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Document 31997R1204
Commission Regulation (EC) No 1204/97 of 27 June 1997 amending Regulation (EEC) No 3472/85 on the buying in and storage of olive oil by intervention agencies
Regolamento (CE) n. 1204/97 della Commissione del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Regolamento (CE) n. 1204/97 della Commissione del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
GU L 170 del 28.6.1997, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004
Regolamento (CE) n. 1204/97 della Commissione del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 28/06/1997 pag. 0029 - 0029
REGOLAMENTO (CE) N. 1204/97 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/94 (4), specifica, tra l'altro, i metodi di analisi con cui determinare la qualità dell'olio conferito all'intervento; considerando che, per favorire la politica di qualità e garantire un miglior controllo della qualità dell'olio d'oliva conferito all'intervento, occorre completare i metodi di analisi da utilizzare a tale scopo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue: 1) Il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente: «a) ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, che le caratteristiche fisico-chimiche pertinenti dell'olio d'oliva vergine conferito sono conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine, nell'allegato I di detto regolamento;». 2) La lettera c) diventa lettera b). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11. (3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 31.