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Document 31997R1586

    Regolamento (CE) n. 1586/97 della Commissione del 29 luglio 1997 recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

    GU L 215 del 7.8.1997, p. 3–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000; abrogato e sostituito da 399R2461

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1586/oj

    31997R1586

    Regolamento (CE) n. 1586/97 della Commissione del 29 luglio 1997 recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

    Gazzetta ufficiale n. L 215 del 07/08/1997 pag. 0003 - 0016


    REGOLAMENTO (CE) N. 1586/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 (2), in particolare gli articoli 12 e 16,

    vista la decisione 93/355/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993, relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT (3), in particolare il punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi,

    considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate al fine di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo;

    considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario introdurre ulteriori modifiche alle norme d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale; che il regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2991/95 (5), è stato oggetto di numerose modifiche; che, per motivi di chiarezza, è necessario rifondere tale regolamento; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 334/93, nel rispetto delle legittime aspettative dei soggetti interessati;

    considerando che occorre limitare le materie prime ed i prodotti finiti che possono essere ottenuti da esse, al fine di salvaguardare i mercati tradizionali senza pregiudicare l'obiettivo della ricerca di nuovi sbocchi per le materie prime;

    considerando che occorre precisare ulteriormente la nozione di prodotto finito non destinato in primo luogo al consumo umano o animale;

    considerando che, nell'applicare il regime istituito dal presente regolamento, si devono prendere in considerazione le condizioni specifiche vigenti esistenti in alcuni Stati membri, e in particolare i fattori attinenti all'agronomia, alla sanità, al controllo, all'ambiente e al diritto penale, riducendo tuttavia al minimo, nella Comunità, le differenze relative al trattamento riservato a tali fattori;

    considerando che né le materie prime coltivate su seminativi messi a riposo, né i prodotti derivati possono beneficiare di aiuti comunitari;

    considerando che è opportuno, in sede di adozione delle misure d'applicazione, operare una distinzione tra le materie prime che possono essere destinate al consumo umano o animale e quelle che invece non possono esserlo;

    considerando che si rende necessaria una definizione precisa del ruolo di ogni principale soggetto attivo sul mercato; che, dovendosi esplicitamente prevedere la creazione di nuove attività commerciali in questo mercato, occorre introdurre la nozione di collettore; che è d'uopo definire le materie prime che possono essere coltivate sulle superfici messe a riposo, nonché le utilizzazioni finali cui tali materie prime possono essere destinate, in modo che il coltivatore possa beneficiare immediatamente del nuovo regime;

    considerando che occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle del collettore o del primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione delle materie prime nei prodotti finiti prestabiliti, non destinati ad usi alimentari; che il mancato adempimento degli obblighi da parte del richiedente comporta l'applicazione di sanzioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 (7), che il mancato adempimento degli obblighi da parte del collettore o del primo trasformatore comporta l'incameramento di una parte o dell'intero importo della cauzione costituita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (9);

    considerando che è inoltre necessario elaborare un metodo per la valutazione dei prodotti da considerare non destinati al consumo umano o animale e di quelli da considerarsi destinati a tale consumo, al fine di stabilire il rapporto fra i due tipi di prodotti, il valore del quale deve costituire il criterio per determinare l'uso finale principale;

    considerando che, a fini di controllo, occorre esigere che la materia prima coltivata formi oggetto di un contratto concluso tra il coltivatore, (denominato «richiedente»), ed un primo trasformatore o un collettore; che detto contratto deve costituire uno strumento importante che contribuirà a mantenere l'equilibrio del mercato; che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (11), il contratto è considerato parte integrante della domanda di aiuto «superfici»; che l'esperienza dimostra che, per ragioni di controllo, sia il richiedente che il collettore o il primo trasformatore devono presentare il contratto alle rispettive autorità competenti prima che la compensazione possa essere versata;

    considerando che, ai fini di un controllo efficace sull'applicazione del regime, è necessario che il richiedente informi l'autorità competente nel caso in cui non sia in grado di fornire tutta o parte della materia prima specificata nel contratto; che è opportuno prevedere la possibilità di modificare o risolvere il contratto in caso di circostanze specifiche diverse dalle normali condizioni agronomiche; che occorre chiarire a quali condizioni la modifica possa condurre ad una riduzione della superficie oggetto del contratto senza determinare la perdita del diritto del richiedente alla compensazione;

