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Document 31997R0113

    Regolamento (CE) n. 113/97 della Commissione del 22 gennaio 1997 recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda il regime d'intervento per i pomodori e le melanzane

    GU L 20 del 23.1.1997, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogato e sostituito da 397R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/113/oj

    31997R0113

    Regolamento (CE) n. 113/97 della Commissione del 22 gennaio 1997 recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda il regime d'intervento per i pomodori e le melanzane

    Gazzetta ufficiale n. L 020 del 23/01/1997 pag. 0026 - 0027


    REGOLAMENTO (CE) N. 113/97 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1997 recante misure transitorie relative alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda il regime d'intervento per i pomodori e le melanzane

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 57,

    considerando che l'articolo 57 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che vengano adottate misure per facilitare il passaggio dal vecchio regime a quello stabilito da detto regolamento; che secondo l'articolo 23 dello stesso regolamento le organizzazioni di produttori beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro nel caso in cui non commercializzino i prodotti conferiti dai loro aderenti per i periodi che ritengono opportuni; che, in applicazione dell'articolo 24, esse fanno beneficiare delle disposizioni dell'articolo 23 i produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento; che è necessario fissare a titolo transitorio la campagna di commercializzazione per i pomodori e le melanzane nonché le modalità di versamento dell'indennità precitata in attesa di adottare le modalità definitive di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto riguarda il regime d'intervento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2200/96 si intende per «quantitativo commercializzato» la produzione dei soci di un'organizzazione di produttori effettivamente venduta o trasformata da quest'ultima alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, primo e quarto trattino di detto regolamento e la produzione di soci di altre organizzazioni di produttori commercializzata o trasformata dalla suddetta organizzazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino del suddetto regolamento.

    Articolo 2

    La campagna di commercializzazione per i pomodori e le melanzane va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

    Articolo 3

    1. A titolo transitorio il versamento dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per i pomodori e le melanzane è subordinato alla presentazione di una domanda all'autorità competente dello Stato membro da parte delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 o di loro associazioni.

    2. La domanda di cui al precedente paragrafo riguarda almeno un periodo mensile; essa deve essere accompagnata da documenti giustificativi che attestino, per ciascun prodotto, il quantitativo commercializzato e il quantitativo che non è stato messo in vendita dall'organizzazione di produttori;

    - della produzione dei soci conferita e commercializzata dall'organizzazione di produttori di cui trattasi;

    - della produzione dei soci di altre organizzazioni di produttori commercializzata per il tramite dell'organizzazione di produttori conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino del regolamento (CE) n. 2200/96;

    - della produzione conferita da ciascuno dei produttori che non aderiscono a nessuna organizzazione di produttori, secondo le condizioni stabilite dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96.

    3. Nell'esaminare ciascuna domanda gli Stati membri verificano, per tutti i quantitativi non commercializzati sin dall'inizio della campagna in questione, il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, paragrafi 3 e 4 e dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2200/96. In caso di superamento l'indennità comunitaria di ritiro viene versata solamente entro tali limiti, tenendo conto delle indennità già versate. I quantitativi in eccesso vengono considerati al momento dell'esame della domanda successiva.

    4. Gli Stati membri verificano che ciascuna partita di prodotti non commercializzata e che beneficia dell'indennità comunitaria di ritiro sia conforme alle norme adottate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

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