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Document 31997R1036

    Regolamento (CE) n. 1036/97 del Consiglio del 2 giugno 1997 che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare

    GU L 151 del 10.6.1997, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1036/oj

    31997R1036

    Regolamento (CE) n. 1036/97 del Consiglio del 2 giugno 1997 che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 10/06/1997 pag. 0008 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 1036/97 DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 109, in combinato disposto con l'allegato IV, articolo 1, paragrafo 7,

    considerando che il regolamento (CE) n. 304/97 del Consiglio (2) ha istituito misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1997;

    considerando che al termine del periodo di applicazione di tali misure sussistono gravi turbative nel settore risicolo della Comunità e il rischio di un forte deterioramento di questo settore di attività economica, soprattutto per quanto riguarda il livello dei prezzi comunitari, il notevole ricorso all'intervento e il rischio di una importante riduzione delle superfici coltivate a riso «indica»;

    considerando che il 9 aprile 1997, il governo italiano ha presentato alla Commissione a norma dell'articolo 109 della decisione 91/482/CEE, una domanda volta a prorogare le misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, di seguito denominati «PTOM»;

    considerando che il 23 aprile 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 764/97 (3), che istituisce per un periodo di cinque mesi misure di salvaguardia all'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare;

    considerando che i governi del Regno Unito e della Spagna hanno deferito il suddetto regolamento della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 dell'allegato IV della decisione 91/482/CEE;

    considerando che, a norma del paragrafo 7 del suddetto articolo, il Consiglio può prendere una decisione diversa nel termine che vi è indicato;

    considerando che il riso originario dei PTOM, che all'importazione nella Comunità fruisce di un'esenzione dai dazi doganali a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, provoca, soprattutto a causa dei quantitativi interessati, turbative sul mercato comunitario del riso, che nella campagna 1996/1997 registra un raccolto normale di riso «indica», dopo due anni di siccità;

    considerando che la Comunità ha incoraggiato i produttori comunitari a incentivare la coltura del riso «indica» mediante un aiuto temporaneo per ettaro; che l'importazione massiccia a condizioni preferenziali di riso originario dei PTOM rischia di compromettere questi sforzi di riconversione della produzione e induce i produttori comunitari ad effettuare conferimenti considerevoli agli organismi d'intervento e a riprendere la produzione del riso «japonica», già eccedentaria; che è importante in tali condizioni tutelare la fiducia dei produttori al momento della semina;

    considerando che i quantitativi di riso importati in provenienza dai PTOM possono ancora aumentare, date le potenzialità delle regioni produttrici;

    considerando che le prime misure di salvaguardia hanno avuto un effetto favorevole sul mercato del riso nella Comunità; che comunque il prezzo di mercato nella Comunità resta ampiamente al di sotto del prezzo d'intervento fissato per il riso nella Comunità;

    considerando che alla fine di aprile 1997 sono stati offerti agli organismi d'intervento quantitativi di riso superiori a 70 000 tonnellate e che rilevanti quantitativi supplementari saranno offerti agli organismi d'intervento nelle settimane e nei mesi a venire;

    considerando che, di conseguenza, permane il rischio di deterioramento di questo settore d'attività comunitario; che è pertanto necessario prorogare l'applicazione di misure di salvaguardia all'importazione nella Comunità di riso originario dei PTOM;

    considerando che, a norma dell'articolo 109, paragrafo 2 della decisione 91/482/CEE, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione di questi PTOM e della Comunità; che inoltre la loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alla difficoltà manifestatesi;

    considerando che il mantenimento di un contingente tariffario consente di garantire l'accesso sul mercato comunitario del riso originario dei PTOM entro limiti compatibili con l'equilibrio dello stesso mercato, mantenendo al tempo stesso un trattamento preferenziale per questo prodotto in conformità con gli obiettivi della decisione 91/482/CEE;

    considerando che, in tali condizioni, la limitazione delle importazioni a 10 000 tonnellate di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos e a 59 610 tonnellate di riso originario di altri PTOM per un periodo di cinque mesi, quale previsto dal regolamento (CE) n. 764/97 della Commissione, non è sufficiente per rimediare alle gravi perturbazioni arrecate al settore della produzione di riso nella Comunità da importazioni in esenzione dai dazi doganali di riso originario dei PTOM;

    considerando che il contingente deve essere aperto per un periodo che permetta di conseguire tali obiettivi; che un periodo di applicazione di sette mesi a decorrere dal 1° maggio 1997, che comprende l'ultimo mese della campagna in corso e il primo mese della prossima campagna, corrisponde a tali esigenze; che infatti l'interruzione delle misure prima dell'inizio della nuova campagna metterebbe in grave pericolo la stabilità degli scambi, che interessano ancora il precedente raccolto, e rischierebbe di creare grandi incertezze al momento in cui vengono elaborate le previsioni di commercializzazione della nuova campagna; che un'interruzione prematura rimetterebbe in questione i risultati finora ottenuti;

    considerando che, a norma dell'articolo 110 della decisione 91/482/CEE, occorre tener conto degli interessi dei PTOM meno sviluppati, elencati nell'articolo 230 della stessa decisione, tra i quali figurano Montserrat e le isole Turks e Caicos;

    considerando che a seguito di importanti attività vulcaniche a Montserrat, la coltura del riso rappresenta per quest'isola la fonte occupazionale più significativa, al di fuori dei servizi governativi;