    considerando che l'esigenza di sottoscrivere un contratto anteriormente alla prima semina della materia prima crea difficoltà logistiche per il richiedente; che l'efficacia del controllo sull'applicazione del regime non risulta compromessa se il contratto viene concluso entro la data di presentazione della domanda di aiuto «superfici» ovvero di quella - se è antecedente - della trasmissione di una copia del contratto da parte del collettore o del primo trasformatore;

    considerando che, per motivi di controllo, occorre garantire che la resa specificata nel contratto tra il richiedente e il collettore o il primo trasformatore corrisponda almeno alla resa prevista;

    considerando che è necessario operare affinché il quantitativo di materia prima raccolto sulla superficie contrattuale venga consegnato per intero ad un primo trasformatore o ad un collettore; che, per garantire il rispetto di questa condizione, occorre che tanto il richiedente come il collettore o il primo trasformatore siano tenuti a presentare una dichiarazione in tal senso alle rispettive autorità competenti;

    considerando che, come l'esperienza dimostra, l'esigenza di informare l'autorità competente interessata circa la varietà della materia prima consegnata dal richiedente e ricevuta dal collettore o dal primo trasformatore non è essenziale ai fini di un efficace controllo del regime;

    considerando che, in contropartita della compensazione per l'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, il richiedente deve sottostare a un sistema di controllo, in forza del quale sia tenuto a dichiarare le superfici interessate nonché i quantitativi raccolti;

    considerando che, a fini di controllo, è necessario che una resa rappresentativa individuale o, se del caso, una resa rappresentativa locale venga fissata per le materie prime che possono beneficiare di acquisti pubblici all'intervento al di fuori del regime in causa, nonché per quelle prodotte da alcuni semi di ravizzone, colza e girasole; che le località utilizzate per il calcolo della resa rappresentativa locale possono, ma non devono necessariamente, corrispondere alle regioni definite nel piano di regionalizzazione disposto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92; che il controllo su queste materie prime sarà più efficace se i quantitativi consegnati corrisponderanno a tali rese rappresentative; che, in casi debitamente giustificati, è ammissibile un ammanco non superiore al 10 % di tali rese; che in circostanze specifiche, diverse dalle normali condizioni agronomiche, può essere ammesso un ammanco persino superiore;

    considerando che, per impedire speculazioni e per garantire la trasformazione della materia prima nel prodotto finito prestabilito, conviene istituire un sistema di controllo in forza del quale il collettore o il primo trasformatore dovrà costituire una cauzione; che l'importo di detta cauzione deve essere tale da escludere il rischio che le materie prime vengano trasformate in un prodotto destinato al consumo umano o animale; che un importo di 250 ECU per ettaro di superficie destinata alla coltivazione della materia prima dovrebbe essere sufficiente; che la cauzione può essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi di prodotti finiti fabbricati entro un determinato termine; che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4, ultimo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (13), il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per la cauzione coincide con la decorrenza degli effetti della cauzione stessa;

    considerando che, come l'esperienza dimostra, quando un collettore che ha costituito una cauzione consegna successivamente la materia prima contrattuale ad un primo trasformatore, è quest'ultimo e non il collettore a trasformare la materia prima in prodotto finito; che è pertanto opportuno autorizzare lo svincolo di tale cauzione nel caso in cui il primo trasformatore abbia costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente;

    considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno specificare che possono essere utilizzati nell'ambito del regime quantitativi di prodotti intermedi o di sottoprodotti equivalenti a quelli ottenuti dalla materia prima raccolta; che, nel caso vengano utilizzati nell'ambito del regime quantitativi equivalenti alla materia prima raccolta o ai prodotti intermedi o ai sottoprodotti da essa ottenuti, originari di uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, gli Stati membri devono informarsi reciprocamente sull'operazione per garantire adeguati controlli;

    considerando che la disciplina legislativa può essere resa più consona alla prassi commerciale autorizzando il collettore o il primo trasformatore a modificare l'utilizzazione finale prevista nel contratto dopo la consegna, da parte del richiedente, della materia prima ai sensi del presente regolamento e mantenendo nel contempo un efficace controllo sull'applicazione del regime;

