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Document 31997R0480

    Regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    GU L 75 del 15.3.1997, p. 9–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 397R2086

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/480/oj

    31997R0480

    Regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/1997 pag. 0009 - 0023


    REGOLAMENTO (CE) N. 480/97 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 288/97 della Commissione (2), in particolare gli articoli 9 e 12,

    considerando che i negoziati dell'Uruguay Round hanno concesso, in una certa misura, l'esenzione dai dazi doganali per determinate sostanze farmaceutiche; che la prima revisione di tali accordi per quanto riguarda detti prodotti si è svolta in sede di OMC;

    considerando, pertanto, che il regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio (3) prevede l'esenzione dai dazi per alcuni principi attivi ai quali è conferita una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti; che esso prevede, inoltre, per alcune DCI usate prevalentemente per scopi non farmaceutici, l'abolizione dell'esenzione dai dazi riservata ai prodotti farmaceutici;

    considerando che risulta opportuno integrare tali modifiche nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione per la «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 viene modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L'allegato I, terza parte, sezione II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 viene modificato nel modo seguente:

    1. i prodotti che figurano all'allegato II del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 3;

    2. i prodotti che figurano all'allegato III del presente regolamento sono soppressi dall'allegato 3;

    3. i prodotti che figurano all'allegato IV del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 4;

    4. i prodotti che figurano all'allegato V del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 6.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1997.

    Per la Commissione

    Mario MONTI

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 48 del 19. 2. 1997, pag. 7.

    (3) GU n. L 71 del 13. 3. 1997, pag. 1.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) da aggiungere all'elenco dei prodotti esenti da dazio, che figurano all'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 2658/87

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) che non beneficiano più dell'esenzione dal dazio, da eliminare dall'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 2658/87

    >

    SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    Elenco dei prefissi e dei suffissi i quali, combinati con le DCI, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI, da aggiungere all'allegato 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87

    N-ACETILGLICINATO

    ACETURATO

    ACISTRATO

    ACOXIL

    AMSONATO

    BENZATINA

    BEZOMIL

    BUCICLATO

    BUNAPSILATO

    BUTEPRATO

    terz-BUTIL

    terziario-BUTIL

    t-BUTILAMMINA

    terziario-BUTILAMMINA

    CARBESILATO

    CICLOPENTANPROPIONATO

    CICLOTATO

    CIPIONATO

    p-CLOROBENZENSOLFONATO

    CLOSITATO

    CROBEFATO

    CROMACATO

    CROMESILATO

    DAPROPATO

    DEANIL

    DECIL

    DIBUDINATO

    DIBUNATO

    DIETANOLAMMINA

    DIGOLIL

    N,N-DIMETIL-beta-ALANINA

    DIOLAMMINA

    DOCOSIL

    DOFOSFATO

    EDAMMINA

    EPOLAMMINA

    ERBUMINA

    ESTERE BUTILICO

    ETABONATO

    ETANOLAMMINA

    ETILENDIAMMINA

    FARNESIL

    FENDIZOATO

    FOSTEDATO

    IBENZATO

    ICLATO

    IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE

    o-(4-IDROSSIBENZOIL) BENZOATO

    ISOCAPROATO

    LAURIL

    LAURILSOLFATO

    LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO

    MEGALLATO

    METEMBONATO

    4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO

    MOFETIL

    OLAMMINA

    OTTIL

    OXOGLURATO

    PENDETIDE

    1-PIRROLIDINETANOLO

    PIVOXETIL

    PROXETIL

    STEAGLATO

    TENOATO

    TEPROSILATO

    TOFESILATO

    TRICLOFENATO

    TRIETANOLAMMINA

    TRIFLUTATO

    TROLAMMINA

    TROMETAMMINA

    TROMETAMOLO

    TROXUNDATO

    XINAFOATO

    ALLEGATO V

    Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, da aggiungere all'elenco dei prodotti esenti da dazio, che figurano all'allegato 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87

    >SPAZIO PER TABELLA>

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