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Document 31997R0896

    Regolamento (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 che modifica e emenda il regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia

    GU L 128 del 21.5.1997, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2006; abrog. impl. da 32006R0885

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/896/oj

    31997R0896

    Regolamento (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 che modifica e emenda il regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia

    Gazzetta ufficiale n. L 128 del 21/05/1997 pag. 0008 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 896/97 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1997 che modifica e emenda il regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

    considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio rispettivo la Commissione liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

    considerando che la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 riguarda esclusivamente la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi; che l'imputazione o il rifiuto definitivi delle spese oggetto di una riduzione o di una sospensione degli anticipi, in particolare in virtù dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE del Consiglio (3), concernente la disciplina di bilancio e/o dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (4), e/o di una riduzione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 296/96 vengono decisi soltanto successivamente a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70; che per evitare che, come conseguenza dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione (5), le spese oggetto di una riduzione o di una sospensione siano finanziate prematuramente o temporaneamente, è necessario adattare tale articolo;

    considerando che conviene rettificare un errore sostanziale della versione in lingua francese del regolamento (CE) n. 1663/95;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1663/95, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. La decisione di liquidazione dei conti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, determina fatte salve decisioni successive eventualmente adottate a norma del paragrafo 2, lettera c) dello stesso articolo, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in esame, che devono essere riconosciute imputabili al FEAOG in base ai conti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento succitato e delle riduzioni o sospensioni degli anticipi per lo stesso esercizio, comprese le riduzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 296/96 (*).

    Gli importi che in virtù della decisione della liquidazione dei conti di cui al primo comma devono essere recuperati dallo Stato membro o che gli devono essere pagati, sono determinati deducendo gli anticipi pagati nel corso dell'esercizio finanziario in esame dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del primo comma. Tali importi sono dedotti dagli, o aggiunti agli anticipi pagabili dal secondo mese successivo al mese in cui la decisione di liquidazione dei conti acquista efficacia.

    (*) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.»

    Articolo 2

    (riguarda solamente la versione francese)

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (2) GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14.

    (4) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

    (5) GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 6.

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