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Document 31997D0825

    97/825/CE: Decisione del Consiglio del 24 novembre 1997 relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio

    GU L 342 del 12.12.1997, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/825/oj

    Related international agreement

    31997D0825

    97/825/CE: Decisione del Consiglio del 24 novembre 1997 relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio

    Gazzetta ufficiale n. L 342 del 12/12/1997 pag. 0018 - 0018


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1997 relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (97/825/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la Commissione ha partecipato a nome della Comunità, nel quadro del gruppo di lavoro «ad hoc», alla preparazione di una convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio;

    considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Sofia (Bulgaria) il 29 giugno 1994;

    considerando che tale convenzione dispone l'istituzione di un quadro per la cooperazione bilaterale o multilaterale, per proteggere l'ambiente marino, a prevenire e controllare l'inquinamento del Danubio ed a garantire un'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche dei paesi rivieraschi;

    considerando che la Comunità ha adottato misure nelle materie disciplinate dalla convenzione e che spetta ad essa, per queste materie, di assumere impegni sul piano internazionale;

    considerando che, in forza dell'articolo 130 R, la politica della Comunità in materia di ambiente contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, e alla promozione sul piano internazionale, di misure destinate a far fronte ai problemi regionali e mondiali dell'ambiente;

    considerando che la politica della Comunità in materia di ambiente nel suo insieme mira a conseguire un elevato livello di salvaguardia e che si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga»;

    considerando che, nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i rispettivi paesi terzi e organizzazioni internazionali;

    considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuirà alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato, e che pertanto questa dovrebbe essere approvata,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio è approvata a nome della Comunità.

    Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo della Romania, a norma dell'articolo 26 della convenzione.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1997.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. HENNICOT-SCHOEPGES

    (1) GU C 288 dell'1. 10. 1996, pag. 19.

    (2) Parere reso il 25 ottobre 1996 (GU C 347 del 18. 11. 1996).

    (3) GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 1.

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