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Document 31997R0613

    Regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione dell'8 aprile 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso

    GU L 94 del 9.4.1997, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2003; abrogato da 32003R2237

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/613/oj

    31997R0613

    Regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione dell'8 aprile 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso

    Gazzetta ufficiale n. L 094 del 09/04/1997 pag. 0001 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 613/97 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 8, l'articolo 21 e l'articolo 25, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 prevede che i produttori di riso della Comunità possono richiedere un pagamento compensativo a determinate condizioni; che è d'uopo stabilire le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2466/96 (3), e del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 (5);

    considerando che occorre prevedere misure specifiche per la Guiana francese e il Portogallo onde tener conto dei diversi periodi di semina;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3508/92 non contiene, per il settore del riso, norme specifiche relative al termine per la presentazione della domanda di aiuto «superfici»; che pertanto è opportuno fissare i termini rispettivi in via transitoria per la campagna di commercializzazione 1997/1998;

    considerando che la Commissione deve ricevere tempestivamente informazioni statistiche necessarie per stabilire l'entità delle riduzioni da applicare; che gli Stati membri dispongono di tali informazioni tramite le domande di aiuto presentate dai produttori; che è pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione in forma standardizzata le informazioni richieste; che è opportuno disporre che le eventuali riduzioni del pagamento compensativo vengano stabilite sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri;

    considerando che è necessario consentire agli Stati membri di correggere tali comunicazioni onde assicurare che i tassi di riduzione fissati dalla Commissione corrispondano alla situazione reale; che è opportuno inoltre prevedere che la Commissione operi, all'occorrenza, un adeguamento dei tassi fissati inizialmente, sulla base delle rettifiche trasmesse dagli Stati membri; che tuttavia, a scopi di certezza del diritto, conviene delimitare il tempo di applicazione di tale meccanismo di correzione;

    considerando che è implicito, nel funzionamento del regime, che le superfici non incluse nelle comunicazioni trasmesse alla Commissione non possono dare diritto alla concessione di pagamenti compensativi;

    considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative ai pagamenti compensativi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95, salve le disposizioni adottate nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dai regolamenti (CEE) n. 3508/92 e (CEE) n. 3887/92.

    Articolo 2

    Una particella coltivata può essere oggetto di una sola domanda di pagamento compensativo a norma del regolamento (CE) n. 3072/95, e di nessun'altra domanda di aiuto.

    Per la Guiana francese, il pagamento compensativo è attribuito sulla base della media delle superfici seminate per ciascuno dei due cicli.

    Articolo 3

    Il pagamento compensativo è attribuito per le superfici:

    - che siano state interamente utilizzate, sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli e in cui il riso sia giunto a fioritura;

    - che siano state oggetto di una domanda per almeno 0,3 ha e in cui ogni particella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro.

    Articolo 4

    1. Per beneficiare del pagamento, la superficie deve essere seminata entro il 31 maggio precedente il raccolto in causa, ad eccezione del Portogallo per il quale il termine è fissato al 30 giugno.

    Nella Guiana francese, le superfici devono essere seminate per ciascuno dei due cicli entro il 31 dicembre e il 30 giugno precedenti i rispettivi raccolti. La Francia procede ad un'attenta verifica delle superficie seminate per il ciclo di dicembre.

    2. Per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i termini di cui al paragrafo 1 si aggiungono ai termini previsti:

    - nell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92;

    - nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3887/92.

    Articolo 5

    Oltre ai requisiti previsti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92, la domanda di pagamento compensativo specifica l'indicazione della varietà seminata.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 settembre, per ogni superficie di base, le informazioni indicate nella tabella che figura in allegato.

    L'entità delle eventuali riduzioni previste nell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 3072/95 è determinata anteriormente al 16 ottobre, sulla base e previa verifica delle informazioni succitate, in conformità alla disposizione di cui sopra.

    2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere rettificate dagli Stati membri, dopo il 15 settembre, a condizione che le comunicazioni correttive pervengano alla Commissione entro quattro mesi a decorrere da tale data. Non oltre la fine di detto periodo di quattro mesi, sulla base e previa verifica dei dati rettificati, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, procede, se necessario, alla rivalutazione dell'entità delle riduzioni stabilite in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5 del suddetto regolamento.

    Gli Stati membri di cui trattasi applicano i tassi di riduzione modificati versando ai produttori interessati o recuperando da questi, secondo i casi, la differenza fra il pagamento compensativo iniziale e quello risultante dall'applicazione del tasso di riduzione modificato. Il recupero è effettuato conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

    Se a seguito di una comunicazione correttiva di uno Stato membro è necessaria una integrazione del pagamento compensativo, essa deve essere erogata entro il 31 marzo successivo.

    3. Possono essere ammesse a beneficiare dei pagamenti compensativi soltanto le superfici coltivate a riso che siano state prese in considerazione dallo Stato membro nella comunicazione di cui al paragrafo 1, ivi comprese le rettifiche di cui al paragrafo 2.

    4. Anteriormente al 15 marzo o, in caso di rettifica, al 15 maggio successivo all'inizio di ciascuna campagna, gli Stati membri comunicano le superfici per le quali è versato un pagamento compensativo.

    Articolo 7

    Anteriormente al 1° maggio 1997 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure d'esecuzione del presente regolamento.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

    (2) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

    (3) GU n. L 335 del 24. 12. 1996, pag. 1.

    (4) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

    (5) GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.

    ALLEGATO

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    TABELLA DEI DATI

    >FINE DI UN GRAFICO>

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