    considerando che talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e prodotti da esse derivati devono essere soggette a sistemi di controllo che consentano di seguirle e di assicurarne la conformità con i requisiti del presente regolamento; che detti sistemi di controllo devono includere l'uso di dichiarazioni e copie dell'esemplare di controllo T5; che le materie prime, i prodotti intermedi, i prodotti connessi e i sottoprodotti oggetto di un contratto nell'ambito del regime devono essere scortati da una copia dell'esemplare di controllo T5, rilasciato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (15), sino alla fabbricazione del prodotto finito previsto dal contratto;

    considerando che occorre chiarire che la trasformazione delle materie prime in uno dei prodotti finiti ammissibili deve aver luogo entro il 31 luglio del secondo anno successivo al raccolto;

    considerando che, in forza del regolamento (CEE) n. 1765/92, spetta alla Commissione fissare le condizioni per la coltivazione, senza compensazione, di seminativi messi a riposo; che è opportuno autorizzare la coltivazione di barbabietole da zucchero, topinambur e radici di cicoria senza composizione su seminativi messi a riposo, purché non produca effetti negativi sul mercato dello zucchero; che è tuttavia necessario che tale coltivazione sia conforme alle norme sull'utilizzazione dei seminativi messi a riposo per la coltivazione di colture non alimentari; che, per impedire speculazioni ed assicurare la trasformazione della materia prima nel prodotto finito prestabilito, una cauzione deve essere comunque costituita malgrado l'assenza di compensazione;

    considerando che, per rispettare il memorandum di intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT, è necessario introdurre un sistema di sorveglianza per valutare i quantitativi di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, espressi in equivalente farina di soia, ottenuti da semi di ravizzone, di colza, di girasole e di soia coltivati su terre ritirate dalla produzione a fini diversi dal consumo umano o animale;

    considerando che, per le materie prime che non possono essere utilizzate per il consumo umano o animale, devono essere adottate norme semplificate; che è sufficiente che il richiedente dichiari le parcelle adibite a questo tipo di colture e il relativo ciclo di raccolta e che si impegni, in caso di utilizzazione o di vendita delle materie prime, a far sì che il prodotto finito non sia destinato in primo luogo al consumo umano o animale;

    considerando che si dovrebbero istituire efficaci misure di controllo per ogni principale soggetto che interviene sul mercato; che, ove si constati l'inadempienza degli obblighi prescritti dal presente regolamento, deve essere disposta un'intensificazione dei controlli;

    considerando che, per accertare il rispetto degli obiettivi della riforma della politica agraria comune, si deve procedere a una valutazione del presente regime, sulla base delle informazioni relative alla sua effettiva applicazione negli Stati membri;

    considerando che, in conseguenza delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/97 della Commissione (17), alcune divergenze sono emerse tra il testo descrittivo di talune materie prime e i relativi codici NC; che occorre pertanto provvedere all'adeguamento di tali codici;

    considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Definizioni

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    - «richiedente», la persona che chiede il pagamento compensativo di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in appresso denominato «compensazione»;

    - «primo trasformatore», l'utilizzatore delle materie prime che effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato III;

    - «collettore», il firmatario del contratto di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'allegato I destinate agli usi di cui all'allegato III;

    - «collettore o primo trasformatore», il collettore o il primo trasformatore a seconda dei casi.

    CAPO II

    Materie prime che debbono formare oggetto di un contratto

    Articolo 2

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle materie prime di cui all'allegato I; nell'ambito del presente capo per «materie prime» si intendono tali materie prime.

    2. Nessuna compensazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è dovuta nell'ambito del regime istituito dal presente titolo per terreni coltivati a barbabietola da zucchero, topinambur o radici di cicoria. Tutte le disposizioni del presente titolo sono tuttavia applicabili se la barbabietola da zucchero, il topinambur e le radici di cicoria sono coltivati su terreni messi a riposo, come lo sarebbero se fosse dovuta la compensazione.

    Articolo 3

    1. Le materie prime possono essere coltivate su terreni messi a riposo soltanto se la loro principale utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato III. Il valore economico dei prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime deve risultare superiore - secondo il metodo comparativo di cui all'articolo 6, paragrafo 3 - al valore di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale, ottenuti durante la stessa trasformazione.

