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Document 31997R0481

Regolamento (CE) n. 481/97 della Commissione del 14 marzo 1997 che istituisce, per il 1997, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia

GU L 75 del 15.3.1997, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/481/oj

31997R0481

Regolamento (CE) n. 481/97 della Commissione del 14 marzo 1997 che istituisce, per il 1997, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/1997 pag. 0024 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 481/97 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1997 che istituisce, per il 1997, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'11 novembre 1996 è stato firmato a Bruxelles un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (4), in appresso denominato «accordo»; che in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, il Consiglio e la Commissione hanno deciso l'applicazione provvisoria di tale accordo nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che l'accordo ha previsto l'apertura, per il 1997, di un contingente tariffario di carni bovine che beneficiano della riduzione del dazio; che di conseguenza è opportuno stabilire le modalità di applicazione relative a tale contingente;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi prestabiliti, è opportuno ripartirli in vari periodi;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/96 (6) e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97 (8); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 12 ECU/100 kg; che il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito dei contingenti in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, possono essere importate nel quadro del contingente indetto dall'accordo interinale con la Slovenia 7 000 tonnellate di carni bovine fresche o refrigerate, di cui ai codici NC ex 0201 10 00 (in carcasse), 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50 e 0201 30 originarie della Slovenia.

2. Per le carni di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. La quantità di cui al paragrafo 1 è scaglionata nel corso dell'anno come segue:

- 3 500 tonnellate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997,

- 3 500 tonnellate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997.

4. Se nel corso del 1997 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 481/97

- Forordning (EF) nr. 481/97

- Verordnung (EG) Nr. 481/97

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 481/97

- Regulation (EC) No 481/97

- Règlement (CE) n° 481/97

- Regolamento (CE) n. 481/97

- Verordening (EG) nr. 481/97

- Regulamento (CE) nº 481/97

- Asetuksen (EY) N:o 481/97

- Förordning (EG) nr 481/97.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più dei codici NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

- nei primi dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento per la quantità indicata all'articolo 1, paragrafo 3, primo trattino,

- dal 1° al 10 luglio 1997 per la quantità indicata all'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 180 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre 1997.

4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato all'accordo interinale.

Articolo 6

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione dei prodotti di cui al regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine dei prodotti importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 7

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg, in peso del prodotto, relativa al titolo d'importazione in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95 e una cauzione di 1 ECU/100 kg, in peso del prodotto, relativa alla comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 6 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(4) GU n. L 344 del 31. 12. 1996, pag. 3.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 14.

(7) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(8) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 481/97

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEEDG

VI/D/2 - CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE

Data: ...........................................

Periodo: ........................................

Stato membro: ......................................................................................

>SPAZIO PER TABELLA>

>FINE DI UN GRAFICO>

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