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Document 31997R1376

Regolamento (CE) n. 1376/97 della Commissione del 17 luglio 1997 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 1997-30 giugno 1998)

GU L 189 del 18.7.1997, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1376/oj

31997R1376

Regolamento (CE) n. 1376/97 della Commissione del 17 luglio 1997 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 1997-30 giugno 1998)

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 18/07/1997 pag. 0003 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 1376/97 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1997 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1997-30 giugno 1998)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che in forza del calendario CXL la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario d'importazione annuo di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che occorre tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità che accusano una penuria considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che, poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria la domanda di detti Stati membri;

considerando che è opportuno applicare un metodo di gestione paragonabile a quello applicato in passato ai contingenti corrispondenti, in special modo per conservare il metodo di ripartizione fra gli importatori tradizionali e gli operatori che possano dimostrare di esercitare un commercio attivo di animali vivi con paesi terzi;

considerando che è necessario disporre che il regime venga gestito tramite titoli d'importazione; che a tale scopo occorre definire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che vi devono figurare e i titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/97 (3), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1955, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97 (5);

considerando che l'applicazione di tale contingente tariffario richiede la rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli effettivi quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati; che pertanto l'importazione deve aver luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione;

considerando che deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate; che l'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, un contingente tariffario di 169 000 capi di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4005.

2. Il dazio d'importazione applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è di 582 ECU/t maggiorato del 16 % ad valorem.

L'applicazione di tale aliquota del dazio è subordinato alla condizione che l'animale importato venga ingrassato nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni.

Il tasso di conversione da applicare all'importo del dazio espresso in ecu è il tasso di conversione agricolo applicabile il giorno dell'importazione.

3. Ai fini del presente regolamento, il giorno dell'importazione è il giorno in cui è accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 2

1. I quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono così ripartiti tra i seguenti Stati membri:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Nell'ambito di ciascuno dei quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i diritti d'importazione relativi:

- all'80 % dei quantitativi succitati, sono assegnati direttamente agli importatori che provino di avere importato animali nel corso degli ultimi tre anni civili in applicazione dei regolamenti di cui all'allegato; il numero di capi è assegnato proporzionalmente al numero di capi importati nei tre anni considerati;

- al 20 % dei quantitativi succitati, sono assegnati direttamente ad operatori che provino che, nel 1996, hanno esportato e/o importato rispettivamente a destinazione e in provenienza da paesi terzi almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90, escluse le importazioni contemplate dai regolamenti di cui all'allegato.

Le domande relative a diritti di importazione vanno presentate:

- in Italia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a);

- in Grecia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c) sono assegnati ad operatori che comprovino di aver esportato e/o importato da paesi terzi, nel 1996, almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90.

Le domande di dazi d'importazione vanno presentate nello Stato membro, Italia e Grecia escluse, nel luogo in cui il richiedente è iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

4. I quantitativi di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino e al paragrafo 3 sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi chiesti da ciascun operatore avente diritto.

5. Le prove relative ad importazioni e/o esportazioni sono fornite esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica o documenti di esportazione.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente autenticate dalle autorità competenti.

Articolo 3

1. Agli operatori che alla data del 1° luglio 1997 hanno cessato di esercitare il commercio di bovini vivi non si applica il presente regolamento.

2. Le società derivanti da fusioni nel contesto delle quali ogni parte dispone di diritti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, sono titolari dei medesimi diritti delle società da cui sono formate.

Articolo 4

1. Una domanda di diritti d'importazione è valida soltanto se è presentata da un operatore iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Ogni domanda di diritti d'importazione non deve superare il numero di capi disponibili.

Se per una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.

3. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ogni domanda deve pervenire all'autorità competente entro il 22 luglio 1997 corredata dei necessari documenti probatori.

4. Per quanto concerne le domande in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, previa verifica dei documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 12 agosto 1997, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

La Commissione decide quanto prima sul numero di domande che possono essere accettate. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, la Commissione riduce i quantitativi richiesti in base ad una percentuale fissa.

Articolo 5

1. Qualsiasi importazione di animali per i quali sono stati assegnati diritti di importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

3. Le domande di titoli possono essere presentate esclusivamente:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione;

- dagli operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione conformemente al disposto degli articoli 2 e 4.

4. I titoli sono rilasciati fino al 31 dicembre 1997 fino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per le restanti quantità saranno rilasciati a decorrere dal 2 gennaio 1998.

5. Le domande di titolo e il titolo stesso recano le seguenti indicazioni:

a) nella casella 8, il paese d'origine;

b) nella casella 16, i seguenti codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 e 0102 90 49;

c) nella casella 20 la seguente indicazione:

«Animali vivi maschi della specie bovina di peso pari o inferiore a 300 kg per capo [regolamento (CE) n. 1376/97]; titolo valido in . . . (Stato membro che lo ha rilasciato)».

Articolo 6

1. I titoli d'importazione rilasciati in conformità al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 1998.

2. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. Non si applica l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo entro il quale può essere fornita la prova d'importazione con perdita della cauzione limitata al 15 % è di quattro mesi.

Articolo 7

1. Le importazioni degli animali considerati hanno luogo nello Stato membro che rilascia il titolo d'importazione.

2. All'atto dell'importazione, l'importatore si impegna per iscritto ad informare, entro un mese, l'autorità competente dell'azienda o delle aziende in cui i giovani bovini sono ingrassati.

3. All'atto dell'importazione è depositata presso l'autorità competente una cauzione di 611 ECU/t al fine di garantire che gli animali importati saranno ingrassati nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione.

4. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione non è svincolata finché non viene fornita all'autorità competente dello Stato membro d'importazione la prova che i giovani bovini:

a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 2;

b) non sono stati macellati prima della scadenza del periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione; o

c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 2 non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione;

- del 15 % e

- del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

5. Se la prova di cui al paragrafo 4 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

Tuttavia se detta prova non è stata ottenuta nel termine suddetto di 180 giorni ma viene presentata nei 18 mesi successivi ai predetti 180 giorni, l'importo incamerato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione, è rimborsato.

Articolo 8

1. Entro tre settimane dall'importazione degli animali in oggetto, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione, il numero e l'origine degli animali importati, suddivisi per codice NC. La suddetta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

2. Al più tardi quattro mesi dopo ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità competente suddetta comunica alla Commissione le quantità di prodotti di cui all'articolo 1 per le quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento.

3. Tutte le comunicazioni alla Commissione previste dal presente regolamento, comprese quelle negative, devono essere inviate all'indirizzo che figura nell'allegato II.

Articolo 9

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 1 ECU per animale relativa alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 8, paragrafo 1 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 10

1. Ogni animale importato in forza del presente regolamento è contrassegnato mediante:

- un tatuaggio indelebile, oppure

- una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il tatuaggio e la marca devono permettere, sotto forma di un documento redatto dall'autorità competente all'atto dell'immissione dell'animale in libera pratica, di accertare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.

(4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(5) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Regolamenti della Commissione:

- (CE) n. 336/94 (GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 7)

- (CE) n. 656/94 (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 17)

- (CE) n. 1373/94 (GU n. L 151 del 17. 6. 1994, pag. 8)

- (CE) n. 2321/94 (GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 5)

- (CE) n. 3171/94 (GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 47)

- (CE) n. 692/95 (GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 48)

- (CE) n. 1462/95 (GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 6)

- (CE) n. 1119/96 (GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 4)

ALLEGATO II

Commissione europea

DG VI-D.2 - Carni bovine e ovine

Rue de la Loi/Wetstraat 130

B-1049 Bruxelles

Telefax: (32-2) 295 36 13

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