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Document 31997D0852

    97/852/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 350 del 20.12.1997, p. 89–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/852/oj

    31997D0852

    97/852/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 350 del 20/12/1997 pag. 0089 - 0089


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (97/852/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

    considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo il 15 aprile 1997 e pervenuta alla Commissione il 21 aprile 1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su sei tipi di veicoli, di cinque tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

    considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione (4), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (5), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione (6); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

    considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

    considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La domanda di deroga del Lussemburgo per la produzione di cinque tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, nonché per la loro installazione in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicoli ai quali sono destinati, è approvata.

    Articolo 2

    Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

    (2) GU L 233 del 25. 8. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

    (4) GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

    (5) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

    (6) GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

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