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Document 31997R1365
Commission Regulation (EC) No 1365/97 of 16 July 1997 amending Regulation (EC) No 716/96 adopting exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom
Regolamento (CE) n. 1365/97 della Commissione del 16 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito
Regolamento (CE) n. 1365/97 della Commissione del 16 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito
GU L 188 del 17.7.1997, p. 6–7
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No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
Regolamento (CE) n. 1365/97 della Commissione del 16 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 17/07/1997 pag. 0006 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 1365/97 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 23, considerando che il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2423/96 (4), prevede misure di sostegno eccezionali per il mercato delle carni bovine nel Regno Unito, in particolare concedendo ai produttori il pagamento di 0,9 ECU/kg di peso vivo per gli animali abbattuti nell'ambito del programma adottato con il regolamento suddetto; che, tenuto conto dell'andamento dei prezzi di mercato nel Regno Unito, è opportuno adeguare tale importo per le vacche, prevedendo al tempo stesso un peso massimo per gli animali che usufruiscono di tale regime; che il peso massimo deve essere fissato tenendo conto del peso medio delle vacche; che occorre adeguare pertanto anche la partecipazione della Comunità, espressa in ecu per animale; considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 716/96 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito versa al produttore o al suo mandatario a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 è di: - 0,8 ECU/kg di peso vivo per le vacche, - 0,9 ECU/kg di peso vivo per gli altri animali. Non viene effettuato alcun pagamento per gli animali di peso superiore a 560 kg di peso vivo, calcolato se del caso applicando i coefficienti di cui al paragrafo 2. 2. Qualora sia necessario pesare l'animale di cui trattasi dopo che è stato abbattuto, per calcolare il corrispondente peso vivo si moltiplica il peso carcassa, previo dissanguamento e rimozione della pelle, della testa, delle zampe e dei visceri, per il coefficiente: - 2 nel caso delle vacche, - 1,70 nel caso di tutti gli altri animali. 3. La Comunità cofinanzia le spese sostenute dal Regno Unito per gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 in ragione di 291 ECU per vacca e di 328 ECU per ogni animale diverso dalle vacche che sia stato distrutto conformemente a quanto disposto all'articolo 1. Tuttavia, dopo la trasformazione degli animali acquistati effettuata conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, è versato un acconto pari all'80 % dell'importo del cofinanziamento. 4. Qualora gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 vertano su bovini maschi castrati, il versamento dell'intero prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che per il capo venduto non sia presentata alcuna domanda di premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 4c del regolamento (CEE) n. 805/68. Il produttore o il suo mandatario si impegnano a garantire che per l'animale in causa non sarà presentata alcuna domanda di premio di destagionalizzazione. In mancanza di tale impegno, l'importo del prezzo da pagare a norma del paragrafo 1 per l'animale di cui trattasi è ridotto di un importo pari all'ammontare del premio di destagionalizzazione. Qualora per l'animale di cui trattasi sia presentata una domanda di premio, il produttore ha l'obbligo di rimborsare un importo pari alla differenza tra il premio riscosso e l'ammontare del premio di destagionalizzazione. In entrambi i casi il cofinanziamento comunitario previsto al paragrafo 3 è ridotto di un importo pari all'importo del premio di destagionalizzazione. 5. Il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo in vigore il primo giorno del mese in cui l'animale viene acquistato.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica agli animali acquistati a decorrere dal 4 agosto 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50. (3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14. (4) GU n. L 329 del 19. 12. 1996, pag. 43.