    2. Ogni materia prima coltivata su terreni messi a riposo deve formare oggetto di un contratto ai sensi dell'articolo 4.

    3. Il richiedente è tenuto a consegnare tutta la materia prima raccolta. Il collettore od il primo trasformatore è tenuto a prendere in consegna tutta la materia prima fornita dal richiedente, nonché a garantire l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato III.

    Il collettore o primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta nella fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui al primo comma.

    Se il collettore o il primo trasformatore si avvale della facoltà di cui al primo o al secondo comma ne informa l'autorità competente presso cui ha costituito la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sull'operazione.

    Articolo 4

    1. Unitamente alla domanda di aiuto «superfici», il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con il collettore o il primo trasformatore.

    2. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi:

    a) nome e indirizzo dei contraenti;

    b) durata;

    c) le specie di ciascuna materia prima, e la relativa superficie;

    d) per ogni specie, la quantità prevista di materia prima e le relative condizioni di fornitura. Detta quantità è almeno pari alla resa prevista ritenuta rappresentativa dall'autorità competente per la materia prima. La resa prevista si basa in particolare sulla resa media eventualmente fissata per la regione di cui trattasi;

    e) l'impegno a conformarsi alle obbligazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

    f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima interessata, ognuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 3.

    3. Il richiedente provvede affinché il contratto venga concluso entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1.

    4. Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 o 1201 00 90, oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2 il richiedente provvede affinché il contratto specifichi la quantità prevedibile di sottoprodotti da destinare a scopi diversi dal consumo umano o animale.

    5. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

    Articolo 5

    1. Nella domanda di aiuto «superfici» presentata all'autorità competente, il richiedente indica ogni anno gli elementi identificativi della parcella o delle parcelle su cui devono essere coltivate le materie prime. Per ogni parcella ritirata dalla produzione e per ogni materia prima ivi coltivata sono comunicati i dati seguenti:

    - specie della materia prima e relative varietà,

    - resa prevista di ogni singola specie e varietà.

    Qualora la stessa specie o varietà venga coltivata nella medesima azienda anche su terreni non messi a riposo, essa viene indicata unitamente alla resa prevista, alle relative parcelle nonché all'ubicazione ed agli elementi identificativi delle stesse.

    2. Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto «superfici», il richiedente conserva il diritto alla compensazione soltanto se:

    - informa l'autorità competente della modifica o della risoluzione del contratto, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo;

    - trasmette questa informazione entro la data limite fissata per la modifica della domanda di aiuto «superfici» nello Stato membro interessato;

    Fatto salvo il primo comma, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze particolari, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto, l'autorità competente può, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata oppure risolto. Qualora la modifica del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente conserva il diritto alla compensazione purché:

    - rimetta a riposo i seminativi di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente,

    - perda il diritto di vendere, di cedere o di utilizzare altrimenti la materia prima oggetto del contratto.

    Fatto salvo il primo comma, il collettore o primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) dopo che la materia prima oggetto di contratto è stata consegnata al collettore o primo trasformatore e sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, primo comma del presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma. La modifica delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 3. Il collettore o primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.

    3. Per quanto concerne le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, nonché i semi di ravizzone e di colza del codice NC ex 1205 00 90, ad eccezione delle varietà ricche di acido erucico, e i semi di girasole del codice NC 1206 00 90, gli Stati membri stabiliscono annualmente, prima del raccolto, le rese rappresentative da ottenere. Tali rese sono stabilite:

    - su base individuale per l'azienda interessata, oppure

    - su base locale. Gli Stati membri selezionano le località da prendere in considerazione per il calcolo di queste rese che possono, ma non debbono necessariamente, corrispondere alle regioni indicate nel piano di regionalizzazione elaborato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92.

    Gli Stati membri comunicano ai richiedenti interessati le rese rappresentative ogni anno prima del raccolto e comunque entro:

    - il 31 luglio per le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, e per i semi di ravizzone o di colza di cui al primo comma, e

    - il 31 agosto per i semi di girasole di cui al primo comma.

    4. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conforma il quantitativo fornito e il consegnatario.

