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne il pagamento di anticipi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 4b, paragrafo 8 e l'articolo 4d, paragrafo 8, visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (4), in particolare gli articoli 4 e 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1302/97 (6), prevede talune norme relative al pagamento di anticipi; che, in considerazione della situazione difficile verificatasi in certe regioni tedesche a seguito delle inondazioni dell'Oder, è opportuno autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale e del premio per vacca nutrice nonché un'anticipazione della data d'inizio del pagamento di tali anticipi; che il momento dell'imputazione a bilancio delle spese connesse a tali anticipi deve, qualora necessario essere rinviato in funzione delle disponibilità residue nel bilancio 1997; che a tal fine occorre derogare all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1391/97 (8); considerando che il presente regolamento deve entrare in vigore senza indugio per consentire il pagamento degli anticipi a partire dal 1° settembre 1997; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine e del comitato del Fondo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3886/92, è aggiunto il seguente comma: «Inoltre, relativamente all'anno civile 1997, per i produttori stabiliti nelle regioni Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree e Frankfurt/Oder colpite dall'inondazione dell'Oder nel Brandeburgo in Germania, il versamento dell'anticipo sul premio speciale e sul premio per vacca nutrice può aver luogo a partire dal 1° settembre 1997, sino a concorrenza dell'80 % dell'importo dei premi. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 296/96, le spese derivanti dal pagamento di tali anticipi prima del 16 ottobre 1997 possono essere contabilizzate a titolo del mese di novembre 1997.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1997. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50. (3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (4) GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1. (5) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20. (6) GU n. L 177 del 5. 7. 1997, pag. 5. (7) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5. (8) GU n. L 190 del 19. 7. 1997, pag. 20.