EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1260

Regolamento (CE) n. 1260/97 della Commissione del 1o luglio 1997 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

GU L 174 del 2.7.1997, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1260/oj

31997R1260

Regolamento (CE) n. 1260/97 della Commissione del 1o luglio 1997 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 02/07/1997 pag. 0012 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1260/97 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1997 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nei settori delle uova e del pollame e per la campagna di commercializzazione 1997/1998, da un lato, i quantitativi di uova e di carni di pollame del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti del resto della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago sia di pulcini sia di uova da cova originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2883/94 (4);

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre prevedere pertanto l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame che beneficiano dell'esonero dal dazio o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità.

Articolo 2

1. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità è fissato nell'allegato II.

2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), in particolare all'allegato, sezione n. 8 e 9.

Articolo 3

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per la fornitura alle isole Canarie di materiale di riproduzione di galli e galline originario della Comunità nonché il numero di pulcini e uova da cova per i quali l'aiuto è concesso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

(4) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

(5) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

>

SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

>

SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Fornitura alle isole Canarie del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 - Pulcini e uova da cova

>SPAZIO PER TABELLA>

Top