    Per le materie prime di cui al paragrafo 3, il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o primo trasformatore deve corrispondere perlomeno alla resa individuale rappresentativa, ovvero alla resa locale rappresentativa per le parcelle interessate, secondo quanto stabilito dagli Stati membri in applicazione di tale paragrafo.

    Tuttavia:

    - in circostanze debitamente documentate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale un ammanco non eccedente il 10 % di tale resa, oppure

    - l'autorità competente, qualora abbia consentito la modifica o la risoluzione del contratto in applicazione del paragrafo 2, secondo comma, può ridurre il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del secondo comma del presente paragrafo nella misura ritenuta giustificata.

    Qualora, per una determinata materia prima, il richiedente non consegni il quantitativo richiesto a norma del presente regolamento si considera, ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92, che egli non abbia assolto tutti i suoi obblighi relativi alle parcelle messe a riposo per produzioni non alimentari per quanto concerne una superficie calcolata moltiplicando la superficie totale dei terreni messi a riposo e utilizzati dal richiedente per produrre materie prime nell'ambito del regime stabilito dal presente regolamento per la percentuale del quantitativo mancante di materia prima.

    5. Per i terreni messi a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92, la compensazione può essere versata al richiedente prima della trasformazione della materia prima. Il pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente regolamento è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore, e se:

    a) è stata resa la dichiarazione di cui al paragrafo 4;

    b) è stata depositata una copia del contratto presso l'autorità competente del collettore ovvero del primo trasformatore, sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e sono state trasmesse dal collettore o dal primo trasformatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma;

    c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

    d) l'autorità competente incaricata del pagamento della compensazione ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4.

    Articolo 6

    1. Il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente una copia del contratto:

    - per le materie prime da seminare tra il 1° luglio e il 31 dicembre, entro il 31 dicembre dello stesso anno, oppure

    - per le materie prime da seminare tra il 1° gennaio e il 30 giugno, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto «superfici» nell'anno in questione nel relativo Stato membro.

    Qualora il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modifichino o risolvano il contratto prima della data di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente, entro la data suddetta dell'anno in questione, una copia del contratto modificato o risolto.

    2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente deve esserne informata.

    Per consentire tale verifica, il collettore o il primo trasformatore fornisce alla sua autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere. Detti coefficienti sono quelli indicati all'articolo 9, paragrafo 2.

    3. Per controllare l'osservanza del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti dalla stessa trasformazione.

    Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente.

    Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui al paragrafo 2.

    4. Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che la compensazione possa essere versata nel corso del periodo definito all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

    Il collettore comunica all'autorità competente, entro 40 giorni lavorativi dalla consegna al primo trasformatore, il nome e l'indirizzo del trasformatore. A sua volta, il primo trasformatore comunica alla propria autorità competente, entro 40 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della materia prima, il nome e l'indirizzo del collettore che ha effettuato la consegna, nonché la quantità e il tipo di materia prima consegnata e la data di consegna.

    Se la materia prima non è consegnata al primo trasformatore direttamente dal collettore, quest'ultimo comunica all'autorità competente nome e indirizzo di tutti coloro che intervengono nel circuito di consegna, ivi compreso il primo trasformatore. La comunicazione è eseguita entro i quaranta giorni lavorativi successivi alla consegna della materia prima al primo trasformatore.

    Chiunque intervenga nel circuito di consegna comunica a sua volta alla rispettiva autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi, il nome e l'indirizzo dell'acquirente della materia prima, nonché la quantità vendutagli.

    Qualora non coincidano, l'autorità competente del primo trasformatore e l'autorità competente di ogni soggetto che interviene nel circuito di consegna della materia prima ai sensi del terzo comma, comunicano all'autorità competente del collettore i quantitativi forniti al primo trasformatore.

    Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo e terzo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

    5. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi da 1 a 4, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 31 maggio dell'anno in cui la materia prima deve essere raccolta, la quantità prevista totale di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, quale risulta dai contratti di cui all'articolo 4, se tali contratti riguardano i semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 e 1201 00 90.