    considerando che occorre che a questa situazione si riservi un'attenzione particolare e che, di conseguenza, la parte relativa a Montserrat e alle isole Turks e Caicos del contingente globale deve essere aumentata rispetto al quantitativo previsto per queste isole nel regolamento (CE) n. 764/97 della Commissione;

    considerando che è pertanto opportuno aprire un contingente, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1997 e il 30 novembre 1997, per un quantitativo di 13 430 tonnellate di riso equivalente semigreggio originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos e di 56 180 tonnellate per il riso originario equivalente semigreggio originario degli altri PTOM;

    considerando che è necessario ripartire tra gli operatori interessati i quantitativi totali disponibili ed evitare operazioni speculative; che occorre prevedere un massimale giornaliero di domande di titoli per operatore e per origine, nonché la costituzione da parte dell'operatore interessato di una cauzione adeguata per garantire la corretta esecuzione dell'importazione;

    considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre adottare modalità particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4);

    considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita e della valutazione effettuata al termine dell'applicazione delle misure messe in atto nel gennaio 1997, è possibile, da un lato, in deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), prolungare il periodo di validità dei titoli d'importazione sino alla fine del terzo mese successivo a quello del loro rilascio effettivo affinché gli operatori possano organizzare meglio le importazioni, evitando una concentrazione eccessiva delle stesse, e, dall'altro, ridurre l'importo della cauzione relativa al titolo che garantisce il rispetto degli obblighi degli operatori,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 novembre 1997, le importazioni nella Comunità di riso di cui al codice NC 1006 originario dei PTOM, che fruisce di esenzione dai dazi doganali, sono limitate ai seguenti quantitativi, in equivalente riso semigreggio:

    a) 13 430 tonnellate di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos,

    b) 56 180 tonnellate di riso originario di altri PTOM.

    Articolo 2

    1. Le domande di titolo d'importazione vengono depositate presso le autorità competenti dello Stato membro in questione a decorrere dal 2 maggio 1997.

    2. La domanda di titolo d'importazione si riferisce ad un quantitativo compreso tra 100 tonnellate e 2 000 tonnellate di riso.

    3. La domanda di titolo d'importazione è corredata:

    - della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del riso e che è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

    - di una dichiarazione scritta del richiedente in cui quest'ultimo afferma di non aver presentato più di una domanda nel giorno di cui trattasi per ciascuna delle origini menzionate all'articolo 1; la presentazione di più domande di titolo d'importazione comporta l'irricevibilità delle stesse.

    Articolo 3

    1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

    a) nella casella 8 è indicato il paese di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»;

    b) nella casella 20 del titolo è indicata una delle seguenti diciture:

    - Exención del derecho de aduana (Decisión 91/482/CEE, artículo 101)

    - Toldfri (artikel 101 i afgørelse 91/482/EØF)

    - Zollfrei (Beschluß 91/482/EWG, Artikel 101)

    - ÁðáëëáãÞ áðü ôïõò äáóìïýò (áðüöáóç 91/482/ÅÏÊ, Üñèñï 101)

    - Exemption from customs duty (Decision 91/482/EEC, Article 101)

    - Exemption du droit de douane (Décision 91/482/CEE, article 101)

    - Esenzione dal dazio doganale (Decisione 91/482/CEE, articolo 101)

    - Vrijgesteld van douanerecht (Besluit 91/482/EEG, artikel 101)

    - Isenção de direito aduaneiro (Decisão 91/482/CEE, artigo 101º)

    - Tullivapaa (päätös 91/482/ETY, artikla 101)

    - Tullfri (beslut 91/482/EEG, artikel 101).

    2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0».

    3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

    4. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari al 50 % del dazio doganale calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (6) applicabile il giorno di presentazione della domanda.

    5. La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del presente regolamento e i metodi amministrativi pertinenti sono quelli definiti nell'allegato II della decisione 91/482/CEE.

    Articolo 4

    1. Il giorno di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax, i quantitativi, ripartiti per codice NC e per paese d'origine, oggetto di domande di titoli d'importazione nonché il nominativo del richiedente e il suo indirizzo.

    2. Salvo l'applicazione del paragrafo 3, il titolo d'importazione è rilasciato l'undicesimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

    3. Qualora i quantitativi richiesti superino i quantitativi ancora disponibili per una o più delle quote fissate all'articolo 1, la Commissione, entro dieci giorni lavorativi dal giorno di presentazione delle domande di titoli, fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi per i quali sono state presentate domande il giorno del superamento.

    4. Se il quantitativo per il quale viene rilasciato il titolo d'importazione è inferiore a quello richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è ridotto proporzionalmente.

    Articolo 5

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax,

    a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data, il codice NC, il paese d'origine, il nome e l'indirizzo del titolare;

    b) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi, ripartiti per codice NC e per paese d'origine, effettivamente immessi in libera pratica.

    Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.

    Articolo 6

    1. Si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88, compreso l'articolo 33, paragrafo 5.

    2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95. Tuttavia, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso sono validi dal giorno del loro rilascio effettivo sino alla fine del terzo mese successivo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    Articolo 7

    È abrogato il regolamento (CE) n. 764/97 della Commissione.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° maggio e fino al 30 novembre 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. VAN MIERLO

    (1) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

    (2) GU n. L 51 del 21. 2. 1997, pag. 1.

    (3) GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 3.

    (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4).

    (5) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96 (GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23).

    (6) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

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