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Document 31997R0113
Commission Regulation (EC) No 113/97 of 22 January 1997 laying down transitional measures for the application of Regulation (EC) No 2200/96 as regards intervention arrangements for tomatoes and aubergines
Regolamento (CE) n. 113/97 della Commissione del 22 gennaio 1997 recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda il regime d'intervento per i pomodori e le melanzane
Regolamento (CE) n. 113/97 della Commissione del 22 gennaio 1997 recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda il regime d'intervento per i pomodori e le melanzane
GU L 20 del 23.1.1997, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogato e sostituito da 397R0659
Regolamento (CE) n. 113/97 della Commissione del 22 gennaio 1997 recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda il regime d'intervento per i pomodori e le melanzane
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 23/01/1997 pag. 0026 - 0027
REGOLAMENTO (CE) N. 113/97 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1997 recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda il regime d'intervento per i pomodori e le melanzane LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 57, considerando che l'articolo 57 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che vengano adottate misure per facilitare il passaggio dal vecchio regime a quello stabilito da detto regolamento; che secondo l'articolo 23 dello stesso regolamento le organizzazioni di produttori beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro nel caso in cui non commercializzino i prodotti conferiti dai loro aderenti per i periodi che ritengono opportuni; che, in applicazione dell'articolo 24, esse fanno beneficiare delle disposizioni dell'articolo 23 i produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento; che è necessario fissare a titolo transitorio la campagna di commercializzazione per i pomodori e le melanzane nonché le modalità di versamento dell'indennità precitata in attesa di adottare le modalità definitive di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda il regime d'intervento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2200/96 si intende per «quantitativo commercializzato» la produzione dei soci di un'organizzazione di produttori effettivamente venduta o trasformata da quest'ultima alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, primo e quarto trattino di detto regolamento e la produzione di soci di altre organizzazioni di produttori commercializzata o trasformata dalla suddetta organizzazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino del suddetto regolamento. Articolo 2 La campagna di commercializzazione per i pomodori e le melanzane va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Articolo 3 1. A titolo transitorio il versamento dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per i pomodori e le melanzane è subordinato alla presentazione di una domanda all'autorità competente dello Stato membro da parte delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 o di loro associazioni. 2. La domanda di cui al precedente paragrafo riguarda almeno un periodo mensile; essa deve essere accompagnata da documenti giustificativi che attestino, per ciascun prodotto, il quantitativo commercializzato e il quantitativo che non è stato messo in vendita dall'organizzazione di produttori; - della produzione dei soci conferita e commercializzata dall'organizzazione di produttori di cui trattasi; - della produzione dei soci di altre organizzazioni di produttori commercializzata per il tramite dell'organizzazione di produttori conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96; - della produzione conferita da ciascuno dei produttori che non aderiscono a nessuna organizzazione di produttori, secondo le condizioni stabilite dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96. 3. Nell'esaminare ciascuna domanda gli Stati membri verificano, per tutti i quantitativi non commercializzati sin dall'inizio della campagna in questione, il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, paragrafi 3 e 4 e dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96. In caso di superamento l'indennità comunitaria di ritiro viene versata solamente entro tali limiti, tenendo conto delle indennità già versate. I quantitativi in eccesso vengono considerati al momento dell'esame della domanda successiva. 4. Gli Stati membri verificano che ciascuna partita di prodotti non commercializzata e che beneficia dell'indennità comunitaria di ritiro sia conforme alle norme adottate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.