    L'autorità competente calcola la quantità prevista totale nel modo seguente:

    a) la quantità prevista di tutti i sottoprodotti dei semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 90 e 1201 00 90 applicando le seguenti equivalenze:

    - 100 kg di semi di ravizzone o colza di cui al codice NC 1205 00 90 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

    - 100 kg di semi di girasole di cui al codice NC 1206 00 90 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

    - 100 kg di semi di soia di cui al codice NC 1201 00 90 equivalgono a 78 kg di sottoprodotti;

    b) la quantità prevista di sottoprodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, viene detratta dalla quantità prevista di tutti i sottoprodotti calcolata conformemente al disposto della lettera a).

    6. In base ai dati di cui al paragrafo 5 la Commissione calcola la quantità prevista totale di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, espressa in equivalente farina di soia.

    Articolo 7

    1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso l'autorità competente dello Stato membro interessato entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto «superfici» nell'anno in questione.

    2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 250 ECU/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.

    3. Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, primo o secondo comma, la cauzione dev'essere adeguata di conseguenza.

    4. La cauzione è svincolata, per ogni materia prima, proporzionalmente alle quantità di materia prima trasformate nel prestabilito prodotto finito principale non alimentare, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che il quantitativo di materia prima è stato trasformato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma.

    Fermo restando quanto disposto al primo comma, nel caso in cui sia stata costituita dal collettore, la cauzione è svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore, a condizione che all'autorità competente del collettore sia stata fornita la prova che il primo trasformatore ha costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente.

    Articolo 8

    1. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene la trasformazione adotta le misure necessarie per garantire che i trasformatori stabiliti nel suo territorio diano ogni garanzia relativamente all'adempimento degli impegni assunti.

    2. Il fatto che i quantitativi di materia prima siano trasformati principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    La trasformazione in uno o più dei prodotti finiti indicati nell'allegato III dev'essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta della materia prima da parte del richiedente.

    3. I seguenti obblighi che incombono al collettore o al primo trasformatore costituiscono esigenze subordinate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

    - l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

    - l'obbligo di depositare una copia del contratto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

    - l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma; e

    - l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

    4. Qualora il collettore o il primo trasformatore venda o ceda materie prime o prodotti intermedi e/o prodotti connessi o sottoprodotti oggetto di un contratto ai sensi dell'articolo 4, ad un trasformatore stabilito in un altro Stato membro, la merce deve essere scortata da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Nell'esemplare di controllo T5 deve essere compilata la casella 104, con l'inserzione alla rubrica «Altri» di una delle seguenti diciture:

    - Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1586/97 de la Comisión

    - Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1586/97

    - Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1586/97 der Kommission zu verwenden

    - ÐñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ìåôáðïßçóç Þ ðáñÜäïóç óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1586/97 ôçò ÅðéôñïðÞò

    - To be used for processing or delivery in accordance with Article 4 of Commission Regulation (EC) No 1586/97

    - À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1586/97 de la Commission

    - Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1586/97 della Commissione

    - Te gebruiken voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1586/97 van de Commissie

    - A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1586/97 da Comissão

    - Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1586/97 mukaisesti

    - Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1586/97.

    Il medesimo procedimento si applica per tutte le vendite successive a trasformatori stabiliti in altri Stati membri, sino alla fabbricazione del prodotto finito previsto dal contratto.

    Per i prodotti connessi o i sottoprodotti, tale prescrizione si applica solo qualora essi possano beneficiare di restituzioni all'esportazione se ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

    5. Qualora la consegna della materia prima al primo trasformatore non venga effettuata, in tutto o in parte, da un collettore stabilito in uno Stato membro diverso da quello del primo trasformatore, il collettore deve compilare l'esemplare di controllo T5 inserendo alla rubrica «Altri» della casella 104 i dati seguenti:

    a) la quantità da lui direttamente consegnata al primo trasformatore;

    b) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore;

    c) il nome e l'indirizzo degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna, anche se stabiliti nello Stato membro in cui avviene la prima trasformazione;

    d) la quantità consegnata da ciascuno degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna;

    6. I soggetti che intervengono nel circuito di consegna di cui al paragrafo 5, lettera c) e che non sono stabiliti nello Stato membro del primo trasformatore compilano l'esemplare di controllo T5 specificando nella casella 104 il nome e l'indirizzo del collettore, nonché le informazioni richieste alle lettere a) e b) del paragrafo 5.

