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Document 31997R1366

Regolamento (CE) n. 1366/97 della Commissione del 16 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

GU L 188 del 17.7.1997, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1366/oj

31997R1366

Regolamento (CE) n. 1366/97 della Commissione del 16 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 17/07/1997 pag. 0008 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1366/97 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1261/96 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore vitivinicolo che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1261/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/97 (4) ha fissato le quantità, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento in prodotti del settore vitivinicolo, che beneficiano dell'aiuto comunitario per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che è opportuno riconfermare le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento fissate per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 per proseguire l'approvvigionamento tenendo conto della situazione specifica della produzione delle isole Canarie; che è opportuno fissare l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie secondo quanto è indicato nell'allegato II, tenendo conto dei corsi e prezzi degli stessi prodotti vinicoli nella parte continentale della Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1261/96 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 15.

(4) GU n. L 55 del 25. 2. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

PRODOTTI VITIVINICOLI

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie (1° luglio 1997 - 30 giugno 1998)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Importi degli aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I

>SPAZIO PER TABELLA>

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