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Document 31997R0935
Commission Regulation (EC) No 935/97 of 27 May 1997 opening and providing for the administration of tariff quotas for the import of bulls, cows and heifers, other than those intended for slaughter, of certain Alpine and mountain breeds, for the period 1 July 1997 to 30 June 1998
Regolamento (CE) n. 935/97 della Commissione del 27 maggio 1997 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998
Regolamento (CE) n. 935/97 della Commissione del 27 maggio 1997 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998
GU L 137 del 28.5.1997, p. 3–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998
Regolamento (CE) n. 935/97 della Commissione del 27 maggio 1997 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 28/05/1997 pag. 0003 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 935/97 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1997 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni contenute nell'elenco CXL stabilito a seguito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, considerando che, per i tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, come per le vacche e le giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OCM) ad aprire due contingenti tariffari annuali di 5 000 capi al dazio doganale rispettivamente del 6 % e del 4 %; che è pertanto opportuno aprire detti contingenti e definire le modalità d'applicazione per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti; considerando che tale regime si fonda sull'attribuzione, da parte della Commissione, dei quantitativi disponibili agli operatori tradizionali (prima parte) e agli operatori interessati al commercio degli animali della specie bovina (seconda parte); che è opportuno prevedere l'attribuzione della prima parte agli importatori tradizionali proporzionalmente al numero di animali importati nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1997, nonché agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri; che per l'attribuzione della seconda parte, allo scopo di evitare operazioni speculative e tenuto conto della natura della destinazione, occorre prendere in considerazione come quantitativi di riferimento i quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi; che, per tutti gli operatori dei nuovi Stati membri, gli animali importati devono provenire da paesi che, secondo l'anno di importazione, vanno per loro considerati come paesi terzi; considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (3), e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97 (5); considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/97 (7), prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti; considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il numero e l'origine degli animali importati nell'ambito del contingente in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione; considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 sono aperti i seguenti contingenti tariffari: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati. 3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione: - per i tori, di un certificato di ascendenza; - per le femmine, di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libro genealogico attestante la purezza della razza. Articolo 2 1. I due volumi contingentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 4 000 capi, e del 20 %, pari a 1 000 capi: a) la prima parte (80 %) è ripartita tra: - gli importatori della Comunità come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di avere importato animali oggetto dei presenti contingenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1997, e - gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato: - durante il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, nello Stato membro in cui sono stabiliti, animali dei codici NC di cui all'allegato I provenienti da paesi che, secondo l'anno d'importazione, sono da considerarsi per loro come paesi terzi; - durante il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997, animali oggetto dei presenti contingenti; b) la seconda parte (20 %) è riservata ai richiedenti che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 30 giugno 1997, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102. Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA. 2. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuata secondo la percentuale ivi indicata delle importazioni nel periodo compreso fra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1997. 3. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori aventi diritto menzionati al paragrafo 1, lettera b). La domanda d'importazione deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi. Le domande di dazi d'importazione concernenti quantitativi superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra. 4. I capi eventualmente non richiesti a titolo di una delle due parti dello stesso contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte del contingente in questione. 5. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente vistati dalle autorità doganali. Articolo 3 1. La domanda di dazio all'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA. 2. Una sola domanda per contingente può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare soltanto una delle due parti dello stesso contingente tariffario. Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande sono irricevibili. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ogni domanda deve pervenire alle autorità competenti entro il 15 luglio 1997 accompagnata dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 1997: - per quanto riguarda gli importatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il loro nome e indirizzo e il numero di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2; - per quanto riguarda gli importatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il loro nome e indirizzo e i quantitativi richiesti. 4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vanno inviate all'indirizzo indicato nell'allegato II. Articolo 4 1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande. 2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo. Articolo 5 1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. 2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA. 3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione. 4. I titoli d'importazione rilasciati sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88. La loro validità scade comunque il 30 giugno 1998. 5. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95. 6. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano. 7. Non si applicano l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88. 8. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo entro il quale può essere fornita la prova d'importazione con perdita della cauzione limitata al 15 % è di quattro mesi. Articolo 6 1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, l'importatore deposita una cauzione di 1 193 ECU/t presso le autorità doganali competenti per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento. La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali: a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica, oppure b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente. Articolo 7 La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato I; c) nella casella 20 una delle diciture seguenti: - Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 935/97] - Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 935/97) - Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 935/97) - ÁëðéêÝò êáé ïñåóßâéåò öõëÝò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 935/97] - Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 935/97) - Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 935/97] - Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 935/97] - Bergrassen (Verordening (EG) nr. 935/97) - Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) nº 935/97] - Alppi- ja vuoristorotuja (asetus (EY) N:o 935/97) - Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 935/97). Articolo 8 1. Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese. 2. Al più tardi quattro mesi dopo ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità competente suddetta comunica alla Commissione il numero di animali di cui all'articolo 1 per i quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento. 3. Queste comunicazioni sono trasmesse alla Commissione tramite telefax all'indirizzo indicativo nell'allegato III. Articolo 9 1. Al momento della domanda di un titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 25 ECU per capo relativa al titolo d'importazione, in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 1 ECU per capo relativa alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente. 2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 8, paragrafo 1, per il numero di animali oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata. La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo. Articolo 10 1. I quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 31 marzo 1998 costituiscono oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi cui avevano diritto, senza tener conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1. 2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1998, all'indirizzo indicato nell'allegato II, i quantitativi che non hanno costituito oggetto di titoli d'importazione nonché i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma. La Commissione effettua l'attribuzione mediante sorteggio per partite di 15 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi, è emesso un solo titolo per tale quantitativo. La Commissione comunica i risultati agli Stati membri entro il 17 aprile 1998. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4. (4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35. (5) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1. (6) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. (7) GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG XXI B-6 - Economia tariffaria Telefax (32-2) 296 33 06. ALLEGATO III COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI D-2 - Carni bovine e ovine Telefax (32-2) 295 36 13.