    7. Qualora uno o più prodotti finiti, prodotti intermedi, prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce un contratto contemplato dall'articolo 4 siano destinati all'esportazione in paesi terzi, il trasporto sul territorio comunitario dev'essere effettuato con un esemplare di controllo T5, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ottenuti.

    Nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è inserita la dicitura seguente:

    - Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 729/70 del Consejo (18)

    - De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 (19) kan ikke anvendes på dette produkt

    - Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates (20) in Betracht

    - Ôï ðñïúüí áõôü äåí ìðïñåß íá åðùöåëçèåß áðü ôá ìÝôñá ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 1 ðáñÜãñáöïò 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 729/70 ôïõ Óõìâïõëßïõ (21) 7

    - This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1 (2) of Council Regulation (EEC) No 729/70 (22)- Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (23)- Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (24)- Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad (25)- O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do nº 2 do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 729/70 do Conselho (26)- Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 (27) 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

    - De åtgärder som avses i artikel 1.2. i rådets förordning (EEG) nr 729/70 (28) kan inte användas för denna produkt.

    Tale prescrizione si applica soltanto se i prodotti finiti di cui all'allegato III, i prodotti intermedi, i prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce il contratto a norma dell'articolo 4, possono beneficiare di restituzioni all'esportazione qualora siano ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

    Articolo 9

    1. Lo Stato membro prescrive i registri che devono essere tenuti dal collettore e dal trasformatore. Nei registri sono riportati almeno i dati seguenti:

    a) Nel caso del collettore:

    - le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate ai sensi del presente regime,

    - nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.

    b) Nel caso del trasformatore, con periodicità stabilita dall'autorità competente:

    - le quantità di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate,

    - le quantità di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, sottoprodotti e prodotti connessi da esse ottenuti,

    - le perdite inerenti alla lavorazione,

    - le quantità distrutte con relativa motivazione,

    - le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi conseguiti,

    - nome e indirizzo degli acquirenti/trasformati successivi.

    2. L'autorità competente del collettore e quelle degli Stati membri in cui avvengono le trasformazioni eseguono controlli, segnatamente controlli materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare:

    - riguardo al collettore, la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le consegne effettuate, e riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

    La competente autorità effettua i controlli valendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime interessate.

    Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata;

    - l'utilizzazione finale della materia prima, nonché la destinazione dei prodotti connessi e dei sottoprodotti;

    - l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 3.

    I controlli vertono almeno sul 10 % delle transazioni commerciali e trasformazioni effettuate nello Stato membro e vengono determinati dall'autorità competente in base ad un'analisi dei rischi e alla rappresentatività dei contratti presentati.

    3. Qualora si rilevino:

    - irregolarità riguardanti almeno il 3 % delle operazioni di controllo di cui al paragrafo 2,

    - divergenze rispetto ai risultati precedentemente ottenuti dal trasformatore,

    - operazioni di trasformazione nelle quali:

    i) le quantità o i valori dei prodotti finiti, dei sottoprodotti o dei prodotti connessi sono sproporzionati rispetto ai coefficienti di cui al paragrafo 2, primo comma, oppure

    ii) si ha un divario rispetto ai criteri di valorizzazione economica dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafo 3,

    le autorità competenti intensificano i controlli di cui al paragrafo 2 e ne informano immediatamente la Commissione.

    CAPO III

    Materie prime che non debbono formare oggetto di contratto

    Articolo 10

    Le disposizioni del presente capo si applicano alle materie prime di cui all'allegato II; nell'ambito del presente titolo per «materie prime» s'intendono tali materie prime.

    Articolo 11

    Le materie prime possono essere coltivate su terreni messi a riposo soltanto se la loro utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato III.

    Articolo 12

    1. Per aver diritto alla compensazione, il richiedente che intende utilizzare le superfici messe a riposo per coltivarvi materie prime s'impegna per iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro dal quale dipende, al momento in cui presenta la domanda di aiuto «superfici», a provvedere affinché le materie prime stesse vengano adibite, in caso di utilizzo o vendita, a scopi conformi all'allegato III.

    2. Il richiedente indica ogni anno all'autorità competente, nelle domande di aiuto «superfici», la parcelle messe a riposo, le colture ivi praticate, la durata del ciclo colturale e la prevista frequenza del raccolto.

