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Document 31997R1239

    Regolamento (CE) n. 1239/97 della Commissione del 30 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco

    GU L 173 del 1.7.1997, p. 71–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1239/oj

    31997R1239

    Regolamento (CE) n. 1239/97 della Commissione del 30 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 01/07/1997 pag. 0071 - 0073


    REGOLAMENTO (CE) N. 1239/97 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 700/88 recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

    considerando che il trattamento tariffario preferenziale istituito dal regolamento (CEE) n. 4088/87 è stato esteso ai fiori recisi originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza dal regolamento (CE) n. 539/96; che occorre adeguare in conformità le modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 (4);

    considerando che in Germania si è assistito allo sviluppo di mercati alla produzione che possono essere considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, poiché importanti transazioni commerciali avvengono su tali mercati e sono disponibili con frequenza giornaliera le quotazioni dei prezzi e i dati relativi ai quantitativi scambiati; che è pertanto opportuno inserire tali mercati nell'elenco riportato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 700/88;

    considerando che il calcolo dei prezzi comunitari alla produzione si basa sul rilevamento dei corsi giornalieri constatati su ciascuno dei mercati di produzione rappresentativi per ogni varietà pilota, ossia per le varietà più commercializzate; che alcune varietà hanno perso importanza commerciale, mentre altre ne hanno acquistata; che è opportuno pertanto aggiornare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 700/88; che l'allegato II è di natura prettamente informativa e che non è quindi necessario mantenerlo nel regolamento suddetto;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 700/88 è modificato come segue:

    1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

    «Regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.»

    2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 1

    Per ciascuno dei quatto prodotti citati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87 (garofani a fiore singolo, garofani a fiore multiplo, rose e fiore grande e rose a fiore piccolo), i prezzi comunitari alla produzione vengono calcolati per i periodi di due settimane consecutive in base ai corsi giornalieri rilevati, su ciascun mercato di produzione rappresentativo, per ciascuna varietà pilota indicata nell'allegato. Sono considerate varietà pilota le varietà maggiormente commercializzate sui mercati suddetti. Per i garofani a fiore singolo e quelli a fiore multiplo, i prezzi comunitari alla produzione sono fissati rispettivamente per tipi standard e tipi spray.

    I corsi giornalieri delle varietà pilota di cui al primo comma vengono rilevati per i prodotti della categoria di qualità I definita a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio (2), qualunque sia la classe di lunghezza; l'incidenza dei costi inerenti alla presentazione dei prodotti è da considerarsi compresa nei prezzi constatati.

    Per calcolare il prezzo comunitario alla produzione non si tiene conto dei corsi giornalieri che, su un determinato mercato rappresentativo, si discostino in misura pari o superiore al 40 % dal corso medio rilevato durante lo stesso periodo sul medesimo mercato nei tre anni precedenti. La conversione in ecu dei corsi comunicati dagli Stati membri si effettua mediante il tasso di conversione agricolo vigente l'ultimo giorno del periodo di due settimane considerato.»

    3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 2

    I mercati alla produzione rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 3

    I mercati d'importazione rappresentativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Sono pure da considerarsi rappresentativi i mercati d'importazione sui quali, per uno dei prodotti ed una delle origini in questione, si registrano transazioni importanti.»

    5) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 4

    Su ogni mercato d'importazione rappresentativo, per ciascuno dei quattro prodotti di cui all'articolo 1 e per ciascuna delle origini seguenti: Cipro, Israele, Giordania, Marocco, Cisgiordania e Striscia di Gaza, i corsi dei prodotti importati vengono rilevati, al prezzo, ogni giorno di mercato allo stadio importatore grossista, al lordo del dazio doganale.»

    6) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

    (2) GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

    (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

    (4) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

    ALLEGATO

    VARIETÀ PILOTA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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