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Document 31997R0729

Regolamento(CE) n. 729/97 della Commissione del 24 aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

GU L 108 del 25.4.1997, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/729/oj

31997R0729

Regolamento(CE) n. 729/97 della Commissione del 24 aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 25/04/1997 pag. 0025 - 0025


REGOLAMENTO (CE) N. 729/97 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1598/96 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/96 (4), limita l'ammissibilità al beneficio del pagamento compensativo ai produttori di colza che seminano determinate qualità e varietà;

considerando che i produttori dispongono attualmente di ulteriori varietà di colza rispondenti ai criteri di ammissibilità; che occorre quindi aggiungere all'elenco tali varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 658/96 sono aggiunte le seguenti varietà:

«45W32, 46A75, Acropolis, Agenor, Alice, Amador, Amica, Amor, Andy, Artus, Attila, Bolero, Canyon, Casanova, CCW 08, CCW 09, CCW 10, Columbus, Colvert, Contact, Corrida, CSH 07, CSH 08, CSHP 001, Ebony, Ebro, Elena, Emeraude, Eperon, Espace, Etalon, Everest, Everest VA 75, Explorer, Fabiola, Fornax, Herald, Horizont, Huron, Hymac, Hyola 38, Hyola 401, Hyola 420, Hysyn 100, Hysyn 110, Kansas, Liconti, Licord, Licrown, Liga, Lightning, Lila, Linfort, Lipton, Lorenz, Maestrol, Maplus, Master, Mentor, Merit, Meteor, Milord, Monsun, Obulus, Olara, Orakel, Orient, Orkan, Panther, Plato, Président, Progress, Pronto, Rapid, Riina, Salut, Sheyenne, SPE 410, Summit, Superol, Tempo, Tivoli, Tracia, Tritop».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 41.

(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.

(4) GU n. L 207 del 17. 8. 1996, pag. 6.

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