    CAPO IV

    Disposizioni generali

    Articolo 13

    Gli Stati membri possono escludere dal regime istituito dal presente regolamento soltanto le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II per le quali si pongano difficoltà attinenti all'agronomia, al controllo, alla sanità, all'ambiente o al diritto penale. In tal caso, lo Stato membro comunica alla Commissione le materie prime che intende escludere ed i motivi dell'esclusione. Qualora la Commissione non si pronunci entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, lo Stato membro può procedere alla prevista esclusione.

    Articolo 14

    1. Le materie prime di cui all'allegato I coltivate su superfici messe a riposo e i prodotti intermedi, i prodotti finiti, i prodotti connessi e sottoprodotti da esse derivate, le materie prime di cui all'allegato II coltivate su terreni messi a riposo e i prodotti da esse derivati, nonché i terreni utilizzati per produrre tali materie prime non possono fruire:

    - delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 729/70, né

    - degli aiuti comunitari contemplati dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (29) e (CEE) n. 2080/92 (30).

    2. I terreni messi a riposo utilizzati per coltivare le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione (31).

    Tuttavia,

    - la coltivazione di queste materie prime è considerata compatibile con tali disposizioni, e

    - in deroga all'articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 762/94, le superfici interessate non debbono restare a riposo a decorrere dal 15 gennaio,

    qualora siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento.

    Articolo 15

    Entro tre mesi dalla fine di ogni campagna di commercializzazione gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione del regime istituito dal presente regolamento.

    La comunicazione verte, più precisamente, sui seguenti dati:

    a) per il capo II:

    - per ogni specie di materia prima, le superfici coltivate e le rese previste di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), nonché le rese rappresentative di cui all'articolo 5, paragrafo 3,

    - per ogni specie di materia prima, le quantità invendute dai collettori,

    - le quantità di ogni tipo di prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata;

    b) per il capo III, la superficie dei terreni messi a riposo per ogni specie coltivata.

    Articolo 16

    1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui si riferisce il presente regolamento.

    2. Gli Stati membri possono adottare qualsiasi provvedimento complementare necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento, informando in proposito la Commissione.

    Articolo 17

    Il regolamento (CEE) n. 334/93 è abrogato, ma continua ad essere applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 18

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

    (2) GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.

    (3) GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.

    (4) GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.

    (5) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 9.

    (6) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

    (7) GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.

    (8) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (9) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

    (10) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

    (11) GU n. L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

    (12) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

    (13) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

    (14) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (15) GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

    (16) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (17) GU n. L 170 del 28. 6. 1997, pag. 11.

    (18) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (19) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

    (20) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

    (21) GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8.

    ALLEGATO I

    MATERIE PRIME DI CUI AL TITOLO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    MATERIE PRIME DI CUI AL CAPO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Prodotti finiti considerati come utilizzazioni autorizzate, non destinati al consumo umano o animale, ottenuti dalle materie prime di cui all'allegato I e all'allegato II

    Tutti i prodotti della nomenclatura combinata:

    a) esclusi:

    - i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, ad eccezione:

    - di tutti i prodotti che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale,

    - dei prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti,

    - materiale da imballaggio di cui ai codici NC ex 1904 10 e ex 1905 90 90, purché sia stata fornita la prova che i prodotti sono stati utilizzati per scopi non alimentari conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente regolamento,

    - bianco di funghi (micelio) di cui al codice NC 0602 91 10,

    - gommalacca, gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali di cui al codice NC 1301,

    - succhi ed estratti di oppio di cui al codice NC 1302 11 00,

    - succhi ed estratti di piretro o di radici delle piante da rotenone di cui al codice NC 1302 14 00,

    - altre mucillagini ed ispessenti di cui al codice NC 1302 39 00;

    b) inclusi:

    - tutti i prodotti agricoli di cui all'allegato I ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio e avviati alla combustione nelle centrali elettriche per la produzione di energia,

    - tutti i prodotti di cui all'allegato II ed i loro derivati destinati ad usi energetici,

    - tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (1), sempreché non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione,

    - tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio (2), sempreché non siano ottenuti da barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.

    (1) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

    (2) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

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