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Document 31997R0580

Regolamento (CE) n. 580/97 della Commissione del 1o aprile 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno di mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

GU L 87 del 2.4.1997, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/580/oj

31997R0580

Regolamento (CE) n. 580/97 della Commissione del 1o aprile 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno di mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1997 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 580/97 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1997 recante modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno di mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione (3);

considerando che è opportuno, vista la durata delle restrizioni sanitarie e commerciali nelle zone colpite dalla malattia, includere i lattonzoli nelle misure eccezionali previste dal regolamento (CE) n. 413/97 e fissare gli aiuti per le diverse categorie di suinetti;

considerando che occorre detrarre le spese di trasporto dall'aiuto calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 413/97, dato che le spese di trasporto nell'ambito di misure eccezionali non sono assunte in carico dal produttore, a differenza della commercializzazione normale;

considerando che è necessario includere nelle misure eccezionali la zona di protezione e di sorveglianza intorno a Rijsberger sostituendo con un nuovo allegato l'allegato II del regolamento (CE) n. 413/97;

considerando che una rapida ed efficace applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno dei migliori strumenti di lotta contro la diffusione della peste suina classica; che è pertanto giustificato applicare la maggior parte delle disposizioni previste dal regolamento a partire dal 18 marzo 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato nel modo seguente:

a) è inserito il seguente paragrafo 3:

«3. A decorrere dal 18 marzo 1997, i produttori possono beneficiare, a loro richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi al momento in cui vengono consegnati a queste ultime lattonzoli di cui al codice NC 0103 91 10 di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita.»;

b) il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.

2) All'articolo 2, i termini «i suini all'ingrasso e i suinetti» sono sostituiti da «i suini all'ingrasso, i suinetti e i lattonzoli».

3) L'articolo 4 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per i suini all'ingrasso di peso pari o superiore a 120 kg in media per partita, l'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è pari, franco azienda, al prezzo di mercato di un suino macellato della classe E ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, del regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione (1) e del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione (2), rilevato nei Paesi Bassi nella settimana precedente la consegna dei suini all'ingrasso alle autorità competenti e diminuito di 2,3 ECU/100 kg peso morto per le spese di trasporto.»;

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 è fissato, franco azienda:

- a 45 ECU per capo per i suinetti di peso pari o superiore a 25 kg in media per partita;

- a 38 ECU per capo per i suinetti di peso superiore a 24 kg ma inferiore a 25 kg in media per partita;

- a 32 ECU per capo per i lattonzoli di peso pari o superiore a 8 kg in media per partita;

- a 27 ECU per capo per i lattonzoli di peso superiore a 7,6 kg ma inferiore a 8 kg in media per partita.»

4) All'articolo 6 è aggiunto il seguente trattino:

«- il numero e il peso totale dei lattonzoli consegnati.»

5) Nell'allegato I, è soppresso il termine «Noordbrabant» e il termine «suinetti» è sostituito dai termini «suinetti e lattonzoli».

6) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni previste all'articolo 1, punto 1, punto 2, punto 3, lettera b), punto 4, punto 5 e punto 6 si applicano a decorrere dal 18 marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Le zone di protezione e di sorveglianza nelle seguenti regioni:

- Venhorst,

- Best,

- Rijsbergen.»

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