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Document 31997R0825

Regolamento (CE) n. 825/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 70/97, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia- Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

GU L 119 del 8.5.1997, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/825/oj

31997R0825

Regolamento (CE) n. 825/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 70/97, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia- Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 08/05/1997 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 825/97 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 70/97, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 70/97 (1) non si applica alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica federale di Iugoslavia;

considerando che è opportuno estendere alla Repubblica federale di Iugoslavia il regime previsto da tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 70/97 è modificato come segue:

1) Nel titolo nonché all'articolo 1, paragrafo 1 dopo «Croazia» sono inserite le parole «, della Repubblica federale di Iugoslavia».

2) All'articolo 8, paragrafo 2, la cifra «11 725 tonnellate» è sostituita da «21 700 tonnellate».

3) Nell'allegato D, nell'intestazione dell'ultima colonna, dopo «Croazia» sono inserite le parole «Repubblica federale di Iugoslavia».

4) Nell'allegato G, dopo «Croazia» viene aggiunta una rubrica supplementare «Repubblica federale di Iugoslavia 9 975 tonnellate (peso carcassa)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

(1) GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

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